Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1971 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e

settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dal

tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Casile Domenico,

la società Industria Grafica (SAIG) e l'INAIL, iscritta al n. 340 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.

Visti gli atti di costituzione di Casile Domenico, della SAIG e

dell'INAIL e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Casile, l'avv. Carlo Fornario,

per la SAIG, l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso della causa civile promossa da Casile Domenico, operaio

tipografo, contro il suo datore di lavoro, soc. SAIG, per ottenere il

risarcimento dei danni conseguenti alla malattia professionale

derivatagli per inosservanze colpose di norme previdenziali, valutabili

a questo fine come illecito penale nonostante l'intervenuta amnistia, e

nella quale è volontariamente intervenuto l'INAIL per ottenere la

distrazione a proprio favore di una somma pari a quanto erogato a

vantaggio dell'assistito, il tribunale di Roma ha sollevato - con

ordinanza in data 18 dicembre 1968 - questione di legittimità

costituzionale delle norme che prevedono il diritto di regresso

dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile,

le quali venivano in applicazione ai fini della decisione da adottare

sulla domanda dell'interveniente.

Precisamente il tribunale si è chiesto se siano incostituzionali,

per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione: a) l'art. 10,

sesto e settimo comma, del testo unico approvato con decreto

presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale non si fa luogo a

risarcimento per gli infortuni sul lavoro (né, in virtù del rinvio di

cui all'art. 131, per le malattie professionali) quando il giudice

riconosca che esso non ascende a somma maggiore dell'indennità

liquidata dall'Istituto assicuratore e che, ove si faccia luogo a

risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede tale

indennità; b) l'art. 11, primo e secondo comma, del testo unico

stesso, nella parte in cui prevede il diritto di regresso dell'Istituto

assicuratore anche nei confronti del datore di lavoro per le somme

pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie e stabilisce che

la sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a

costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona

civilmente responsabile.

Tale questione è apparsa al tribunale non manifestamente infondata

in considerazione del fatto che la disciplina legislativa in esame,

originariamente giustificata dal carattere "transattivo" che essa

presentava tra le opposte esigenze dei datori di lavoro e dei

lavoratori, avrebbe successivamente mutato la sua ragion d'essere in

virtù del riconoscimento, compiuto dall'art. 38 della Costituzione,

dell'interesse pubblico alla previdenza ed all'assistenza sociale.

Mentre infatti la legislazione anteriore alla Costituzione regolava

il rapporto assicurativo come un rapporto unico a carattere triangolare

che collegava inscindibilmente datore di lavoro, prestatore d'opera e

l'INAIL, con reciproche agevolazioni ed oneri, essa sarebbe stata

radicalmente modificata per effetto dei sopravvenuti principi della

Costituzione del 1948, con conseguente scissione del rapporto

assicurativo, che lega il lavoratore agli istituti cui spetta adempiere

alla funzione previdenziale per quanto concerne gli infortuni sul

lavoro, dal rapporto di responsabilità, che eventualmente vincoli al

lavoratore il datore di lavoro o il terzo responsabile per colpa

dell'infortunio.

Attualmente, perciò, le prestazioni assicurative spetterebbero al

lavoratore in virtù di un suo diritto autonomo, completamente

indipendente dal sistema prescelto dal legislatore per finanziare gli

istituti assicuratori. Tale eliminazione della base transattiva a

struttura triangolare del rapporto assicurativo ha trovato una

riaffermazione nella sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale

che, esaminando la questione di costituzionalità dell'art. 4 del regio

decreto n. 1765 del 1935, ha esteso la responsabilità del datore di

lavoro anche al caso di accertata colpevolezza del commesso (e non solo

del preposto) ed ha altresì riconosciuto al giudice civile il potere

di accertare incidentalmente la sussistenza del reato, anche se estinto

per prescrizione, con la conseguenza di un radicale mutamento

dell'equilibrio economico su cui poggiava il rapporto assicurativo.

Da tali considerazioni deriva che, pur dovendosi ammettere, sulla

base dell'art. 1916, quarto comma, del codice civile, il diritto

dell'INAIL di surrogazione, fino alla concorrenza di quanto esposto,

verso i terzi responsabili, sembra invece inficiata di

incostituzionalità la disposizione che gli accorda altresì il diritto

di regresso nei confronti del datore di lavoro, il quale è parte del

rapporto assicurativo, dato che paga i relativi contributi, e non

terzo, come invece va ritenuto il lavoratore, ormai estraneo al

rapporto assicurativo dal momento che trae il diritto all'assistenza

direttamente dall'art. 38 della Costituzione.

La disciplina vigente, infine, appare al tribunale di dubbia

costituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 3, primo

comma, da due distinti punti di vista: a) in primo luogo, in quanto

stabilisce, rispetto all'ipotesi dell'assicurazione per gli infortuni

sul lavoro, un trattamento più oneroso per il privato assicurato di

quello stabilito in via generale dall'art. 1916, codice civile; b) in

secondo luogo, in quanto stabilisce una differenza di trattamento fra

il lavoratore infortunato ed il comune danneggiato il quale vede

ridotto il proprio risarcimento di quanto abbia percepito dall'istituto

solo in quanto questi effettivamente eserciti il diritto di

surrogazione con la prescritta formale domanda rivolta nei confronti

del terzo responsabile, mentre il lavoratore vede ridotto ope legis il

proprio risarcimento. Analogo ragionamento vale altresì per la norma

che stabilisce la compensazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL

con il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro in

conseguenza della responsabilità penale sua o del commesso.

Si sono costituite avanti la Corte le parti del processo a quo ed

è intervenuto in causa il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'attore Casile ha presentato una comparsa nella quale si limita a

concludere per l'accoglimento della questione così come proposta dal

tribunale di Roma.

La convenuta SAIG chiede anch'essa che la questione sia accolta

nella parte relativa all'art. 11, primo e secondo comma, e deduce

invece l'infondatezza di essa nella parte relativa all'art. 10, sesto

e settimo comma, del decreto presidenziale n. 1124 del 1965.

L'illegittimità dell'art. 11, primo e secondo comma, deriverebbe dalla

disparità di trattamento che tale norma determina rispetto all'art.

1916, codice civile, nello stabilire la surrogazione per il danno

causato da fatto illecito, non già nei confronti del terzo

responsabile, ma nei confronti dell'assicurato. Sarebbe altresì

irragionevole sottoporre il datore di lavoro, a differenza del comune

assicurato, alla restituzione di quanto corrisposto dall'assicuratore

dopo che egli ha già pagato i contributi.

L'INAIL deduce l'infondatezza dell'intera questione osservando che

la Costituzione non ha affatto innovato il preesistente sistema di

prevenzione degli infortuni sul lavoro, per cui risulta fuori luogo il

richiamo all'art. 38 della Costituzione. Né vi è disparità di

trattamento, ai fini della responsabilità per danni, del datore di

lavoro rispetto agli altri soggetti, giacché egli è coperto

dall'assicurazione obbligatoria nei casi cui essa si riferisce, mentre

in quelli da essa esclusi (di colpa penale sua, o del commesso) deve

rimborsare le indennità corrisposte e integrare se del caso il

risarcimento al danneggiato.

Né ricorre una sperequazione nel fatto che il comune assicurato,

danneggiato dal fatto altrui, possa eventualmente avvantaggiarsi

dell'inerzia o della benevolenza dell'assicuratore che trascuri di

esercitare il diritto di surroga, non sembrando iniquo che il

legislatore attribuisca all'assicurante e non all'infortunato il

vantaggio di questa ipotetica liberalità, essendo il primo a

sopportare per legge l'onere finanziario dell'assicurazione.

Al contrario, un indebito arricchimento deriverebbe al lavoratore

dall'accoglimento del punto di vista del tribunale giacché egli

beneficerebbe, oltre che dell'indennizzo assicurativo (procuratogli dal

datore di lavoro attraverso il pagamento dei premi di assicurazione),

anche dell'integrale risarcimento (pagato anch'esso dal datore di

lavoro).

Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per

l'infondatezza della questione muovendo dall'osservazione che il

rapporto intercorrente fra lavoratore, datore di lavoro ed INAIL in

ordine all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

non è generalmente configurato come un'assicurazione contro la

responsabilità civile del datore di lavoro, ma come un mezzo di tutela

del lavoratore che può agire jure proprio nei confronti dell'Istituto

assicuratore per il conseguimento delle prestazioni, indipendentemente

dal fatto che il datore di lavoro risulti sollevato da responsabilità

che eventualmente ricadano su di lui.

La limitazione della responsabilità civile del datore di lavoro è

giustificata dalla difficoltà di determinarla in alcune ipotesi di

infortunio che si vuole siano comunque coperte dall'assicurazione

(donde la qualifica del sistema come "transattivo") ma non esclude la

responsabilità per colpa penale onde evitare che essa si risolva in un

disincentivo rispetto all'attuazione delle misure di prevenzione

antinfortunistiche.

La sussistenza della responsabilità in tali ipotesi non significa

però che l'imprenditore venga a rispondere due volte dei danni causati

dalla sua colpa, una prima volta in sede di pagamento dei contributi

assicurativi ed una seconda volta in sede di rimborso dell'indennità

pagata dall'istituto. In realtà i premi dovuti dall'imprenditore

debbono corrispondere all'effettivo onere finanziario dell'istituto ed

è ovvio che in tale onere non rientrino le somme che esso riesce a

recuperare dai datori di lavoro nei casi di esclusione del c.d. esonero

dalla responsabilità civile: in questi casi l'assicurazione è volta

esclusivamente a garantire il lavoratore dai rischi di insolvibilità

del datore di lavoro, di difficoltà di accertamento, di eccessiva

lunghezza dei procedimenti giudiziari e simili; ma il premio dovuto

dall'assicurante sarà comunque commisurato all'effettivo onere

finanziario che deriva all'istituto dall'assunzione del rischio.

La tesi dell'incompatibilità di questo sistema con la Costituzione

repubblicana è stata respinta dalla Corte nella sentenza n. 22 del

1967 che ha colpito soltanto gli "spigoli più aguzzi" della normativa

vigente, confermandone invece le linee fondamentali. Nello stesso

ordine di idee è da contestare la fondatezza anche dell'attuale

questione, non potendosi ammettere che l'art. 38 della Costituzione

abbia conferito al lavoratore un nuovo ed autonomo diritto alle

prestazioni assicurative in caso di infortunio, più ampio o diverso da

quello che già gli apparteneva. L'art. 38 ha lasciato al legislatore

piena libertà di determinare i modi in cui rendere operante tale

diritto ed in questa libertà è compresa anche la facoltà di

conservare il sistema preesistente.

Ancor più evidente poi, secondo l'Avvocatura dello Stato, è

l'infondatezza della violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione,

per escludere la quale è sufficiente il richiamo alla citata sentenza

n. 22. Né sussiste differenza di trattamento tra le norme

previdenziali e le norme del codice civile, entrambe costituendo

attuazione di identici principi generali.

Le posizioni dell'attore Casile e dell'INAIL sono state

ulteriormente illustrate nelle rispettive memorie depositate il 25

febbraio 1971. Il primo, concentrando le sue censure sul penultimo

comma dell'art. 10 della legge, che limita l'obbligo di risarcimento

del datore di lavoro responsabile, deduce che tale norma contrasta col

principio relativo al diritto del danneggiato di conseguire l'integrale

risarcimento dal responsabile; e con quello in base al quale non può

esservi "compensatio lucri cum pretio" quando il lucro deriva da causa

creditoria diversa da quella che ha determinato il danno.

La difesa del Casile afferma che l'INAIL attualmente provvede alle

prestazioni assicurative utilizzando i beni che gli sono forniti,

materialmente dagli industriali, ma per un obbligo legale stabilito

dallo Stato, e quindi attraverso un meccanismo parafiscale il cui onere

grava in definitiva su tutta la collettività e non soltanto sugli

industriali stessi. Di conseguenza la previsione del regresso risulta

incompatibile con la struttura del servizio che ha carattere

pubblicistico e rilievo costituzionale.

L'INAIL richiama invece il principio per cui un fatto dannoso, le

cui conseguenze debbano, per legge o per contratto, essere indennizzate

da un responsabile o da un assicuratore, non può mai costituire fonte

di lucro per l'avente diritto all'indennizzo, e fa presente come

l'assetto dato dal legislatore all'assicurazione infortuni comporti di

necessità l'adozione di regole come quelle impugnate. Sarebbe infatti

proprio l'accoglimento del punto di vista avversario che determinerebbe

una iniqua ed incostituzionale disparità di trattamento a carico del

datore di lavoro imponendogli di far ottenere all'infortunato tanto le

prestazioni assicurative quanto l'integrale risarcimento del danno

civilistico.

Abolire il diritto di regresso dell'INAIL significherebbe inoltre

istituire una speciale assicurazione contro la responsabilità civile

degli imprenditori per quella parte del risarcimento, da essi in

ipotesi dovuto, che corrisponde all'importo delle prestazioni percepite

per legge dal danneggiato; ma una tale garanzia, pur astrattamente

configurabile, non può essere istituita attraverso una pronuncia di

incostituzionalità delle norme impugnate e non senza che venga

predisposta la copertura degli oneri aggiuntivi che essa implicherebbe.

Richiamate ed illustrate con ulteriori argomentazioni le precedenti

difese, l'INAIL conclude invocando la sentenza n. 22 del 1967 di questa

Corte, laddove essa ebbe ad affermare che nessuna illegittimità

costituzionale o ingiusta sperequazione può ravvisarsi - a parte

quelle specificamente indicate ed eliminate con la pronuncia stessa -

nel complessivo "sistema previdenziale assicurativo in materia di

infortuni sul lavoro, del quale l'art. 4 è parte integrante" e secondo

il quale "nessuna eccezione più si oppone all'impero del diritto

comune allorché l'infortunio risulti dovuto a colpa grave del datore,

penalmente sanzionata", e quindi comportante per lui l'obbligo

dell'integrale risarcimento del danno. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dal tribunale di Roma in ordine

all'art. 10, sesto e settimo comma, del testo unico approvato con

d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo cui dall'importo della somma spettante

al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta

l'indennità percepita dall'istituto assicuratore), nonché al

successivo art. 11, primo e secondo comma (che consente all'istituto

assicuratore di esperire l'azione di regresso nei confronti del datore

di lavoro civilmente responsabile) nella considerazione che essi

violino gli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, deve ritenersi

infondata.

2. - Per la migliore valutazione delle censure formulate

nell'ordinanza si rende opportuno, anche in presenza delle differenti

interpretazioni datene dalle parti, ricordare che la sentenza della

Corte n. 22 del 1967, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità

sollevata nei confronti dell'art. 4, r.d. n. 1765 del 1935

(corrispondente all'art. 10 del citato testo unico del 1965), ebbe ad

osservare come il sistema introdotto con la legge infortunistica non

ingiustificatamente sia ispirato a criteri non in tutto uniformi a

quelli del diritto comune: infatti ha riguardo alle speciali condizioni

nelle quali si svolge l'attività del lavoratore, e quindi non viola

sotto quest'aspetto l'art. 3; mentre d'altra parte non è neppure in

contrasto con l'art. 38 poiché questo, limitandosi a porre solo

principi generali relativi ad ogni specie di prestazioni previdenziali,

non esclude che la legge ne disciplini variamente le attuazioni, allo

scopo di meglio adeguarle alle particolarità delle singole specie in

cui le prestazioni medesime si ripartiscono, curando la predisposizione

dei correlativi mezzi finanziari. È riservato poi alla

discrezionalità del legislatore provvedere all'eventuale diversa

strutturazione del sistema che riesca meglio favorevole al lavoratore,

adeguando ad essa le modalità del finanziamento.

Da quanto allora statuito si traggono elementi sufficienti per

respingere la tesi enunciata nell'ordinanza secondo cui, in virtù

dell'art. 38 della Costituzione, il rapporto assicurativo avrebbe

perduto il carattere triangolare collegante fra loro i soggetti i quali

entrano a costituirlo, e si sarebbe invece sdoppiato, eliminando per il

lavoratore la qualità di parte del rapporto medesimo e facendolo

divenire titolare di un diritto autonomo derivabile dall'articolo

predetto. Si deve invece riaffermare che, nei comuni casi di

infortunio, non viola la Costituzione il principio mutualistico cui si

informa il sistema, che, mentre garantisce al lavoratore un indennizzo

per ogni specie di infortunio, senza riguardo al fattore causale,

sottrae poi il datore all'azione di danno da parte dell'infortunato.

3. - L'anzidetta regola subisce un'eccezione, ai sensi dell'art.

10, secondo comma, allorché, come nella specie, l'evento dannoso

risalga a colpa del datore, penalmente sanzionabile, riprendendo allora

vigore la norma di diritto comune in materia di responsabilità civile,

sia pure con quelle differenziazioni poste, come si vedrà, a tutela

del lavoratore leso da tale comportamento colposo.

La disciplina di legge dettata per siffatte ipotesi viene

denunciata sotto i due punti di vista che si sono prima ricordati, in

quanto, per una parte, ritenuta dannosa al lavoratore e, per l'altra,

ingiusta nei riguardi del datore. Converrà iniziare l'esame da

quest'ultima censura che l'ordinanza considera preminente, se non

pregiudiziale, nel presupposto che, una volta dichiarata

l'incostituzionalità dell'azione di regresso prevista dall'art. 11

contro il datore, verrebbe meno l'ostacolo alla pretesa del lavoratore

di ricevere l'intero risarcimento, senza riguardo all'indennità posta

a carico dell'INAIL e da questo erogata.

Si assume che l'ammissione, contro il datore di lavoro in colpa,

dell'azione di regresso da parte dell'Istituto assicuratore determini

una violazione dell'art. 3 della Costituzione, operando a suo danno una

sostanziale ingiustizia e ponendolo in condizione deteriore rispetto a

chi abbia dato vita ad un rapporto assicurativo con un istituto

privato; ciò per il fatto che in quest'ultimo caso all'istituto che ha

pagato l'indennità è consentito di surrogarsi nei diritti

dell'assicurato (fino alla concorrenza dell'indennità) solamente verso

i terzi responsabili del danno, secondo dispone l'art. 1916 del codice

civile, mentre nel caso in esame l'art. 11 consente l'azione anche

contro il datore di lavoro, che non riveste figura di terzo.

È da osservare come il riferito ragionamento del tribunale trovi

una smentita in quella parte della stessa ordinanza in cui si sostiene

che i contributi pagati dal datore obbligatoriamente assicurato coprono

solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati.

Appare infatti evidente che, una volta inteso in tal modo il rapporto

assicurativo, se ne dovrebbe dedurre che ogni specie di rischio non

riconducibile al fortuito, o a presunzione di colpa, perché derivato

dall'accertato fatto illecito penalmente punibile del datore di lavoro,

dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto medesimo e configurato

in modo non diverso da quello addebitabile all'opera di un terzo, con

conseguente assoggettamento ad analoga disciplina (differenziata

tuttavia per la diversità della natura dell'azione ex art. 11, che

riveste carattere di regresso, rivolta a reintegrare l'Istituto di

quanto erogato per conto e in vece del datore, rispetto all'altra di

surrogazione ex articolo 1916: diversità che assume anche riflessi

pratici sui quali non è qui da indugiare).

È appunto nella rilevata peculiarità dell'assicurazione

obbligatoria in forma mutualistica per danni in occasione della

prestazione di attività lavorativa che deve rinvenirsi la ragione

della non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i

rapporti assicurativi regolati dal diritto comune (principi secondo i

quali l'assicuratore rimane vincolato - per i sinistri cagionati anche

da colpa grave del contraente - in virtù o di patto espresso, a

termine dell'art. 1900, o ope legis, secondo l'art. 1917 che riguarda

la speciale assicurazione per responsabilità civile; con la sola

esclusione pertanto di quella dovuta a fatto doloso volontariamente

messo in atto dall'assicurato).

Il che, mentre corrisponde alla rilevata specificità del rapporto

assicurativo per gli infortuni sul lavoro, adempie anche allo scopo

pratico di incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore di

adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri.

Non occorre, a questo punto, indugiare nella critica

dell'osservazione dell'ordinanza circa l'ingiustizia che si fa derivare

dal duplice obbligo che l'art. 11 imporrebbe al datore, da una Parte di

risarcire il danneggiato e dall'altra di rimborsare l'INAIL di quanto

da esso erogato, poiché in realtà l'obbligo è uno solo: quello

dell'integrale risarcimento a favore della vittima della di lui colpa,

mentre la bipartizione fra due destinatari è conseguenza del favor

voluto accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso

all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò

carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a

carico del responsabile. Obbligo il cui adempimento non trova

corrispondenza nei contributi, dato che la naturale destinazione di

questi è solo di costituire la contropartita delle erogazioni a carico

dell'INAIL per ogni altra specie di rischio inerente all'attività

imprenditoriale dell'assicurato, per il quale non ricorra il suo

comportamento colpevole.

4. - Del pari prive di fondamento devono ritenersi le deduzioni

rivolte contro quelle disposizioni dell'art. 10 che limitano l'obbligo

del risarcimento a carico del datore di lavoro solo alla parte del

danno non coperta dall'indennità erogata dall'INAIL, e Pertanto

escludono la possibilità del cumulo fra le due specie di erogazioni a

favore del lavoratore. Si sostiene che tali norme violino i principi

generali secondo i quali vi sarebbe, da una parte, diritto ad ottenere

dal responsabile l'integrale risarcimento, e dall'altra il divieto

della compensatio lucri cum damno, quando, come si afferma accadere

nella specie, il lucro derivi da causa creditoria diversa da quella che

ha determinato il danno. È facile opporre che è regola generale

consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da

fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente

subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223,

che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter

mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche

dall'art. 1910, del codice civile.

Né può allegarsi in contrario la diversità della causa

creditoria, poiché, se è vero che nella specie all'assicurato sono

conferite due pretese, verso l'INAIL, oltre che verso il responsabile,

anziché solamente verso quest'ultimo (come a stretto rigore dovrebbe

avvenire), ciò è disposto, come si è già rilevato, a favore

dell'infortunato cui si vuole garantire in ogni caso (anche guando il

risarcimento ritardi, o non riesca ad ottenersi) il diritto alle

prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un titolo autonomo nel

rapporto assicurativo di cui è parte il lavoratore, si effettuano

tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa del

medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non

possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito

arricchimento. Questa considerazione è sufficiente a mostrare

l'inconcludenza dei riferimenti che l'ordinanza fa a casi di utilità

provenienti all'infortunato per titoli diversi da quello discendente

dal danno, e per i quali quindi è giusto che non possano incidere sul

risarcimento (ma se mai solo sulla commisurazione del suo ammontare).

Quanto poi ai rilievi della difesa di parte, secondo cui dalla

constatazione che al bilancio dell'INAIL concorrono fondi erogati dallo

Stato si dovrebbe far discendere il diritto del lavoratore

all'integrale risarcimento ove si verifichi l'insolvenza del datore,

basterà osservare l'irrilevanza dell'ipotesi formulata nel caso

presente in cui, non ricorrendo una situazione di insolvenza, la

pretesa fatta valere si risolverebbe nell'ottenimento di prestazione in

misura superiore al danno subito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del

testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli

infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

sollevata, con ordinanza del tribunale di Roma, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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