Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio

1993 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente

tra Albertini Luigi e l'INAIL, iscritta al n. 630 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Albertini Luigi e dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Albertini Luigi ed Enrico

Ruffini per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 19 febbraio 1993 il Tribunale di Ascoli

Piceno - nella controversia di lavoro in sede di appello fra

Albertini Luigi ed INAIL - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "nelle parti in

cui non prevedono un diverso computo o la revisione della rendita per

aggravamento da invalidità extralavorative sopravvenute".

Il Tribunale, premesso che nel caso portato al suo esame

l'Albertini, assicurato INAIL già in godimento di rendita

infortunistica pari al 35% di inabilità, per un infortunio subito

all'occhio destro, richiedeva la revisione della rendita per

aggravamento dell'inabilità dovuta ad affezioni di carattere

extralavorativo all'occhio sinistro, osserva che le norme impugnate

regolano le situazioni di concorso di inabilità da infortunio e da

preesistenza extralavorativa (art. 79), nonché di inabilità

derivanti da più infortuni (art. 83), mentre "rimane senza una

specifica disciplina l'assicurato che, portatore di un'invalidità

per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per

patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento

dello stesso organo o funzione".

Ne conseguirebbe una situazione deteriore, sul piano della tutela,

per il lavoratore già infortunato che si ammali rispetto al

lavoratore già ammalato che si infortuni, con violazione degli artt.

3 e 38 della Costituzione, atteso che "tra le situazioni collegabili

all'infortunio, non si indennizza il danno successivo che aggrava in

qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio" stesso.

2. - Costituendosi in giudizio, la parte privata ha chiesto che la

Corte interpreti l'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in senso ad

essa favorevole o ritenga fondata la questione di legittimità

costituzionale. Nella memoria depositata, ricordate le motivazioni

con le quali la Corte (ordinanza n. 906 del 1988) ha dichiarato la

manifesta infondatezza di analoga questione, si osserva che:

a) la particolare correlazione tra i due occhi, proprio per

l'unità della funzione visiva, induce, nella interpretazione della

norma sulla revisione della rendita, a valutare l'aggravamento come

riferito alla funzione nel suo complesso;

b) l'incidenza del danno provocato dall'infortunio ad un occhio

è diversa a seconda della situazione nella quale si trovi l'altro

occhio ("nel quadro dell'attuale cecità o quasi il ruolo del danno

dell'occhio destro è assai più rilevante che non nel quadro

iniziale");

c) il principio della non rilevanza delle cause sopravvenute,

di cui all'art. 41 c.p., si riferisce al "concorso di cause del

danno" e non può applicarsi alla specie, trattandosi qui del

"concorso di invalidità di danni diversi";

d) il concorso di invalidità tra danno lavorativo e non

lavorativo precedente è già previsto dall'art. 79, mentre non

sembra ragionevolmente decisivo l'elemento del momento, e cioè della

successione temporale degli eventi, ai fini dell'attribuzione di una

diversa rilevanza patologica al danno non lavorativo successivo,

quando egualmente esso risulti in rapporto di sinergia con il danno

lavorativo precedente.

3. - L'INAIL si è costituito in giudizio, sostenendo la manifesta

infondatezza e l'irrilevanza della questione proposta.

4. - In prossimità dell'udienza, la difesa della parte privata ha

presentato una ulteriore memoria, nella quale si insiste per una

pronuncia interpretativa di rigetto, che dichiari che la revisione

per aggravamento, di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965,

riguarda anche l'inabilità susseguente l'infortunio, se colpisce,

come concorrente e sinergica, lo stesso organo o apparato; e, in

subordine, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme impugnate.

La memoria, dopo aver rilevato che l'ordinanza n. 906 del 1988 non

può costituire un utile precedente ai fini della definizione del

giudizio, ribadisce le argomentazioni già svolte, osservando tra

l'altro che, dalle valutazioni delle inabilità in base alla tabella

allegata (n. 1) al d.P.R. n. 1124 del 1965 e secondo il criterio

stabilito all'art. 79 (formula Gabrielli), risulta che il danno

extralavorativo, sia preesistente sia susseguente, comporterebbe,

nella specie, una invalidità superiore rispetto a quella

riconosciuta, in quanto il danno a un occhio dipende anche dalla

situazione dell'altro occhio. Rilevato, altresì, che il principio

della non distinzione tra danni precedenti e susseguenti è

codificato dalla legislazione in materia di pensioni di guerra, si

osserva poi che la configurazione del concorso tra cause lavorative

ed extralavorative di danni come aggravamento consentirebbe di

considerare, secondo un'interpretazione sistematica, assorbita

nell'art. 83 anche l'ipotesi di cui si discute.

5. - In prossimità dell'udienza anche la difesa dell'INAIL ha

presentato una memoria, con la quale si insiste nella richiesta di

declaratoria di inammissibilità, irrilevanza o comunque infondatezza

della questione, sul presupposto dell'identità tra la medesima e

quella decisa con l'ordinanza n. 906 del 1988, ribadendo il principio

secondo cui le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a

produrre il danno, non possono essere valutate perché al di fuori

del rischio assicurato.

Poiché il fatto rilevante per l'assicurazione INAIL è

l'infortunio, ad avviso della difesa dell'ente assicuratore la

considerazione di altri fatti - come gli stati patologici a sé

stanti del tutto indipendenti dal fatto lavorativo, quali titolo per

la revisione per la rendita - risulta, pertanto, giuridicamente

inconcepibile, perché provocherebbe un indiscriminato ampliamento

della assicurazione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in epigrafe, ha per

oggetto gli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Il giudice a quo dubita che dette disposizioni - nel lasciare

privo di disciplina il caso dell'"assicurato che, portatore di

un'invalidità per causa derivante da infortunio, subisca

successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative,

un aggravamento dello stesso organo o funzione" - contrastino:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per "la situazione

deteriore in cui si trova il lavoratore già infortunato che si

ammali, rispetto al lavoratore già ammalato che si infortuni";

b) con l'art. 38 della Costituzione, per "carenza di tutela

legislativa nella materia infortunistica, quando, tra le situazioni

collegabili all'infortunio, non si indennizza il danno successivo che

aggrava in qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio".

2. - La questione non è fondata.

Per un più puntuale quadro dei problemi che la Corte è chiamata

ad affrontare, va rammentato, preliminarmente, che la prima delle

disposizioni denunciate, e cioè l'art. 79, stabilisce che il grado

di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da

infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti

derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non

contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o

liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato

non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto

delle preesistenti inabilità. Secondo la particolare formula per la

valutazione dell'inabilità (c.d. formula Gabrielli) prevista dalla

stessa disposizione, il "rapporto è espresso da una frazione in cui

il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente

e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine

residuato dopo l'infortunio".

A sua volta, la seconda delle norme impugnate, e cioè l'art. 83,

stabilisce, in tema di rendita di inabilità, che la misura di questa

può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione

dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento

dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione

nelle condizioni fisiche dell'interessato, purché, quando si tratti

di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato

luogo alla liquidazione della rendita stessa.

3. - In base ai principi generali dell'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, l'evento assicurato, e cioè l'inabilità

temporanea o permanente del lavoratore, intanto può essere

ricondotto alla sfera del rischio assunto dall'ente assicuratore, in

quanto sussista un rapporto di derivazione eziologica fra esso ed un

fatto generatore che si qualifichi come infortunio sul lavoro ovvero

come malattia professionale, secondo le nozioni e le specificazioni

degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

In questi limiti l'assicurazione infortuni è parte integrante del

sistema generale di sicurezza sociale previsto dall'art. 38 della

Costituzione, disposizione che, come questa Corte ha già avuto

occasione di rilevare, configura due modelli strutturalmente e

qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarietà

collettiva, garantisce ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si

accompagnino accertate situazioni di bisogno, "i mezzi necessari per

vivere"; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli

strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai "lavoratori",

prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e più elevata

garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"

(sentenza n. 31 del 1986).

Ma, sia nell'uno che nell'altro caso, è rimessa alla

discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei

modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un

razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti,

anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle

compatibilità finanziarie.

In particolare, per l'assicurazione infortuni, la Corte ha avuto

occasione di precisare recentemente che la materia non è ispirata al

criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.P.R.

n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operatività sia in

relazione all'aspetto oggettivo sia con limitazioni di ordine

soggettivo (sentenza n. 310 del 1994).

4. - I menzionati principi generali non sono contraddetti dalla

prima delle disposizioni denunciate, cioè l'art. 79 del d.P.R. n.

1124 del 1965, che esprime un criterio - accolto in giurisprudenza

già in epoca precedente alla sua prima enunciazione legislativa,

avvenuta con il D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14 - in base al quale,

nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio,

acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del

lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche

extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravità.

Quando uno degli organi ovvero dei sistemi organo-funzionali o dei

sistemi sinergici, vale a dire diversi fra loro, ma reciprocamente

influenzantisi, di cui dispone ciascun individuo, vengano ad essere

menomati nella loro attività globale a causa di alterazioni che

interessano alcune parti soltanto, le parti rimaste funzionanti

assumono un valore superiore al normale, per la funzione da esse

svolta, proprio allo scopo di supplire alla parte di funzione venuta

meno.

Attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d.

formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta

considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per

infortunio sul lavoro vale, quindi, ad adeguare più esattamente la

liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio

professionale alla capacità lavorativa, nella considerazione del

plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente

menomazione.

La peculiare ratio a fondamento della richiamata disposizione

esclude la violazione del principio di eguaglianza nei sensi

prospettati dall'ordinanza, e cioè con riferimento a quei fattori

lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. E

questo a tacer del fatto che, dalla trasposizione cronologica dei

fattori invalidanti, potrebbe, semmai, conseguire, in base allo

schema logico al quale la norma si ispira, un risultato esattamente

opposto a quello auspicato dal giudice a quo: vale a dire

un'attrazione degli effetti del precedente infortunio sul lavoro

nella sfera dell'incidenza del successivo evento lesivo.

5. - Quanto, poi, all'art. 83 dello stesso d.P.R. n. 1124 del

1965, parimenti denunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno, si tratta

di norma che si ispira ai principi già accennati in tema di

delimitazione del concetto di rischio professionale, come comprova la

circostanza che la norma richiede che il peggioramento sia "derivato"

dall'infortunio: l'evoluzione negativa del danno infortunistico deve

infatti pur sempre collegarsi al fatto lavorativo, nel senso che le

modificazioni devono essere l'effetto di fattori non estranei al

processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause

sopravvenute, autonomamente sufficienti a produrre il danno, non

possono essere valutate perché al di fuori del rischio assicurato

(in tal senso, ord. n. 906 del 1988).

6. - Quanto sopra induce a reputare insussistente la lamentata

violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, non risultando

condivisibile l'assunto dal quale muove l'ordinanza, e cioè che, in

entrambi i casi da essa posti a raffronto, si tratti di "situazioni

collegabili all'infortunio".

La non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, anzi la

loro antiteticità, deriva, infatti, dalla non riconducibilità di

entrambe, negli stessi termini e perciò con gli stessi effetti, al

criterio del rischio professionale, su cui il sistema

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è essenzialmente

basato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di

Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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