Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio

1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra

l'I.N.A.I.L. e la s.p.a. Industrie Grafiche Vallardi, iscritta al n.

151 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e della s.p.a.

Industria Grafiche Vallardi nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Michele Fiscella per la s.p.a. Industrie Grafiche

Vallardi, l'avvocato Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio ordinario, il Pretore di Milano, in

qualità di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella

parte in cui, nell'ipotesi di più infortuni occorsi al medesimo

lavoratore e verificatisi nella pendenza di rapporti di lavoro

succedutisi nel tempo, impongono all'I.N.A.I.L. di esercitare

l'azione di regresso nei confronti dell'ultimo datore di lavoro per

la quota-parte di invalidità ad esso imputabile penalmente, anche

quando la quota-parte stessa, che di per sé sola non sarebbe

sufficiente a raggiungere la soglia di indennizzabilità del 10 per

cento, lo diviene in forza dei precedenti infortuni.

Rileva il giudice a quo che nel procedimento da cui ha presso le

mosse la presente questione, il ricorrente I.N.A.I.L. aveva esperito

l'azione di regresso, prevista dalle predette disposizioni, nei

confronti della Società Industrie Grafiche Vallardi, in relazione

alla rendita erogata a tale Ferrari Bruno, dipendente della stessa

società, in conseguenza dell'infortunio da questi subito.

Per l'evento dannoso di cui sopra, il Ferrari aveva riportato

un'invalidità quantificata nella misura dell'8 per cento e, quindi,

inferiore alla soglia di indennizzabilità stabilita dalla legge

nella misura del 10 per cento. Tuttavia, precedentemente a tale

infortunio, il medesimo lavoratore ne aveva riportato un altro, per

il quale gli era stata riconosciuta un'invalidità pari al 6 per

cento.

Su tali premesse, l'I.N.A.I.L. perveniva ad una determinazione, in

favore del Ferrari, del 14 per cento di invalidità, rendendolo

beneficiario della corrispondente rendita. Esperiva, quindi, l'azione

di regresso per il valore capitale della rendita corrisposta al

lavoratore, facendola valere contro il responsabile del secondo

infortunio. Nel relativo giudizio, il Pretore di Milano ha sollevato

d'ufficio incidente di costituzionalità.

In punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che il

processo non può concludersi se non con l'applicazione delle norme

della cui legittimità costituzionale si dubita; né può essere

accolta l'eccezione di prescrizione, avanzata dalla resistente

Società Vallardi, essendo intervenuti tempestivi atti interruttivi.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente

ritiene non giustificato un accollo al datore di lavoro di un onere

che non troverebbe fondamento né in una responsabilità per colpa,

né nella tutela dell'invalido, né nell'utilità sociale. Nella specie, infatti, l'azione di regresso viene esercitata limitatamente

all'8 per cento dell'invalidità, addebitando l'evento al datore di

lavoro presso la cui impresa si è verificato il secondo infortunio,

anche nel caso in cui la responsabilità per l'infortunio precedente

non fosse addebitabile al medesimo datore di lavoro.

Sostiene inoltre il giudice a quo che, se è vero che l'I.N.A.I.L.

ha esperito l'azione soltanto limitatamente alla quota di invalidità

pari all'8 per cento, e cioè per la quota-parte imputabile alla

resistente, è pur vero che solo aggiungendo l'altra quota-parte

relativa al primo infortunio si supera la soglia di

indennizzabilità, stabilita dalla legge nella misura del 10 per

cento, ed al di sotto della quale l'azione di regresso non avrebbe

potuto essere esperita. Il che, ad avviso del giudice rimettente,

comporta che il secondo datore di lavoro finisce con il rispondere

senza titolo, e, nel caso che il primo infortunio fosse addebitabile

ad altro datore di lavoro, il secondo risponderebbe per un fatto

altrui.

Conclude il giudice ritenendo che l'unica soluzione possibile e

costituzionalmente legittima è quella che escluda l'azione di

regresso da parte dell'I.N.A.I.L. nelle ipotesi in cui il datore di

lavoro sia responsabile di un infortunio cui è conseguita

un'invalidità specifica inferiore al 10 per cento.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L., concludendo per la manifesta infondatezza della

questione.

Nel motivare tale richiesta, la difesa dell'I.N.A.I.L. sostiene,

in primo luogo, che il datore di lavoro risponde in via di regresso

ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 soltanto in quanto

risulti penalmente responsabile.

Detta responsabilità è poi limitata alla entità del danno da

lui medesimo causato, e non anche dell'infortunio causato da fatto

(illecito) di chi era datore di lavoro nell'ipotesi di un infortunio

precedente.

Occorre inoltre tener presente, ad avviso della difesa

dell'I.N.A.I.L., che l'azione di regresso di cui si discute può

essere esercitata soltanto quando l'infortunio sia indennizzato; non

potrebbe invece interessare il datore di lavoro qualora l'infortunato

abbia avuto precedenti eventi lesivi di natura lavorativa non

indennizzati in quanto inferiori al minimo.

Allo stesso modo, risulterebbe indifferente che sia stata o meno

esperita azione di regresso nei confronti del precedente datore di

lavoro, in quanto tutti i datori di lavoro rispondono unicamente del

fatto proprio e nei limiti di questo, sempre che l'infortunio sia

stato indennizzato dall'I.N.A.I.L.; e ciò nel pieno rispetto del

principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Neppure sarebbero violati gli artt. 38 e 41 della Costituzione, in

quanto l'infortunato riceverebbe piena tutela assicurativa

indipendentemente dall'azione di regresso dell'I.N.A.I.L.

3. - Si è costituita anche la Società Industrie Grafiche

Vallardi, concludendo per l'accoglimento della questione sulla base

di argomentazioni già contenute nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, la difesa della Società sostiene che gli artt. 10

ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 violano gli artt. 3, 38 e 41 della

Costituzione, in quanto, per un medesimo infortunio, si verrebbe a

creare una disparità di trattamento tra imprenditori e tra questi e

gli organi preposti alla tutela del cittadino lavoratore che subisca

un infortunio, con il rischio di realizzare per tale via una

discriminazione anche tra lavoratori.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità ovvero la non fondatezza della

questione.

5. - In prossimità dell'udienza, gli intervenienti I.N.A.I.L. e

Presidente del Consiglio hanno presentato ulteriori memorie. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Milano, in qualità di giudice del lavoro, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 ed 11 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui, nell'ipotesi di più

infortuni occorsi al medesimo lavoratore e verificatisi nella

pendenza di rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, impongono

all'I.N.A.I.L. di esercitare l'azione di regresso nei confronti

dell'ultimo datore di lavoro per la quota-parte di invalidità ad

esso imputabile penalmente, anche quando la quota-parte stessa, che

di per sé sola non sarebbe sufficiente a raggiungere la soglia di

indennizzabilità del 10 per cento, lo diviene in forza dei

precedenti infortuni.

La questione sollevata d'ufficio dal Pretore di Milano è

rilevante poiché detto giudice, chiamato a decidere sulla domanda di

regresso esercitata dall'I.N.A.I.L., deve in ogni caso fare

applicazione delle norme di cui sospetta l'incostituzionalità. Ma la

questione non è fondata.

In sintesi, il giudice a quo ritiene che, essendo presupposto

dell'azione di regresso il superamento della soglia di

indennizzabilità del 10 per cento di invalidità del lavoratore, ove

tale soglia sia superata in base alla sommatoria di più infortuni,

la rivalsa nei confronti dei singoli datori di lavoro in proporzione

delle rispettive colpe per i diversi infortuni non troverebbe

legittimo fondamento costituzionale né in una responsabilità per

colpa (determinando peraltro un trattamento deteriore per i datori di

lavoro i quali assumono lavoratori che hanno già subìto precedenti

infortuni per colpa di altri), né nella tutela dell'invalido (art.

38 Cost.), né nell'utilità sociale (art. 41 Cost.). Nel caso,

quindi, in cui ciascuno dei più infortuni subi'ti dal lavoratore non

superi la predetta soglia di indennizzabilità, secondo il Pretore

rimettente, "l'unica ipotesi possibile è che l'I.N.A.I.L. eroghi le

prestazioni in favore del lavoratore, ma poi non possa recuperare in

sede di rivalsa la somma sborsata".

L'eccezione di incostituzionalità non è condivisibile sotto

diversi profili, ma soprattutto per il motivo che il sistema

disciplinato dal testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965), per un verso, nel prevedere

(art. 74) l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di indennizzare le conseguenze

degli infortuni quando il lavoratore abbia subito una inabilità

superiore al 10 per cento, giustamente non distingue se tale

percentuale sia stata superata a seguito di uno o più infortuni; per

altro verso, prevede (art. 11) che l'istituto ha "diritto di regresso

per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie

contro le persone civilmente responsabili", ma non limita l'esercizio

di tale diritto alla sola ipotesi che, nel caso di più infortuni,

ciascuno di questi abbia determinato un'invalidità superiore al 10

per cento.

Inoltre, l'art. 10 del citato testo unico stabilisce che,

nonostante l'assicurazione, permane la responsabilità civile a

carico di coloro cui sia imputabile l'infortunio, senza condizionare

tale responsabilità nei confronti dell'I.N.A.I.L. al superamento -

per ogni singolo infortunio - di un certo grado di invalidità del

lavoratore, e senza escludere la responsabilità stessa quando

l'infortunio non sia quello verificatosi per primo. Anzi, lo stesso

testo unico (art. 80, terzo comma) contempla espressamente l'ipotesi

della indennizzabilità dell'inabilità permanente quando, a seguito

di più infortuni, essa superi "complessivamente" la percentuale del

10 per cento.

Il sistema assicurativo previsto, quindi, se limita l'obbligo

dell'istituto di indennizzare alla sola ipotesi in cui il lavoratore

si trovi in uno stato di inabilità, oggettivamente e

complessivamente, accertato nella misura superiore al 10 per cento,

riconosce il diritto-dovere dell'istituto stesso di rivalersi delle

somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili, e -

ove vi siano pluralità di colpevoli - in proporzione delle

rispettive responsabilità.

E ciò a prescindere dalla considerazione che, nella specie, pur

essendosi verificati entrambi gli infortuni durante il rapporto di

lavoro con lo stesso imprenditore, l'istituto abbia chiesto in

rivalsa solo le somme relative al secondo infortunio.

Da quanto finora esposto risulta inesatto quanto assume il giudice

a quo, che "il secondo datore di lavoro finirebbe col rispondere

senza titolo, e nel caso che il primo infortunio fosse addebitabile

ad un altro datore di lavoro finirebbe col rispondere per fatto

altrui". Né appare decisivo per la soluzione della presente

questione rilevare, come fa l'ordinanza di rimessione, le differenze

fra l'azione di regresso prevista dal testo unico sugli infortuni sul

lavoro e l'azione di surroga ex art. 1916 del codice civile; e ciò

considerando anche che il limite previsto dall'art. 74 del citato

testo unico - come si è notato - non riguarda le responsabilità di

cui agli artt. 10 e 11 dello stesso d.P.R., e che ogni datore di

lavoro, chiamato in regresso proporzionalmente alla sua

responsabilità, può comunque evitare di corrispondere la stessa

somma, una volta direttamente al lavoratore ed una seconda volta in

via di regresso all'Istituto. Tanto meno merita specifica

confutazione l'affermazione dell'ordinanza di rimessione, secondo cui

"sul piano sostanziale importa che se il lavoratore bene o male non

esperisce l'azione sua propria, il datore di lavoro vede alleggerita

la sua posizione".

Considerato pertanto che ciascun datore di lavoro deve rispondere

una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile, ed

in proporzione dell'inabilità da esso derivante, può affermarsi

conclusivamente che non è ravvisabile disparità di trattamento

normativo tra il datore di lavoro che risponde del primo infortunio

da cui derivi una inabilità superiore al 10 per cento ed i datori di

lavoro che rispondono proporzionalmente di diversi infortuni, le cui

conseguenze dannose siano complessivamente superiori a detta

percentuale, se tra loro sommate.

Parimenti devono ritenersi non fondate le censure di violazione

degli artt. 38 e 41 della Costituzione, dal momento che, al

contrario, solo l'interpretazione di detto sistema assicurativo qui

accolta soddisfa sia l'esigenza costituzionale della tutela dei

lavoratori sia quella della utilità sociale nello svolgimento

dell'iniziativa economica. Ed invero, recuperando le somme anticipate, l'I.N.A.I.L. è in condizione di continuare ad indennizzare i

lavoratori infortunati quando il datore di lavoro non provvede subito

o non è coperto da assicurazione, così salvaguardandosi anche i

limiti entro i quali può esercitarsi l'iniziativa economica privata,

individuati dalla Costituzione nell'utilità sociale e nella

sicurezza umana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, dal Pretore di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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