Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10

e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promossi con le ordinanze emesse

dal giudice del lavoro del tribunale di Rovigo il 4 aprile 1975, dal

tribunale di Genova il 30 dicembre 1975, dal tribunale di Rovigo il

20 agosto 1976, dalla Corte di cassazione il 30 giugno 1976, dal

tribunale di Arezzo il 14 ottobre 1976, dal pretore di Savona il 21

giugno 1977, dal pretore di Genova il 17 giugno 1977, dal pretore di

Avellino l'11 luglio 1977, dal pretore di Pisa il 1 luglio 1977, dal

tribunale di Potenza il 2 febbraio 1978, dalla Corte di cassazione il 5

aprile 1978, dal pretore di Savona il 16 giugno 1978, dal pretore di

Genova il 26 marzo 1979, dal pretore di Venezia il 16 settembre 1977,

dal pretore di Cagliari il 17 maggio 1979, dal pretore di Savona il 19

giugno 1979 e dal pretore di Roma il 22 gennaio 1979, rispettivamente

iscritte al n. 235 del registro ordinanze 1975, ai nn. 206, 658 e 667

del registro ordinanze 1976, ai nn. 7, 357, 368, 446 e 580 del

registro ordinanze 1977, ai nn. 210, 450 e 513 del registro ordinanze

1978 ed ai nn. 423, 497, 566, 644 e 662 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 1975,

nn. 112, 333 e 340 del 1976, nn. 51, 272 e 320 del 1977, nn. 53, 186 e

347 del 1978 e nn. 17, 196, 237, 265, 304 e 325 del 1979.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della S.p.a ICOMAR e

della S.p.a. Aziende agricole Piave Isonzo;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Mario Lamanna per l'INAIL ed Ermanno

Belardinelli per la Soc. ICOMAR.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con dieci ordinanze emesse rispettivamente dal giudice del

lavoro del tribunale di Rovigo (r.o. 235/75), dai tribunali di Genova

e Rovigo (r.o. 206 e 658/76) e dai pretori di Savona (r.o. 357/77,

513/78 e 644/79), Avellino (r.o. 446/77), Pisa (r.o. 580/77),

Cagliari (r.o. 566/79) e Roma (r.o. 662/79) è sollevata, in

riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 11 e 10 del t.u. sugli infortuni sul lavoro (d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui esclude l'esercizio del

diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro

dell'infortunato, ove la responsabilità penale dell'imprenditore o di

un suo dipendente sia stata esclusa (in tutto o in parte) in un

giudizio penale cui l'INAIL sia rimasto estraneo, perché non posto in

condizione di intervenirvi. In tutte le predette ordinanze viene

prospettato il dubbio che gli effetti preclusivi del giudicato penale

ledano il diritto di azione e di difesa dell'Istituto che è rimasto

estraneo a quel processo.

I giudici a quibus premettono che nel vigente sistema, l'esonero

dalla responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni

sul lavoro non opera a carico di coloro che abbiano riportato condanna

penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, come pure

quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia imputabile

ai dipendenti del datore di lavoro. Nei casi menzionati l'INAIL, anche

se deve comunque erogare le indennità previste dalla legge, ha però

diritto di regresso per le somme così pagate verso le persone

civilmente responsabili. Di conseguenza tale diritto viene ad essere

condizionato alla sorte di un procedimento penale cui l'Istituto sia

rimasto estraneo.

Nelle ordinanze di rimessione si rileva, a questo punto, che a

seguito delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale

degli artt. 25,27,28 c.p.p. - per effetto delle quali l'autorità del

giudicato penale nel giudizio di danno o in altri giudizi civili non

può operare nei confronti di coloro che rimasero estranei al processo

penale (sentenze della Corte nn. 165/1975,99/1973 e 55/1971) - sorge

un forte dubbio sulla legittimità costituzionale delle impugnate

disposizioni del t.u. 1124 del 1965, giacché le medesime

contraddicono, in subiecta materia, quei principi di tutela del

diritto di azione e di difesa e di contraddittorio che hanno

determinato l'accoglimento, da parte della Corte costituzionale, delle

censure mosse ai predetti articoli del codice di procedura penale.

Ad avviso dei giudici a quibus, pur non potendo dette sentenze

operare direttamente nei rapporti che subordinano il diritto di

regresso dell'INAIL all'esito del processo penale, tuttavia le ragioni

che hanno indotto la Corte a limitare gli effetti del giudicato penale

salvaguardando, a tutela del diritto costituzionale di difesa, gli

estranei al processo stesso, valgono egualmente a dimostrare la

denunciata illegittimità delle norme oggi impugnate.

Alcune delle ordinanze predette prospettano profili particolari di

illegittimità, come le ordinanze nn. 235/75 e 658/76, le quali

censurano che ove in sede penale sia stata accertata una lesione

personale grave (art. 583, n. 1, c.p.) ma non produttiva di inabilità

permanente (art. 583, n. 2, c.p.), quest'ultima deve essere parimenti

esclusa in sede civile, anche quando le prove acquisite dovrebbero

indurre a dichiararne l'esistenza; o come le ordinanze nn. 206/76 e

357/77 e, rispettivamente, 513 del 1978, le quali denunciano che ove vi

sia stata archiviazione, o sentenza istruttoria di proscioglimento,

l'azione civile di regresso sarebbe preclusa, mancando la sentenza

penale di condanna richiesta dall'impugnato art. 10 t.u. citato, pur

non avendo avuto l'Istituto alcuna possibilità di far valere in sede

penale i propri interessi; o, infine, come l'ordinanza n. 580/77, la

quale censura l'impossibilità del giudice civile di accertare

liberamente l'infortunio sul lavoro, ostandovi il quinto comma

dell'art. 10 citato, qualora all'imputato sia stato concesso il

perdono giudiziale in sede istruttoria considerato non parificabile a

quello concesso in sede dibattimentale.

2. - Con cinque ordinanze di rimessione, emesse rispettivamente

dalla Corte di cassazione (r.o. 667/76 e 450/78), dai tribunali di

Arezzo e di Potenza (r.o. 7/77 e 210/78) e dal pretore di Venezia

(r.o. 497 del 1979) è stata, invece, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dello

stesso combinato disposto dei citati artt. 11 e 10 t.u. n. 1124 del

1965, secondo cui il datore di lavoro, civilmente responsabile di un

infortunio sul lavoro, rimane soggetto imprescindibilmente agli

effetti della sentenza penale di condanna di un suo dipendente nel cui

procedimento non abbia potuto intervenire in veste di responsabile

civile, e perciò pronunciata tra terzi, con la preclusione per il

giudice civile, chiamato a pronunciarsi sull'azione di regresso

dell'INAIL, di una valutazione dei fatti eventualmente diversa da

quella effettuata in sede penale.

I giudici a quibus osservano che le norme impugnate contrastano con

il principio di eguaglianza e di difesa, in quanto determinano effetti

pregiudizievoli per un soggetto che, non avendo, in ipotesi, potuto

partecipare al processo penale nel quale è stato accertato un fatto

che costituisce il fondamento per la sua responsabilità civile, non

è stato posto in grado di difendersi facendo valere in

contraddittorio le sue istanze. Soggiungono che le medesime ragioni

che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la parziale

illegittimità degli artt. 27 e 28 c.p.p. - nella parte in cui

producevano autorità di cosa giudicata anche nei confronti del

responsabile civile che fosse rimasto estraneo al giudizio penale

perché non posto in condizione di parteciparvi - dovrebbero valere a

dimostrare l'illegittimità, per contrasto con l'art. 24 Cost., nelle

norme denunciate, che determinano, in subiecla materia, i medesimi

effetti. La violazione del principio d'eguaglianza deriverebbe dalla

ingiustificata diversità di disciplina, escludendosi l'applicazione

dei principi generali nella materia particolare dell'azione di

regresso dell'INAIL.

Alcune delle ordinanze hanno risolto negativamente il quesito se

non potesse prevalere sul tenore delle norme impugnate il principio

affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza che ha dichiarato

la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p.,

osservando che vi osta l'autonomia forza giuridica delle disposizioni

censurate, facenti parte del t.u. degli infortuni sul lavoro.

L'ordinanza n. 450/78 della Cassazione prospetta l'esigenza di una

reductio ad legitimitatem anche del comma quinto dell'art. 10 t.u.

1965, argomentando che - una volta eliminata l'efficacia vincolante

della decisione penale nei sensi predetti - occorrerebbe pur sempre

poi superare la tassatività delle ipotesi previste dalla disposizione

sopracitata, per consentire, da parte del giudice civile, un autonomo

accertamento del dato reato, come presupposto dell'azione di regresso.

3. - Con due ordinanze del pretore di Genova (r.o. 368/77 e

423/79) è denunciato, infine, lo stesso combinato disposto degli

artt. 10 e 11 del citato t.u. n. 1124/1965, nella parte in cui

subordina l'azione di regresso dell'INAIL all'esito di un processo

penale cui esso non può partecipare, perché sarebbe esclusa in

diritto la possibilità dell'Istituto di costituirsi parte civile.

Si osserva da parte del giudice a quo che tale efficacia del

giudicato penale, e l'impossibilità dell'INAIL di far sentire le sue

istanze in quella sede, contrasterebbero, oltreché con il diritto di

azione e di difesa, tutelati dall'art. 24 Cost. con gli artt. 3, primo

e secondo comma, e 27 Cost., per l'ingiustificata posizione di

vantaggio in cui verrebbe a trovarsi l'imputato di siffatti reati

rispetto ai soggetti sottoposti a procedimento penale per gli altri

tipi di reato. Si assume, invero, che è proprio, in generale, della

parte civile la funzione di concorrere all'accertamento della verità,

non partecipando essa al processo per esclusivi fini civilistici.

Invero dalla partecipazione della parte civile consegue un certo

equilibrio nello svolgimento del processo penale; equilibrio che

invece verrebbe a mancare in questi tipi di procedimenti originati da

infortuni sul lavoro. Secondo le ordinanze di rimessione, l'unico

soggetto titolare di una posizione sostanzialmente corrispondente a

quella della parte civile sarebbe l'INAIL che però non può assumere

tale veste, mentre tale diritto è attribuito all'infortunato o ai

suoi eredi il cui diritto risarcitorio sarebbe comunque garantito

dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria. Di qui la lesione

degli invocati artt. 27, 3, primo e secondo comma, Cost., per

l'ingiustificata posizione di vantaggio che ne deriverebbe a favore di

siffatti imputati e per la maggiore difficoltà di vincere la

presunzione di non colpevolezza.

4. - Si è costituito nei giudizi introdotti con le ordinanze

illustrate sub 1) il presidente dell'INAIL, rappresentato e difeso

dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Massimo Paolo Ungaro e Mario Lamanna,

con atti depositati il 4 agosto 1975, 18 maggio 1976, 4 gennaio 1977,

24 ottobre 1977, 13 dicembre 1977, 14 marzo 1978, 6 febbraio 1979, 16

ottobre 1979, 26 novembre 1979, 17 dicembre 1979, dichiarando di voler

assumere un atteggiamento di imparzialità sulla questione di fondo,

per la quale l'Istituto attende in definitiva un chiarimento

risolutivo da parte della Corte.

Autonome argomentazioni, in linea con l'ipotesi di illegittimità

della normativa denunciata, svolge invece l'INAIL in riferimento alla

ordinanza n. 357 del 1977.

Sostiene infatti in quel caso che ove fosse esatta la tesi del

giudice a quo - prospettata come accolta dalla Corte costituzionale

nella sentenza 165/1975 - secondo cui l'Istituto non può costituirsi

parte civile nel processo penale contro il datore di lavoro (processo

che nella specie non c'è nemmeno stato), in tal caso le note censure

mosse agli impugnati artt. 10 e 11 citato t.u., sarebbero fondate e

rilevanti (atto di costituzione del 24 ottobre 1977).

Quanto alla questione particolare posta dalla ordinanza n.580/77

(concessione del perdono giudiziale in istruttoria), sembra all'INAIL

che "i dubbi di legittimità costituzionale possano essere seriamente

avanzati" nei confronti della norma impugnata, che preclude

all'Istituto di partecipare al processo penale, per la prospettata

violazione degli artt. 24 e 3 Cost. Tale dubbio diventa certezza di

illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nelle deduzioni

relative al procedimento originato dall'ordinanza 523/78, pronunciata

dal pretore di Savona investito dall'azione di regresso per

l'infortunio causato da un dipendente del datore di lavoro prosciolto

con sentenza istruttoria perché il fatto non costituisce reato.

Osserva infatti questa volta la difesa dell'Ente che, non essendo

l'INAIL "legittimato a costituirsi parte civile nel processo contro il

datore di lavoro o i suoi dipendenti" accade, "in patente contrasto

con l'art. 24 Cost.", che l'azione di regresso sia "subordinata

all'esito di un altro giudizio cui l'Istituto stesso non può

partecipare".

Nel caso, del tutto particolare, di cui all'ordinanza n. 566 del

1979, l'Istituto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della

questione sollevata per difetto assoluto di rilevanza. Nella specie

taluni dipendenti di un datore di lavoro erano stati condannati in

primo grado per omicidio colposo in danno di altro dipendente defunto

per infortunio sul lavoro, assolti dubitativamente in appello, e

prosciolti definitivamente in Cassazione per prescrizione del reato.

Pertanto, ad avviso dell'INAIL, il pretore di Cagliari, in chiara

applicazione del quinto comma dell'art. 10 cit. t.u., avrebbe potuto

liberamente valutare ex novo il fatto ai fini dell'azione di regresso

avanzata contro i suddetti e contro il datore di lavoro. Nel merito

l'Istituto si rimette alla "decisione chiarificatrice" della Corte in

ordine alla prospettata questione, già sopra enunciata in termini

generali.

5. - Anche nei giudizi originati dalle ordinanze illustrate sub 2)

si è costituito il presidente dell'INAIL, rappresentato e difeso

dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Massimo Paolo Ungaro, Lucio Mancini e

Mario Lamanna, con atti di deduzioni depositati il 7 febbraio e 15

marzo 1977, il 20 luglio 1978, il 2 gennaio e il 18 settembre 1979,

concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate e

rimettendosi, peraltro, alla decisione della Corte in "posizione di

imparziale remissività" negli atti relativi ai procedimenti

conseguiti alle ordinanze 667/1976 e 450/1978.

La difesa dell'Istituto osserva, relativamente alle questioni

sollevate dalla Corte di cassazione (con le ordinanze da ultimo

indicate) che occorre verificarne in primo luogo la rilevanza, posto

che il giudice a quo non avrebbe dovuto applicare direttamente le

norme impugnate ma annullare la sentenza della Corte d'appello, unico

giudice chiamato, nella specie, ad avviso dell'INAIL, ad applicare le

norme denunciate.

Nel merito viene affermato che l'art. 10 è stato già esaminato

dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 del 1967, con la quale

ne è stata estesa la efficacia, disponendosi che il datore di lavoro

dovesse rispondere civilmente anche per i casi di condanna

irrevocabile di dipendenti non incaricati della direzione o

sorveglianza del lavoro. Onde la possibilità di affermare la piena

legittimità della disciplina di diritto sostanziale della

responsabilità civile del datore di lavoro in subiecta materia, e del

diritto di regresso dell'INAIL. Per quanto attiene alle note citate

sentenze della Corte dichiarative della parziale illegittimità

costituzionale degli artt. 25, 27, 28 c.p.p., la difesa dell'Ente

svolge le medesime argomentazioni già riportate sub 4).

6. - L'INAIL si è ugualmente costituito in entrambi i giudizi

introdotti dalle ordinanze illustrate sub 3), rappresentato e difeso

dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Massimo Paolo Ungaro e Mario Lamanna,

con atti di deduzioni depositati, rispettivamente, il 24 ottobre 1977

ed il 1 agosto 1979, rimettendosi alla decisione chiarificatrice di

questa Corte, per quanto attiene alla denunciata violazione degli

artt. 3 e 27 Cost., e prospettando l'eventualità della fondatezza

della questione in riferimento all'art. 24 Cost.

Osserva invero la difesa dell'Istituto che le norme impugnate

potrebbero ledere il principio di azione di cui all'art. 24 Cost. in

quanto prevedono, come presupposto per l'esercizio di un'azione civile

di regresso da parte dell'INAIL, l'avvenuta qualificazione di un fatto

come reato in un processo nel quale l'Istituto non si sia trovato ad

essere parte.

In ordine alla prospettata violazione degli artt. 3 e 27 Cost., la

difesa dell'Ente rileva che le ordinanze di rimessione hanno supposto

come dimostrata l'impossibilità dell'INAIL di costituirsi parte

civile in tali processi richiamandosi alla sentenza n. 165/1975 della

Corte costituzionale, mentre non sembrerebbe che ciò risulti da tale

decisione, né da una giurisprudenza costante o da dottrina uniforme.

7. - In alcuni procedimenti si sono costituite anche le parti

private. In quello introdotto con l'ordinanza n. 357/77 (ved. sopra

sub 1) si è costituita la S.p.A. ICOMAR, rappresentata e difesa dagli

avvocati Gastone Morelli ed Ermanno Belardinelli, con atto di

deduzioni depositato il 22 ottobre 1977, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di Savona su

eccezione proposta dall'Istituto ricorrente in quella sede,

nell'esercizio del diritto di regresso.

La difesa della parte privata osserva che la censura formulata va

inquadrata in una ampia visione della disciplina sostanziale della

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e del noto

rapporto trilatero cui essa dà luogo. Ad avviso della ICOMAR

l'assicurazione antinfortunistica esonera l'imprenditore per le

responsabilità da infortunio, salvi i casi eccezionali nei quali essa

perdura per effetto dell'accertata colpa penale del datore di lavoro o

dei suoi dipendenti, onde la netta distinzione tra diritto generale di

surroga, ricollegantesi all'art. 1916 cod. civ., e diritto di

regresso, che suppone la prova della colpevolezza, la cui ratio va

individuata nell'art. 2087 c.c.

Così inquadrato l'istituto, ne deriverebbe che le limitazioni

poste dal legislatore al diritto di regresso rappresentano una

particolare disciplina di diritto sostanziale, che prescinde

totalmente dai rapporti tra giudicato penale ed azione risarcitoria -

e dagli insegnamenti in proposito della Corte costituzionale - come

sarebbe confermato dal quarto comma del citato art. 10 che deroga ai

principi vigenti quando "per la punibilità del fatto dal quale

l'infortunio è derivato, sia necessaria la querela della persona

offesa". Pertanto la difesa della ICOMAR aderisce alla tesi secondo

cui l'azione di risarcimento e di regresso è stata subordinata dal

legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, ad una

"condizione obbiettiva di proponibilità", individuata in una sentenza

penale di condanna nei confronti del datore di lavoro e dei suoi

dipendenti. Dalla formulazione letterale del secondo comma dell'art.

11 citato t.u. - secondo cui "la sentenza che accerta la

responsabilità civile a norma del precedente articolo è sufficente a

costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona

civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente" -

si ritiene di poter dedurre che il diritto di regresso

dell'assicuratore sorge propriamente con la sentenza penale di

condanna.

Da ciò deriverebbe l'infondatezza della questione proposta

perché l'accertamento della colpa penale, producendo la perdita di un

beneficio altrimenti spettante all'imprenditore e costituendo

presupposto "di fatto" del diritto di regresso, costituisce un

elemento oggettivo la cui formazione non deve necessariamente attuarsi

attraverso il contraddittorio delle parti. Onde l'estraneità alla

normativa denunciata dei principi consacrati nell'art. 24, primo e

secondo comma, della Costituzione.

Anche nel procedimento originato dall'ordinanza 497/79 (ved.

sopra sub 2), si è costituita in giudizio la ditta "Aziende agricole

Piave Isonzo" S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido

Levis e Giorgio Franco, con atto di deduzioni depositato il 6 ottobre

1977, chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art.

11, citato t.u. 1124 del 1965, nella parte in cui dichiara il datore

di lavoro vincolato nei confronti dell'INAIL in base ad una sentenza

penale pronunciata in un giudizio in cui non sia stato citato a

partecipare quale responsabile civile.

Osserva la difesa della ditta che le medesime ragioni enunciate

dalla Corte costituzionale nelle sentenze 55 del 1971 e 99 del 1973,

dichiarative della parziale illegittimità costituzionale degli artt.

27 e 28 c.p.p., appaiono decisive per dimostrare il contrasto delle

norme impugnate con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.

Invero l'art. 11 citato avrebbe eguale contenuto normativo

dell'art. 27 c.p.p., tanto da poterne apparire una ripetizione,

costituendone in ogni caso quanto meno una applicazione al particolare

settore dei rapporti tra infortunato, INAIL e datore di lavoro. Di qui

attesa l'autonomia formale delle norme denunciate, la necessità di

un'apposita pronuncia della Corte, di tenore conseguente ai principi

già precedentemente enunciati.

Infine nel procedimento introdotto con l'ordinanza 368 del 1977,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1977, si è costituita

in giudizio la impresa GELFI S.p.a., rappresentata e difesa dagli

avvocati Gianguido Scalfi ed Enrico Degli Uberti, con atto di

deduzioni depositato fuori termine il 4 novembre 1977. Considerato in diritto :

1. - Le diciassette ordinanze in epigrafe indicate propongono

questioni analoghe o comunque connesse tra loro, pertanto i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere - per effetto di un primo

gruppo di ordinanze analiticamente descritte in narrativa - se

contrasti o meno con l'art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, il combinato disposto degli artt. 11 e 10 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, che preclude l'esercizio del diritto di regresso

dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro quando la responsabilità

penale dell'imprenditore o di un suo dipendente non sia stata

affermata nel giudizio penale cui l'INAIL sia rimasto estraneo in

quanto non posto in condizioni di intervenirvi. Si dubita che, in tal

caso, risulti violato il diritto di azione e di difesa,

costituzionalmente garantiti.

Analogo effetto lesivo è prospettato da talune ordinanze di

rimessione come conseguenza di una sentenza penale che accerti una

lesione personale grave ma non produttiva di inabilità permanente

(ord. 235/1975 e 658/1976) o a seguito di un provvedimento di

archiviazione (ord. 206/1976 e 357/ 1977) o di sentenza di

proscioglimento istruttorio (ord. 513/ 1978) o di quella che, sempre in

sede istruttoria, conceda il perdono giudiziale (ord. 580/1977).

3. - La Corte ritiene di prendere innanzitutto in esame il primo

gruppo di tali casi, in cui il difetto del presupposto per l'esercizio

del regresso dipende in particolare dall'accertamento negativo del

reato nella competente sede, in fase di giudizio: i casi, cioè, in

cui una sentenza penale esiste, ma non di condanna e l'INAIL è

rimasto estraneo al relativo giudizio, in quanto non posto in grado

di intervenire.

Le norme impugnate stabiliscono che allorquando non opera

l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli

infortuni sul lavoro - quando cioè il datore di lavoro o i suoi

dipendenti abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale

l'infortunio è derivato - l'Istituto assicuratore deve ugualmente

pagare le previste indennità, salvo il diritto di regresso contro le

persone civilmente responsabili per le somme a tal titolo pagate e per

le spese accessorie (art. 10, secondo e terzo comma, del citato t.u.

n. 1124 del 1965). Trattasi di disposizioni operanti in un sistema

improntato al criterio della cosiddetta unicità della giurisdizione,

di cui erano espressione i principi stabiliti dagli artt. 27 e 28

c.p.p. nel testo antecedente alle pronunzie della Corte che ne ha

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale.

Con le sentenze n. 55 del 1971 e 99 del 1973, ma particolarmente

con la prima di esse, si è affermato invece che il principio secondo

cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha

autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo,

quando in esso si controverta di un diritto il cui riconoscimento

dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale,

contrasta con il diritto di difesa allorché rende vincolante

l'accertamento dei fatti emersi in sede penale anche nei confronti dei

terzi che si siano trovati nella impossibilità giuridica o di fatto di

partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri

soggetti.

Invero la Corte dopo aver considerato il diritto di difesa nel suo

nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed

effettivo", nella sua qualità "inviolabile", ha concluso che la

subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di

diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede

penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il

diritto di azione, inibendo la possibilità di dare la prova dei fatti

posti a fondamento del proprio diritto.

In una situazione del tutto analoga a quella ora descritta viene a

trovarsi l'INAIL quando intenda esercitare il diritto di regresso nei

confronti del datore di lavoro. Infatti l'Ente assicuratore rimasto

estraneo - secondo il vigente sistema giuridico - al processo penale

perché non direttamente danneggiato dal reato infortunistico e quindi

ritenuto privo del diritto di costituirsi parte civile subisce

inevitabilmente le conseguenze della decisione assolutoria emessa dal

giudice penale nella fase del giudizio.

Appare pertanto evidente che la normativa impugnata contrasta con

l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con conseguente

illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non

consente al giudice civile di valutare liberamente i fatti nei

riguardi dell'INAIL quando questi fatti hanno costituito oggetto di

giudizio penale nel quale l'INAIL non sia stato posto in grado di

partecipare al giudizio e questo si sia concluso senza condanna penale

del datore di lavoro.

Tale conclusione non risulta scalfita dal contrario rilievo,

svolto da taluna delle parti costituite, secondo cui sarebbe fuor di

luogo invocare nella specie l'art. 24 Cost., cioè la tutela del

diritto di azione, giacché, nella previsione della normativa

impugnata, la sentenza penale di condanna del datore di lavoro o di un

suo dipendente sarebbe una condizione di diritto sostanziale del

regresso, costitutiva del diritto dell'INAIL.

Tale tesi non appare ancorata ad alcun preciso supporto di diritto

positivo, sicché appare più corretto interpretare gli impugnati

artt. 10 e 11 del citato testo unico n. 1124 del 1965 alla stregua del

principio generale espresso dall'art. 185 c.p. nel senso che il titolo

giuridico della responsabilità del datore di lavoro, e il conseguente

diritto di regresso dell'INAIL, va individuato nella sentenza di

condanna come atto di accertamento che i fatti da cui deriva

l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento

soggettivo e oggettivo.

Così intesa la normativa impugnata e tenuto conto delle

preclusioni che nascono dal procedimento penale cui l'Ente rimane

estraneo, appare evidente la violazione del diritto di azione e di

difesa dell'INAIL.

Le stesse considerazioni sin qui svolte per pervenire alla

conclusione di fondatezza della questione sollevata in fattispecie di

esistenza di giudicato penale non di condanna, valgono a fondare

analoga conclusione con riguardo all'ipotesi (cui fanno riferimento le

ordinanze 235/75 e 658/76 cit.) di esistenza di sentenza penale

affermativa della responsabilità del datore di lavoro (o suo

dipendente), ma con limitazioni pregiudizievoli per il contenuto

dell'azione di regresso.

4. - Nel secondo gruppo di ordinanze indicate in apertura la

questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 10 e 11

d.P.R. 1965 n. 1124 è sollevata in fattispecie in cui la preclusione

all'esercizio dell'azione di regresso è fatta dipendere non da una

precedente sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro, ma

dall'esistenza di un provvedimento di proscioglimento istruttorio, di

concessione del perdono giudiziale in istruttoria o di archiviazione

(rispettivamente ordinanze 513/78; 580/77; 206/76; 357/77). Va in

proposito rilevato che, pur non essendovi qui da rimuovere alcun

vincolo di giudicato penale (formatosi senza partecipazione dell'INAIL

al relativo giudizio), la normativa denunziata osta, comunque,

all'esercizio dell'azione di regresso per la parte in cui (comma

quinto, art. 10) circoscrive alle sole ipotesi di estinzione del reato

la possibilità di ottenere dal giudice civile un autonomo

accertamento del fatto reato, dal quale dipenda l'infortunio subito dal

lavoratore.

Ora, se per il principio della normale prevalenza della

giurisdizione penale - rispetto all'accertamento di un fatto (come

nella specie è quello imputabile all'imprenditore o ad un suo

dipendente) che costituisca nell'un tempo reato e presupposto per il

sorgere di una responsabilità civile - si giustifica che l'azione

civile non sia proponibile in pendenza del processo penale, non trova

invece alcuna razionale giustificazione che sia anche - come sopra

detto - limitata ad ipotesi tassative la possibilità di chiedere al

giudice civile, ai fini dell'azione di sua competenza, l'accertamento

dell'illecito; precludendolo in altri casi, come quelli che vengono

qui in esame, di precedente proscioglimento istruttorio o perdono

giudiziale in istruttoria (dell'imprenditore o del suo dipendente)

ovvero di archiviazione della notitia criminis.

E se è pur vero che in detti casi (salvo però per quello di

concessione del perdono giudiziale) il procedimento penale può essere

riaperto per fatti sopravvenuti, ciò rappresenta comunque una mera

eventualità verificabile anche a notevole distanza di tempo entro il

limite prescrizionale del reato.

Per cui contrasta appunto con le esigenze di tutela del diritto di

azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost. che, in dipendenza di

tale eventualità, resti preclusa l'azione sulle conseguenze civili

dell'eventuale reato.

Una volta consentita invece tale azione è comunque sufficiente, a

salvaguardare il principio di prevalenza della giustizia penale, il

meccanismo processuale della sospensione del processo civile in caso

di sopravvenuta riapertura del processo penale sui fatti costituenti

il presupposto dell'azione di regresso.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma

quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non

consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso

dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal

giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei

confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso

con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di

archiviazione.

5. - Resta ancora da rilevare, relativamente alla questione

sollevata dal pretore di Cagliari (ordinanza n. 566 del 1979) che essa

appare inammissibile per irrilevanza. Invero, poiché il giudice a quo

era stato investito dell'azione di regresso dopo che in sede penale

era stata applicata la prescrizione, lo stesso giudice a quo avrebbe

potuto liberamente valutare ex novo il fatto, ai fini della azione di

regresso, in base al quinto comma dell'art. 10 del già citato t.u. n.

1124 del 1965 (nel testo risultante a seguito della sentenza della

Corte costituzionale n. 22 del 1967). Di qui l'assenza di ogni

preclusione per l'INAIL e la irrilevanza della questione sollevata.

6. - La Corte deve altresì decidere se contrasti o meno con gli

articoli 3 e 24 della Costituzione, il coordinato disposto degli artt.

10 e 11 del t.u. 1124 del 1965, secondo cui l'imprenditore, civilmente

responsabile di un infortunio sul lavoro, rimane imprescindibilmente

soggetto agli effetti della sentenza penale di condanna di un suo

dipendente - quando nel relativo procedimento esso datore di lavoro

non sia potuto intervenire quale responsabile civile e la sentenza

risulti quindi pronunciata tra terzi - senza che il giudice civile,

investito dell'azione di regresso avanzata dall'INAIL, possa valutare

diversamente i fatti da come sono risultati in sede penale.

Anche in questa ipotesi viene sollevato il dubbio da parte del

giudice a quo, e questa volta facendo riferimento alla posizione del

datore di lavoro, che ciò leda il diritto di difesa e realizzi nella

materia in esame una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

al sistema generale dei rapporti tra giudicato penale e procedimento

civile quale ora risulta delineato per effetto degli articoli 27 e 28

c.p.p. (come debbono leggersi a seguito delle sentenze della Corte

costituzionale nn. 55 del 1971 e 99 del 1973).

Talune delle cinque ordinanze che propongono tale questione,

prospettano l'eventualità che debba essere dichiarata

"l'illegittimità derivata" del quinto comma dell'art. 10 del t.u. n.

1124 del 1965 che consente il riesame in sede civile dell'infortunio

soltanto quando il reato sia estinto.

Intanto va preliminarmente disattesa la eccezione di

inammissibilità per difetto di rilevanza sollevata dall'INAIL

relativamente alle questioni prospettate dalla Corte di cassazione

(ord. 667/76 e 450/78) deducendo che le norme denunciate avrebbero

dovuto essere applicate dalla Corte di appello in sede di rinvio,

anziché dalla Cassazione stessa. Osserva al riguardo questa Corte

che il giudice a quo nell'annullare la sentenza di secondo grado doveva

enunciare il principio di diritto cui il giudice di appello avrebbe

dovuto uniformarsi per decidere il merito della controversia; e se,

come nella specie, la Corte di cassazione aveva seri dubbi sulla

legittimità costituzionale delle norme da porre a fondamento del

principio di diritto da formulare, doveva necessariamente sollevare -

come ha fatto - la relativa questione, non potendo - evidentemente -

enucleare da esse un principio di dubbia costituzionalità.

Nel merito la questione è fondata.

Va innanzitutto osservato che per il combinato disposto delle

norme impugnate, il datore di lavoro che non sia stato posto in

condizione di essere parte di un procedimento penale a carico di un

proprio dipendente per un infortunio sul lavoro deve ugualmente

risponderne civilmente.

Il combinato disposto degli articoli 10 e 11 del più volte citato

t.u. n. 1124 del 1965 produce necessariamente siffatte conseguenze,

attesa la autonomia di tali disposizioni rispetto agli artt. 27 e 28

c.p.p., nonostante la dichiarazione di illegittimità parziale di

questi ultimi articoli.

In tal senso è la comune opinione della dottrina e la

interpretazione giurisprudenziale.

Ciò premesso, le ragioni già esposte nel paragrafo 2 conducono,

logicamente, a ravvisare il vizio denunciato anche sotto questo

diverso profilo, per la illegittimità degli effetti pregiudizievoli

che ne derivano (questa volta) a carico del datore di lavoro.

Infatti quando l'imprenditore - come nei casi esaminati dai

giudici che hanno sollevato la relativa questione - non è stato posto

in grado, per le ragioni già indicate nella sentenza n. 99/1973, di

essere parte nel processo penale a carico di un proprio dipendente,

rimane pregiudicato dagli accertamenti effettuati in quella sede.

Proprio tale effetto, conseguente alla applicazione delle norme

impugnate, contrasta con il diritto di difesa giacché impedisce al

datore di lavoro di instaurare un contraddittorio con le altre parti

volto a far valere la fondatezza delle proprie ragioni e necessario

all'accertamento dei fatti ad opera del giudice.

Pertanto le norme impugnate vanno dichiarate illegittime nella

parte in cui precludono al giudice civile di valutare i fatti dinanzi

a lui dedotti in maniera diversa da quella ritenuta in sede penale,

anche nei confronti del datore di lavoro che non sia stato posto in

condizioni di partecipare al relativo procedimento.

Quanto al profilo particolare di illegittimità derivata del comma

quinto dell'art. 10, prospettato nelle ordinanze n. 667/ 76 e n.

450/78 della Corte di cassazione, questo trova già risposta nella

pronuncia adottata sul punto al paragrafo che precede, la quale va

logicamente estesa al caso in esame e cioè alle predette ipotesi, in

cui, in dipendenza della dichiarazione di incostituzionalità che

precede, la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio

civile instaurato dall'INAIL.

7. - Alla Corte è stata infine prospettata dal pretore di Genova,

con le ordinanze 368/77 e 423/79, di identico contenuto, la questione

se il combinato disposto degli artt. 10 e 11 citato t.u. n. 1124 del

1965 contrasti o meno con il diritto di difesa dell'INAIL laddove non

consente che nel processo penale, al cui esito è subordinata

l'azione di regresso, l'Istituto possa partecipare pur essendo secondo

il giudice a quo il solo soggetto che, quale titolare di un interesse

"sostanziale" all'esito di quel processo, dovrebbe potersi costituire

parte civile.

Le norme sono altresì censurate sotto un altro profilo e cioè se

l'assenza dell'INAIL dal processo penale venga a creare (tenendo

presente che nel relativo processo il lavoratore infortunato che viene

integralmente o quasi risarcito dall'INAIL al momento dell'infortunio

non vedrebbe alcun particolare interesse a intervenire) un

ingiustificato vantaggio rispetto ad altri imputati in processi diversi

che invece avrebbero di fronte una parte civile interessata alla

punizione del colpevole. Il che concreterebbe violazione quindi

dell'art. 3 Cost. e altresì dell'art. 27 Cost. perché

l'impossibilità per l'INAIL di costituirsi parte civile nel processo

penale renderebbe più difficile il superamento della presunzione di

non colpevolezza dell'imputato datore di lavoro.

Le censure sopra enunciate appaiono inammissibili per difetto di

rilevanza, in quanto prospettate nel corso di giudizi civili mentre

sarebbero attinenti, invece, ad eventuali profili di illegittimità da

cui potrebbero essere affetti procedimenti penali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui

preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL

nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso

contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale

l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione,

malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al

detto procedimento penale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto

dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente

che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL,

l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice

civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del

datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con

proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di

archiviazione;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 11 e 10 d.P.R. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone

che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un

infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio

dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un

giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di

lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di

intervenire;

4) dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953 la illegittimità

costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965,

nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del

diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa

essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza

di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato

dall'INAIL;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di Cagliari in

riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, Cost. e dal pretore di

Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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