Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e

settimo comma, e 11, primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal

Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Concordato

preventivo Morini Giuseppe e Bernardi Fabrizio ed altri, iscritta al

n. 341 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile in grado di appello, in

cui, in relazione ad un infortunio sul lavoro, si controverteva sulla

sussistenza della responsabilità del datore di lavoro, sulla misura

in cui la colpa di quest'ultimo aveva concorso alla produzione del

sinistro, sull'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore per

danno patrimoniale, danno biologico e danno morale, nonché

sull'ammontare delle somme dovute dal datore di lavoro

all'I.N.A.I.L., il Tribunale di Ravenna ha rilevato che una

riduzione, in sede di appello, della percentuale di responsabilità

attribuita al datore di lavoro ovvero una riduzione degli importi

liquidati in primo grado per le varie voci di danno avrebbero potuto

comportare che, ai fini dell'azione di regresso spettante

all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'istituto venisse ad avvalersi anche

delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di

risarcimento del danno morale. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza

del 15 aprile 1993 (r.o. n. 341 del 1993), ha quindi sollevato

questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli

articoli 2, 32 e 38 della Costituzione - dell'articolo 10, sesto e

settimo comma, e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del testo

unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il

suddetto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui,

rispettivamente, prevedono che il lavoratore infortunato o i suoi

aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente

responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al

risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il

danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare

delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. nonché nella parte in

cui consentono all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del

diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche

delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale.

Nell'ordinanza di rimessione si ricorda che questa Corte, con

sentenza n. 356 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità, per

contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, dell'articolo 1916

cod.civ. nella parte in cui, in tema di assicurazione contro i danni,

"consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto

di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle

somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del

danno biologico". Quanto al danno morale, nella parte motiva di tale

pronunzia si legge che "la dichiarazione di incostituzionalità non

può invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'articolo 2059 cod. civ. o ad altre ragioni

risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui

all'articolo 32 della Costituzione". Quest'ultima enunciazione appare

riferibile anche all'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L. nei

confronti delle persone civilmente responsabili, ed infatti la

successiva sentenza n. 485 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n.

1124 del 1965 solo con riferimento al danno biologico.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che "l'affermazione della

Corte costituzionale (peraltro contenuta nella sola parte motiva)

sembra non tenere adeguato conto della natura e del modus operandi

del danno morale .. che costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute psichica) incidendo,

appunto, sulla psiche dell'interessato e spesso in maniera

estremamente rilevante in particolare quando, come nella specie, il

danno morale direttamente consegua ad una malattia subìta dallo

stesso soggetto interessato (del resto sembra assurdo considerare

danno alla salute il danno alla vita di relazione e non il danno morale che pure vi è quasi sempre inestricabilmente connesso)".

Il Tribunale di Ravenna osserva poi che una volta escluso che

l'indennità I.N.A.I.L. riguardi l'intero danno alla persona è

illogico consentire l'azione di regresso su ragioni di danno non

coperte dall'assicurazione quale è, appunto, il danno morale.

Né tale questione potrebbe essere risolta in via interpretativa,

perché una tale soluzione si porrebbe in contrasto con il "diritto

vivente", rappresentato in questo caso dalla costante e univoca

giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui,

nell'esercizio dell'azione di regresso, l'I.N.A.I.L. può avvalersi

anche del danno morale subi'to dall'infortunato. Donde la necessità

di sottoporre all'esame del giudice delle leggi anche l'illogicità

di una disposizione che consente, secondo l'interpretazione corrente,

l'esproprio, a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di

un risarcimento riguardante un danno non coperto dall'assicurazione.

La questione rilevante nel giudizio a quo - spiega infine il

Tribunale di Ravenna - riguarda specificamente e direttamente la

disposizione di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, del

d.P.R. n. 1124 del 1965. Ma essa non può non investire anche la

disposizione di cui all'articolo 10, sesto e settimo comma - che

della prima costituisce il logico presupposto - nella parte in cui

prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno

diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il

reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile,

complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità

corrisposte dall'I.N.A.I.L.

2. - Costituendosi nel giudizio davanti a questa Corte,

l'I.N.A.I.L. ha chiesto che la questione sia dichiarata irrilevante,

inammissibile e comunque manifestamente infondata. Infatti, come

questa Corte ha già ritenuto nella sentenza n. 356 del 1991, il

diritto al risarcimento del danno morale non ha e non può avere

rilevanza costituzionale, né esso rientra nel danno biologico.

L'istituto osserva, inoltre, che i citati articoli 10 e 11 del

Testo unico del 1965 n. 1124 non determinano un "esproprio", a favore

dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di un risarcimento

riguardante un danno non coperto dall'assicurazione. Infatti

l'I.N.A.I.L. non risarcisce un danno nel senso civilistico, ma

corrisponde un'indennità, che è calcolata in base a parametri

totalmente diversi da quelli civilistici e che fa riferimento

esclusivamente alla produttività dell'infortunato in quanto

prestatore di attività lavorativa.

Non sembra, quindi, esatto parlare di danni coperti e non coperti

dall'assicurazione sociale. Più propriamente, nell'assicurazione

sociale contro gli infortuni sul lavoro si dovrebbe parlare

unicamente di tutela della capacità lavorativa e di indennità

erogata nel caso in cui venga meno per sempre tale capacità al

lavoro.

Il cosiddetto danno morale è un aspetto del risarcimento danni

che riguarda il campo civilistico e non quello delle disposizioni

speciali in materia di previdenza sociale. L'ammontare della

indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. rileva, in ordine all'azione

di regresso dell'I.N.A.I.L., esclusivamente quale limite al diritto

di regresso dell'istituto.

Il principio di correlazione tra copertura assicurativa,

risarcimento danni e azione di rivalsa è un principio di natura

civile che non può applicarsi alle norme previdenziali, ispirate da

esigenze diverse di solidarietà e di sicurezza sociale.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata e riservandosi di illustrare in seguito le ragioni di tale

richiesta.

4. - Nell'imminenza dell'udienza, l'I.N.A.I.L. e la Presidenza del

Consiglio dei ministri hanno depositato memorie illustrative.

L'istituto ha più analiticamente argomentato le proprie difese ed

in particolare l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza,

osservando che la sentenza di primo grado aveva liquidato e

attribuito integralmente all'infortunato il risarcimento del danno

morale e tale decisione non era stata impugnata né dal danneggiato,

né dall'I.N.A.I.L., mentre l'attribuzione di tale voce del

risarcimento al danneggiato o all'Istituto non aveva formato oggetto

dell'impugnazione proposta dal datore di lavoro.

Riguardo al merito della questione, la difesa dell'I.N.A.I.L. ha

ribadito che il risarcimento del danno morale non è assistito dalla

garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione (sentenza n. 356

del 1991): stabilire a chi debba essere riconosciuto o trasferito

tale diritto è quindi questione meramente interpretativa, la cui

soluzione spetta al giudice ordinario e non alla Corte

costituzionale. Più in generale, deduce l'Istituto, appare non

pertinente, nel campo della previdenza sociale, richiamare il

principio civilistico della correlazione tra rischi assicurati e

danni indennizzati. Le indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.,

infatti, sono calcolate in base a parametri che sono totalmente

diversi da quelli civilistici e che fanno riferimento esclusivamente

alla produttività dell'infortunato in quanto prestatore di attività

lavorativa. La rendita corrisposta all'infortunato, capitalizzata per

tutta la sua vita, copre ben oltre il danno morale e quindi la

comprensione di tale componente pecuniaria nel coacervo della rivalsa

I.N.A.I.L. non pregiudica economicamente l'infortunato ma si limita

ad impedire che l'infortunio si traduca in una causa di arricchimento

ingiustificato.

5. - Nella memoria illustrativa del Presidente del Consiglio dei

ministri si richiama l'esplicita esclusione del danno morale dalle

ragioni risarcitorie assistite da garanzia costituzionale e si

ricorda che il risarcimento del danno morale è dovuto solo nei casi

previsti dalla legge e che la liquidazione di esso non può che

essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da

operarsi caso per caso, in relazione ai più diversi parametri,

essendo diretta a riparare l'ingiusto perturbamento dello stato

d'animo dell'offeso. Da tali caratteri deriva - secondo l'Avvocatura

- che questo tipo di risarcimento è per sua natura escluso dalle

somme dovute a titolo di indennità al lavoratore infortunato e,

conseguentemente, non appare possibile in pratica che l'azione di

regresso dell'Istituto lo riguardi.

Per tali ragioni - conclude l'Avvocatura - è da escludere il

preteso contrasto tra le norme impugnate e gli articoli 2, 32 e 38

della Costituzione, e la questione proposta deve quindi dichiararsi

infondata. Considerato in diritto

1. - Con sentenza n. 485 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'articolo 32

della Costituzione - dell'articolo 10, sesto e settimo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevedeva che il

lavoratore infortunato o i suoi aventi causa avessero diritto, nei

confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui

l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non

collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa

generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile,

complessivamente considerato, superasse l'ammontare delle indennità

corrisposte dall'I.N.A.I.L. Con la medesima pronunzia e con

riferimento al medesimo parametro costituzionale è stata dichiarata

l'illegittimità anche dell'articolo 11, primo e secondo comma del

suddetto decreto, nella parte in cui consentiva all'I.N.A.I.L. di

avvalersi - nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone

civilmente responsabili - anche delle somme dovute al lavoratore

infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non

collegato a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

Il Tribunale di Ravenna, invocando gli articoli 2, 32 e 38 della

Costituzione, chiede alla Corte di estendere la dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle norme suddette al fine di

comprendere anche il danno morale nella garanzia che tale decisione e

la precedente sentenza n. 356 del 1991 hanno attuato nei confronti

del c.d. danno biologico.

Il giudice a quo dà atto che quest'ultima pronunzia aveva

affermato che la dichiarazione di incostituzionalità non poteva

estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui

all'articolo 2059 del codice civile o ad altre ragioni risarcitorie,

parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'articolo 32 della

Costituzione, ma ritiene che tale affermazione, in quanto contenuta

nella sola parte motiva della sentenza, non precluda un nuovo esame

della questione. Quest'ultima troverebbe fondamento nella

considerazione che il danno morale "costituisce pur sempre una

lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute

psichica)" - e nella considerazione della illogicità di norme che

consentono all'ente assicuratore di avvalersi, ai fini dell'azione di

regresso, di una ragione risarcitoria - il danno morale - non coperta

dall'assicurazione.

2. - Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità

formulata dalla difesa dell'I.N.A.I.L.

Il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, sia pure in modo

sintetico, della rilevanza della questione, rappresentando, in

sostanza, che l'accoglimento del gravame, per la parte concernente la

misura del risarcimento liquidato in primo grado per le varie

componenti del danno, avrebbe potuto portare il cosiddetto danno

differenziale - evidentemente, anche in relazione ai risultati di una

consulenza tecnica espletata nel giudizio di secondo grado - ad un

importo inferiore alla somma di danno biologico e danno morale, con

conseguente possibilità concreta per l'I.N.A.I.L. di avvalersi di

quest'ultima ragione risarcitoria ai fini dell'azione di regresso.

3. - Sul merito della questione, deve preliminarmente essere

osservato che l'affermazione secondo cui il risarcimento del danno

morale di cui all'articolo 2059 del codice civile non è assistito

dalla garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione non

costituiva, nella sentenza n. 356 del 1991, un mero obiter dictum,

posto che, al contrario, in base ad essa l'accoglimento della

proposta questione di legittimità costituzionale è stato limitato

al profilo riguardante il cosiddetto danno biologico. Tale

affermazione, del resto, si uniformava ai principi enunciati da

questa Corte con la sentenza n. 184 del 1986, secondo cui la

limitazione, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, della

risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati

dalla legge era compatibile con la tutela del diritto alla salute

consacrato dall'articolo 32 della Costituzione, purché il medesimo

articolo 2059 fosse riferito al solo danno morale subiettivo, inteso

quale "momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento

psicologico" collegato alla sofferenza fisica o al dolore morale e,

come tale, alla pari del danno patrimoniale in senso stretto, "danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di

evento" e non soltanto dalla menomazione dell'integrità psico-fisica

dell'offeso.

Il rilievo del giudice a quo, secondo cui "il danno morale, che

non ha ovviamente natura economica, costituisce pur sempre una

lesione della salute psico-fisica ed in particolare della salute

psichica", non tiene quindi conto della lettura "costituzionale"

degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile indicata dalla

giurisprudenza di questa Corte, peraltro in armonia con le più

accreditate acquisizioni della dottrina civilistica e della

giurisprudenza di legittimità. Altro problema è, invece, quello che

si riferisce all'ipotesi che la sofferenza fisica o morale determini

effettivamente, di per se stessa, alterazioni della psiche tali da

incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare

normalmente alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui la

persona esplica se stessa nella propria vita. Ma la risarcibilità di

un simile pregiudizio - ed in particolare la configurabilità di esso

in termini di danno biologico - è una questione di interpretazione

del diritto e di valutazione del fatto che spetta al giudice

ordinario risolvere.

4. - Ribadita, quindi, l'insussistenza della dedotta violazione

dell'articolo 32 della Costituzione, non può essere presa in

considerazione la censura formulata con riferimento agli articoli 2 e

38 della Costituzione, in quanto la totale mancanza di motivazione in

ordine alla non manifesta infondatezza di tali profili rende privo di

specificità il richiamo ai suddetti parametri costituzionali.

5. - Il giudice a quo ha chiesto il vaglio di questa Corte

sull'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965,

"anche sotto l'aspetto dell'illogicità di una disposizione che

consente, nell'interpretazione corrente, l'esproprio a favore

dell'assicuratore e a danno del lavoratore di un risarcimento

riguardante un danno non coperto dall'assicurazione", la quale, nel

caso dell'I.N.A.I.L., riguarda esclusivamente i riflessi che la

menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro

dell'assicurato. Nell'esporre i motivi di tale profilo - al quale non

è peraltro collegata una esplicita denunzia di violazione

dell'articolo 3 della Costituzione - il Tribunale di Ravenna rileva

che tale illogicità richiede, per essere superata, l'esclusione del

danno morale dall'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ed osserva che a

tale risultato ben si potrebbe pervenire anche in via di

interpretazione degli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Ma una simile soluzione si porrebbe in contrasto con la costante

giurisprudenza di legittimità; donde la necessità di sollecitare

l'intervento del giudice delle leggi.

Effettivamente, era stato costantemente affermato dalla Suprema

Corte di cassazione che l'unico limite quantitativo che

l'assicuratore incontra, quando agisce in surroga ai sensi

dell'articolo 1916 del codice civile o in regresso ai sensi

dell'articolo 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per il recupero di

quanto corrisposto all'assicurato a titolo di indennizzo o di

indennità, va individuato nell'ammontare complessivo del

risarcimento dovuto dal terzo (o dal datore di lavoro) responsabile,

senza che sia possibile distinguere tra le varie componenti del danno

subito dall'assicurato, neppure con riferimento, in particolare, al

caso in cui fra di esse vi siano voci non coperte dalla garanzia

assicurativa.

Riconoscendo che tale consolidato indirizzo giurisprudenziale

rappresentava il diritto vivente nella materia regolata dalle

disposizioni suddette, la Corte costituzionale, con le già citate

sentenze nn. 356 e 485 del 1991, ha osservato che, allorquando la

copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto

che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure

si limiti ad indennizzare la perdita o la riduzione di alcune

soltanto delle capacità del soggetto, consentire che l'assicuratore,

nell'esercizio del proprio diritto di surroga o di regresso nei

confronti del responsabile, si avvalga anche del diritto

dell'assicurato al risarcimento del danno biologico non coperto dalla

prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto

dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con

conseguente violazione dell'articolo 32 della Costituzione, non

essendo logicamente possibile spiegare altrimenti l'operatività del

meccanismo: non è infatti ipotizzabile - ha osservato la Corte - che

l'esistenza di una pretesa risarcitoria estranea alla copertura

assicurativa sia di per sé idonea ad alterare, riducendoli, i

termini, le condizioni e l'oggetto di quest'ultima.

Da tali pronunzie, la Corte di cassazione ha tratto l'occasione e

lo spunto per una revisione della propria precedente interpretazione

della disciplina in oggetto. Nell'assenza di elementi di

interpretazione letterale univocamente cogenti in un senso o

nell'altro, è stato posto in rilievo come le suddette dichiarazioni

di illegittimità costituzionale avessero fatto venir meno il

principio interpretativo secondo cui il danno risarcibile, anche se

comprende diverse componenti, costituisce un complesso unitario e

sostanzialmente indifferenziato, sicché veniva a riacquistare

preminente rilievo la considerazione del fatto che l'azione di

surroga o di regresso, formalmente diretta contro il terzo, incide

sostanzialmente sul patrimonio dell'assicurato, il quale viene

privato, in tutto o in parte del suo credito di risarcimento. Si

intende, quindi, "come i limiti dell'azione debbano essere ricercati

nel rapporto assicurativo e nella sua funzione indennitaria,

escludendosi dunque dall'ambito della surroga quelle componenti del

danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo che siano

estranee alla copertura assicurativa", ché, altrimenti, l'assicurato

verrebbe espropriato del suo diritto all'integrale risarcimento del

danno, con conseguente palese violazione del principio generale

espresso dall'articolo 2043 del codice civile (Cass. 20 giugno 1992

n. 7577).

Da tali premesse, la Corte di cassazione, con una serie di successive pronunzie conformi, che hanno riguardato sia l'articolo 1916 del

codice civile, sia gli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965,

ha tratto la conclusione che il diritto di surroga o di regresso non

può, in generale, essere esteso al danno non coperto da garanzia

assicurativa, ed in particolare non può essere esteso al danno morale previsto dall'articolo 2059 del codice civile, quando tale danno

sia estraneo al rischio assicurato. Deve quindi rilevarsi che

l'opzione interpretativa perseguita dal giudice a quo - e che il

medesimo non ha ritenuto di poter autonomamente adottare in concreto

per la presenza di un consolidato indirizzo contrario della

giurisprudenza di legittimità - è stata invece fatta propria dalla

stessa Corte di cassazione, con pronunzie che hanno ricostruito la

razionalità del sistema normativo risultante dagli interventi

correttivi di questa Corte. La questione di costituzionalità

sottoposta all'esame di questa Corte deve quindi ritenersi superata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli

2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ravenna con

ordinanza del 15 aprile 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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