Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita', si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che e' servita per la determinazione della precedente rendita. Se pero' tale retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.32 Nel caso in cui il nuovo infortunio per se' considerato determini un'inabilita' permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilita' complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, e' liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente. Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilita' permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilita' permanente che complessivamente superi detta percentuale, e' liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si e' verificato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

32

La Corte Costituzionale con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989 n. 318 (in G.U. 1a s.s. 14.06.1989 n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli."

Testo vigente dal 15 giugno 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 318/1989

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1989

    Nel caso in cui al titolare di rendita di inabilità sia occorso un ulteriore infortunio indennizzabile, intervallato da oltre dieci anni dal precedente, è ingiustificato e irrazionale che alla rendita predetta sia inapplicabile il principio della consolidazione, vigente invece se l'infortunio è unico e che, quindi - in un'ipotesi in cui vi è addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilità del plurinfortunato - essa sia soggetta a revisione, con l'effetto di poter essere quantificata in misura anche inferiore a quella già spettante. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

    Art. 80 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/2010

    Questione infondata
    12 febbraio 2010

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarirebbe se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore. Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. Risulta infatti chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.

    Art. 132 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 137 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 338/1990

    Questione infondata
    13 luglio 1990

    Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata sul rilievo che la separatezza dell'assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria e nell'agricoltura non lede ne' l'art. 38, secondo comma, ne' l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché essa si fonda sull'obiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela. - S. n. 71/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 80 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 132 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 15 giugno 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989 n. 318 (in G.U. 1a s.s. 14.06.1989 n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art80 · fonte del testo

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