L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita' permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura di indennita', che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/1974

    Questione infondata
    17 luglio 1974

    Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'ipugnazione preliminare in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, assistito dalla preclusione dell'azione giudiziaria in caso di inosservanza, è di "decadenza" mentre il termine di tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria è di "prescrizione", e non è quindi comparabile col primo. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 104 D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della pretesa violazione che la assunta sproporzione fra i termini suddetti porrebbe in essere in relazione alla garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria apprestata in favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.

    Art. 38 cost. · Art. 104 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art104 · fonte del testo

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