Corte costituzionale

Sentenza n. 485/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio

1991 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra Bracco Rosario ed altro e Fallimento s.r.l. Axel ed altro,

iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto sia la

domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro proposta

da un lavoratore nei confronti del fallimento della società alle cui

dipendenze egli aveva lavorato, sia la domanda di regresso proposta

dall'I.N.A.I.L. per le somme pagate dall'istituto a titolo di

indennità e per le spese accessorie da esso sostenute, il Tribunale

di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 32, primo

comma e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, nella parte in cui, in caso di infortunio sul lavoro,

consentono all'I.N.A.I.L., per il recupero delle somme erogate al

lavoratore infortunato, di esercitare l'azione di rivalsa "nei

confronti del datore di lavoro civilmente responsabile con

pregiudizio del diritto dell'infortunato stesso al risarcimento del

danno alla persona non altrimenti risarcito".

Ritenuto che il fatto era configurabile come reato e che ne

conseguiva, ai sensi degli artt. 185 cod. pen., 2049 cod. civ. e 10

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la responsabilità civile della

società fallita per i danni subiti dal lavoratore, nonché, ai sensi

dell'art. 11 del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, l'obbligo della

medesima società di rimborsare all'I.N.A.I.L. le somme erogate per

indennità e spese accessorie, il Tribunale ha rilevato che tali

erogazioni erano superiori alla somma che sarebbe stata liquidabile

al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona,

secondo la disciplina civilistica in materia di responsabilità per

fatto illecito (in particolare, nessun danno risarcibile era stato

riconosciuto a titolo di perdita della capacità di guadagno, in

quanto la menomazione subita dal lavoratore aveva sì determinato la

sostanziale impossibilità di riprendere la specifica attività

lavorativa un tempo esercitata dall'infortunato, ma non aveva

ripercussioni sulla diversa attività lavorativa alla quale egli si

era dedicato dopo l'incidente e che attualmente svolgeva senza usura

e senza riduzione della retribuzione).

Ne conseguiva che l'istituto poteva essere ammesso al passivo

soltanto per tale minore importo, ma per l'integralità di esso, in

ragione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il credito

dell'I.N.A.I.L. in via di regresso contro il datore di lavoro

civilmente responsabile trova un limite quantitativo nel complessivo

ammontare del risarcimento del danno dovuto all'infortunato secondo

le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto

illecito, senza però che assuma rilievo la diversità tra le

componenti del danno oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e quelle del danno risarcibile secondo la disciplina

civilistica e quindi con la possibilità per l'istituto di avvalersi,

ai fini del regresso, anche delle somme spettanti al lavoratore

infortunato per risarcimento del danno biologico e del danno morale.

Il lavoratore, d'altro canto, non aveva diritto ad alcun risarcimento

da parte del datore di lavoro, in ragione dell'art. 10, sesto e

settimo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui "non

si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo

non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del

presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi

diritto", mentre, "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è

dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma

degli articoli 66 e seguenti".

Ciò posto, secondo il giudice a quo, la disciplina delineata

dalle norme impugnate, interpretate in conformità al diritto vivente

enunciato dalle pronunzie della Corte di cassazione, non si sottrae

al dubbio di legittimità costituzionale, almeno per quanto concerne

il danno biologico. Quest'ultimo, infatti, è rappresentato dalla

menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per

sé considerata, in quanto incidente sul valore "uomo" in tutta la

sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a

produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali

afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica. Il

danno biologico - osserva il Tribunale - ricomprende quindi in sé

ragioni di pregiudizio che esulano dalla tutela previdenziale

garantita dal d.P.R. n. 1124 del 1965: quest'ultima, infatti,

riguarda esclusivamente la perdita, totale o parziale,

dell'attitudine al lavoro, determinata considerando la riduzione

della capacità lavorativa generica, mentre il danno biologico - pur

se in esso può forse essere fatta confluire anche la riduzione della

capacità lavorativa - comprende e riassume in sé tutte le ipotesi

di pregiudizio che possano derivare alla persona in ragione della

lesione subita, anche prescindendo dalla incidenza sulla attitudine

al lavoro. Orbene, il meccanismo normativo delineato dalle

disposizioni impugnate fa sì che il lavoratore infortunato possa

ottenere il pieno ristoro del pregiudizio subito, anche per quanto

riguarda il danno biologico, soltanto quando l'ammontare delle somme

dovute dal danneggiante e dal responsabile civile all'ente

previdenziale a titolo di rivalsa sia inferiore all'ammontare del

danno civilisticamente considerato. In caso contrario, invece, il

danno biologico rimane privo di ristoro, essendo prevalente, nel

sistema legislativo, la finalità di rimborso all'ente previdenziale.

Il mancato ristoro del danno biologico - conclude il giudice a quo

- si pone in contrasto con l'art. 32, primo comma, della

Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale

dell'individuo, da ricomprendere tra i diritti inviolabili dell'uomo

riconosciuti dall'art. 2. La rivalsa dell'ente previdenziale, per le

modalità con cui ne è disciplinato l'esercizio, si pone inoltre in

contrasto anche con l'art. 38, secondo comma: tale norma, infatti,

assicura al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in

caso di infortunio, ma tale previsione è messa nel nulla

dall'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente

previdenziale quando l'esercizio di tale diritto rende meramente

nominale l'erogazione dell'indennità prevista ex lege a carico

dell'ente previdenziale, indennità che viene così ad essere

meramente anticipata dall'ente e subito recuperata sulle somme

spettanti al lavoratore, in quanto danneggiato, a titolo di

risarcimento dei danni.

2. - È intervenuto l'I.N.A.I.L. sostenendo che la questione era

da dichiarare inammissibile o infondata. In primo luogo, infatti, il

diritto di regresso, a differenza del diritto di surroga disciplinato

dall'art. 1916 codice civile, è un diritto proprio, originario ed

autonomo dell'I.N.A.I.L. e derivante dal rapporto assicurativo.

Questo rapporto coinvolge tre distinti soggetti le cui reciproche

posizioni sono disciplinate con le norme di legge sull'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali. Orbene, la previsione di un equilibrio tra le singole

posizioni implicando valutazioni comparate del rapporto tra benefici

e sacrifici, rientra nell'ambito delle scelte discrezionali che non

possono essere sottratte al legislatore ordinario. La questione

sollevata dal Tribunale di Torino - afferma quindi la difesa

dell'I.N.A.I.L. - è inammissibile.

In secondo luogo il diritto di regresso, a differenza dal diritto

di surroga, non è volto a far subentrare l'assicuratore nei diritti

vantati dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile del

sinistro, ma a consentire all'I.N.A.I.L. di ripetere quanto erogato

al lavoratore infortunato per conto ed in vece del datore di lavoro.

Il regresso, quindi, disciplina i rapporti interni tra assicuratore

assicurante, rapporti ai quali l'infortunato è estraneo, mentre il

risarcimento del danno astrattamente a lui dovuto è limitato alla

sola parte eccedente le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L., al fine

di evitare che per un unico danno il lavoratore infortunato venga a

lucrare un doppio (ed ingiustificato) indennizzo.

Non è quindi il regresso dell'I.N.A.I.L. che limita il

risarcimento spettante all'infortunato, ma è quest'ultimo che è

possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni

previdenziali, dal momento che l'I.N.A.I.L., erogando la rendita e le

altre indennità, ha già corrisposto al lavoratore l'indennizzo a

questi dovuto dal datore di lavoro; infatti il diritto di regresso è

esercitabile solo quando l'infortunio, per essere dipeso da un fatto

costituente reato imputabile al datore di lavoro o ai dipendenti di

esso, dovrebbe essere risarcito direttamente da costui. L'I.N.A.I.L.,

pertanto, paga al posto del datore di lavoro solo per assicurare, in

ogni caso, l'indennizzo al lavoratore. Ne consegue che l'azione di

regresso consente all'istituto non di subentrare in quella parte del

risarcimento del danno spettante all'assicurato e trasferita all'ente

assicuratore in virtù del pagamento delle indennità corrisposte, ma

di farsi restituire quelle somme che il datore di lavoro doveva

direttamente all'infortunato e che l'I.N.A.I.L. ha anticipato in sua

vece.

L'I.N.A.I.L. deduce inoltre l'erroneità della equiparazione tra

le prestazioni erogate dall'istituto e il danno patrimoniale,

equiparazione sulla quale si basa invece la tesi, fatta propria dal

giudice a quo secondo cui estendere la rivalsa a voci di danno diverse dalla riduzione della capacità lavorativa generica significa

espropriare ingiustificatamente il lavoratore del diritto al

risarcimento del danno biologico.

L'istituto assicura invece, genericamente, il danno alla persona

del lavoratore e le prestazioni da esso erogate non ristorano solo il

pregiudizio patrimoniale strettamente inteso, ma comprendono, in

conformità all'art. 38 della Costituzione, una serie di provvidenze

(che prescindono dall'effettiva perdita di guadagno ed anche

dall'eventuale concorso di colpa dell'infortunato) le quali tendono

ad adeguare l'entità dell'indennizzo alle esigenze di vita del

lavoratore e, in caso di morte, dei suoi familiari. Ne consegue che

è del tutto ingiustificato secondo l'I.N.A.I.L., collegare

l'indennizzo corrisposto dall'istituto agli stretti danni

patrimoniali, quando invece è l'intero danno alla persona che viene

indennizzato, prescindendo dalle singole voci di questo,

assicurandosi così quella tutela della salute del lavoratore che è

garantita dalla Costituzione. Infine, l'istituto osserva che la

questione sollevata dal Tribunale di Torino nasce in realtà da un

equivoco, derivante dalla confusione della lesione della capacità

lavorativa con la riduzione del reddito, confusione che ha indotto il

giudice a quo a porre nel nulla il risarcimento della incapacità

lavorativa generica ovvero a ritenerla indennizzabile quale danno

biologico. Del resto la stessa contrapposizione tra danno biologico e

danno patrimoniale sarebbe erronea, dal momento che il danno

biologico è risarcibile proprio quale danno patrimoniale. Ed infine

non sarebbe comprensibile che per un unico evento dannoso

l'infortunato venisse ad usufruire di un doppio diritto risarcitorio

per titoli diversi (indennità di legge a carico dell'istituto e

risarcimento del danno a carico del responsabile del sinistro).

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità o la non fondatezza della questione,

segnalando che la stessa era sostanzialmente identica a quella decisa

con la sentenza di questa Corte n. 356 del 18 luglio 1991. Considerato in diritto

1. - La questione di costituzionalità che la Corte è chiamata a

decidere ha per oggetto l'art. 10, sesto e settimo comma, nonché

l'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Quest'ultima disposizione, secondo la ormai consolidata

interpretazione giurisprudenziale - nell'attribuire all'I.N.A.I.L.,

nei casi previsti dall'art. 10, il diritto di regresso, contro le

persone civilmente responsabili del reato che ha provocato

l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di

indennità e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento

spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per

la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato

ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno

biologico; e ciò benché la prestazione assicurativa erogata

corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacità

lavorativa generica e non alla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, considerata in sé e per sé e nella sua

globalità e non riguardata soltanto sotto il profilo dell'attitudine

a produrre ricchezza. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma

dell'art. 10 stabiliscono che, in caso di infortunio sul lavoro

dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al

risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali solo se e solo nella misura in cui il danno

risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e

complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità

corrisposte dall'I.N.A.I.L..

I parametri che vengono richiamati per il richiesto giudizio di

legittimità costituzionale sono rappresentati in primo luogo

dall'art. 32, primo comma, della Costituzione e, in connessione,

dagli artt. 2, 3 e 38.

2. - La questione è fondata.

Nella recente sentenza n. 356 del 1991, questa Corte, richiamando

la sequenza concettuale delineata dalla propria giurisprudenza sul

tema della tutela risarcitoria del diritto alla salute, ha ribadito

che il principio costituzionale della integrale e non limitabile

tutela risarcitoria del diritto alla salute riguarda prioritariamente

e indefettibilmente il danno biologico in sé considerato, che

sussiste a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione di reddito

e che va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli

rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la

persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto, quindi,

con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla

sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni

altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e

cioè a tutte "le attività realizzatrici della persona umana".

Sulla base di tali principi, la Corte - chiamata allora a

giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. -

ha affermato che "allorquando la copertura assicurativa, in virtù

delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad

oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la

perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto

(come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), consentire che l'assicuratore,

nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo

responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al

risarcimento del danno biologico non coperto dalla prestazione

assicurativa, significa, appunto, sacrificare il diritto

dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con

conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione".

Con riferimento ai parametri così delineati, le norme che oggi la

Corte è chiamata a giudicare sono del tutto equivalenti a quella

contenuta nell'art. 1916 cod. civ., sicché vale per quelle il

medesimo giudizio di incostituzionalità già pronunziato per questa.

3. - All'equivalenza delle due fattispecie normative - per i

profili che qui rilevano - non osta, infatti, la tesi secondo cui il

diritto di regresso previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del

1965, a differenza del diritto di surroga previsto dall'art. 1916

cod. civ., non è volto a far subentrare l'assicuratore nei diritti

vantati dall'assicurato nei confronti del responsabile del sinistro,

ma a consentire all'I.N.A.I.L. di ripetere quanto erogato al

lavoratore infortunato per conto e in vece del datore di lavoro.

L'eventuale possibilità di una diversa ricostruzione dommatica

del diritto di surrogazione e del diritto di regresso non è, invero,

comunque idonea ad influire sul rapporto tra le norme che

disciplinano l'esercizio di tali diritti ed il principio

costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria

del danno biologico, nei sensi esplicitati dalla sentenza n. 356 del

1991.

4. - Né è rilevante la deduzione dell'I.N.A.I.L. secondo cui

sarebbe erronea l'equiparazione tra prestazioni erogate dall'istituto

e danno patrimoniale (dato che le prestazioni stesse comprendono, in

conformità all'art. 38 della Costituzione, una serie di provvidenze,

che prescindono dall'effettiva perdita di guadagno ed anche

all'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, e che tendono ad

adeguare l'entità dell'indennizzo all'esigenza di vita del

lavoratore e, in caso di sua morte, dei suoi familiari). Da tale

considerazione, infatti, non è possibile inferire - come invece fa

la difesa dell'I.N.A.I.L. - che è l'intero danno alla persona che

viene indennizzato. Come questa Corte ha già sottolineato con la

citata sentenza n. 356 del 1991, "le indennità previste dal d.P.R.

n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai

riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro

dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le

privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento

agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua

personalità nella propria vita".

5. - Parimenti non conferente in questa sede è il rilievo secondo

cui il giudice a quo avrebbe erroneamente confuso la lesione della

capacità lavorativa con la riduzione del reddito, con il risultato

di porre nel nulla il risarcimento della incapacità lavorativa

generica ovvero di ritenerla indennizzabile quale danno biologico.

Non spetta alla Corte, in questa sede, decidere se la perdita o

riduzione della capacità lavorativa (generica o specifica)

rappresenti un danno risarcibile anche quando non determini in

concreto alcuna perdita di reddito (con conseguente possibilità, per

l'I.N.A.I.L. di avvalersi di questo credito risarcitorio ai fini del

regresso). Quel che la Corte ha affermato e che qui ribadisce è che

il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile

risarcibilità del danno biologico, implica che l'I.N.A.I.L. non può

avvalersi ai fini dell'azione di regresso, delle somme che il

responsabile deve all'infortunato a titolo di risarcimento del danno

biologico non collegato alla riduzione o perdita della capacità

lavorativa generica.

6. - Le norme impugnate debbono pertanto essere dichiarate

costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 32 della

Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del

lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non

collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa

generica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e

settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui

prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno

diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il

reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno

biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità

lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno

risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle

indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, nella parte in cui

consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di

regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme

dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno

biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità

lavorativa generica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari