Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5r.d. 1765/1935
  • art. 11r.d. 1765/1935

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,

primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 11,

primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1973 dal tribunale di Modica nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Piccione Giovanni,

iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1973 dal tribunale di Udine nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Giorgiutti Sergio,

iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1973, nel procedimento

civile vertente tra l'INAIL e Giovanni Piccione, il tribunale di Modica

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 11,

primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), in relazione

all'art. 3 della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza della questione, trattandosi di azione di

responsabilità civile promossa dall'INAIL a seguito di pronuncia

penale di condanna per omicidio colposo, che avrebbe accertato un

concorso di colpa da parte dell'infortunato, il tribunale osserva come

la norma denunciata dia all'Ente assicurativo diritto di regresso per

le intere somme erogate nei confronti del datore di lavoro, anche in

caso di colpa concorrente dell'infortunato. Vi sarebbe quindi contrasto

con il principio di eguaglianza, considerando la diversa posizione del

datore di lavoro - sul quale ricade la responsabilità per l'intero -

rispetto al terzo estraneo, autore dell'incidente, sul quale la

responsabilità, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., si limita alla

partecipazione colposa all'evento.

Siffatta disciplina differenziata non sarebbe ragionevolmente

giustificata, essendo identici i presupposti soggettivi ed oggettivi

della responsabilità civile che espone sia il datore di lavoro, sia il

terzo all'azione di rivalsa dell'Istituto assicuratore.

Né potrebbe, d'altra parte, rilevare la qualità di parte del

rapporto assicurativo rivestita dal datore di lavoro, situazione che,

se non vale ad esonerarlo da responsabilità, assoggettandolo anzi a

diverso trattamento rispetto a chi abbia dato vita ad un rapporto

assicurativo con un istituto privato, non può però porlo in

condizione deteriore rispetto al terzo responsabile dell'infortunio.

2. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal tribunale di Udine con ordinanza emessa il 14 giugno 1973

nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Sergio Giorgiutti.

3. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. È intervenuto nel giudizio

promosso dal tribunale di Udine il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o

comunque infondata, l'Avvocatura osserva che non risulta che il

tribunale abbia compiuto alcuna indagine diretta ad accertare se la

somma pretesa dall'INAIL a titolo di rimborso sia o meno superiore alla

somma che a titolo di risarcimento sarebbe comunque spettata al

danneggiato e quindi dovuta dal datore di lavoro, sia pure parzialmente

responsabile.

Nel merito, l'Avvocatura contesta che l'interpretazione della norma

impugnata data dal tribunale di Udine corrisponda a quella corretta. La

Corte di cassazione ha ripetutamente precisato che l'obbligo di rivalsa

del datore di lavoro nei confronti dell'INAIL trova comunque il suo

limite nella somma che sarebbe in astratto dovuta al danneggiato a

titolo di risarcimento del danno, somma questa che va ovviamente

determinata applicando gli artt. 2056 e 1227 cod. civ., gli stessi

articoli cioè applicabili per la comune azione di regresso di cui

all'art. 1916 del codice civile.

Ma anche accogliendo la diversa interpretazione della norma

impugnata, data effettivamente da alcuni giudici di merito, non

potrebbe individuarsi una violazione del principio di eguaglianza.

Andrebbe escluso che il rimborso del datore di lavoro verso l'Istituto

assicuratore trovi gli stessi limiti quantitativi del suo astratto

obbligo di risarcimento del danno, proprio in considerazione della

diversa natura degli obblighi stessi. Il primo sarebbe del tutto

distinto dal secondo e troverebbe la sua fonte non già nel rapporto di

lavoro, bensì nel rapporto assicurativo del quale anche il datore di

lavoro è parte. Le norme sopra citate disporrebbero dunque su ipotesi

diverse.

Sarebbe del resto noto che l'istituto della rivalsa nei confronti

dell'Istituto assicuratore, nel caso di infortunio dovuto a colpa

penale del datore di lavoro, trova la sua ragione nella esigenza di

evitare che l'assicurazione valga a deprimere, se non ad eliminare del

tutto, l'incentivo ad attuare le misure di prevenzione

antinfortunistica. E apparirebbe allora non illogico che sull'obbligo

di rivalsa non abbia alcuna influenza l'eventuale colpa concorrente del

lavoratore.

4. - In entrambi i giudizi promossi si è costituito l'INAIL

rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Flamini e Massimo Ungaro.

L'INAIL ripropone l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza

già avanzata dall'Avvocatura dello Stato. Eccepisce inoltre

l'inammissibilità delle questioni perché ad oggetto del giudizio

proposto davanti alla Corte non sarebbero le norme denunciate dai

tribunali di Modica e Udine bensì quelle che prescrivono che in ogni

caso le prestazioni assicurative devono far carico sui datori di

lavoro. Norme quest'ultime che determinano la forma e l'importo dovuto

in modo del tutto autonomo dai criteri del risarcimento, escludendo in

particolare ogni influenza in materia dell'eventuale colpa concorrente

od esclusiva dell'infortunato.

Questa diversità di criteri deriverebbe direttamente dal fatto che

le prestazioni assicurative anticipate dall'Istituto per conto degli

imprenditori e a loro spese devono rispondere non solo a finalità

risarcitorie ma anche, per esplicito disposto costituzionale, allo

scopo di assicurare agli infortunati e loro familiari "mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita": scopo questo assolutamente estraneo,

com'è ovvio, alle norme comuni sopra richiamate.

Per tali motivi la questione risulterebbe infondata anche nel

merito.

5. - L'INAIL ha successivamente depositato memoria, ribadendo, con

ampie ed approfondite argomentazioni, le conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - I tribunali di Modica e di Udine denunziano, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765

(art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),

nella parte in cui dispone che l'INAIL ha diritto di regresso verso il

datore di lavoro per le somme pagate a titolo di indennità, nonché

per le spese accessorie e il valore capitale delle rendite, senza

distinguere fra il caso in cui l'evento infortunistico sia stato

prodotto esclusivamente dalla condotta colposa del datore di lavoro

oppure dalle colpe concorrenti di questo e del lavoratore.

Secondo l'interpretazione che i giudici a quo danno alla norma

impugnata (art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n.

1765, ora art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124), questa porrebbe effettivamente in essere nei confronti

dell'Istituto assicuratore una diversità di trattamento fra il datore

di lavoro, il quale fosse in concorso di colpa con l'infortunato, e il

terzo autore dell'incidente, estraneo al rapporto assicurativo che si

trovasse anche esso in concorso di colpa con l'assicurato. Verso il

datore di lavoro l'INAIL avrebbe diritto di regresso per le intere

somme erogate all'infortunato anche se queste superassero l'ammontare

del risarcimento dovuto. Verso il terzo il medesimo Istituto

assicuratore avrebbe, in base all'art. 1916 del codice civile, diritto

di regresso solo nei limiti del risarcimento a cui il terzo è tenuto.

Questa differenziata disciplina, affermano le ordinanze in epigrafe,

non troverebbe nessuna giustificazione razionale, data l'identità dei

presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità civile che

espone il datore di lavoro e il terzo, parziale autore dell'incidente.

2. - L'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'INAIL eccepiscono il

difetto di un giudizio di rilevanza nelle ordinanze in epigrafe in

quanto queste avrebbero accertato la circostanza del concorso di colpa

del datore di lavoro con quella del lavoratore nella produzione

dell'evento infortunistico, ma non la circostanza che l'ammontare delle

somme pagate dall'Istituto assicuratore all'infortunato sia superiore a

quanto dovuto dal datore di lavoro relativamente alla sua parte di

responsabilità civile nella produzione dell'evento.

L'eccezione non appare fondata poiché dalle motivazioni delle

ordinanze implicitamente risultano gli effetti che produrrebbe

l'applicazione della norma impugnata, secondo l'interpretazione dei

giudici a quo, e quali conseguenze si verificherebbero invece ove la

norma così interpretata venisse a cadere, a seguito di una

dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. - La difformità di regolamentazione denunziata dalle ordinanze

in epigrafe non sussiste in quanto la norma impugnata, nella sua

corretta interpretazione, ha una portata diversa da quella che le

attribuiscono i giudici a quo. La Corte di cassazione con costante e

ormai consolidata giurisprudenza ha precisato che la disposizione

dell'art. 5 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 11 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124), deve essere intesa nel senso che l'INAIL, agendo

in surroga nei confronti del datore di lavoro (azione

costituzionalmente legittima secondo quanto dichiarato da questa Corte

con sentenze n.22 del 1967 e n. 134 del 1972) o del terzo civilmente

responsabile per l'infortunio sul lavoro, può ripetere quanto ha

corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di

questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa

del convenuto (cfr. anche le sentenze della Corte n. 115 del 1970 e n.

134 del 1971), ma non può pretendere una somma maggiore rispetto a

quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di

risarcimento.

La norma denunziata non pone pertanto in essere, per quanto

riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento

differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto

assicurativo in caso in cui si trovino in rapporto di colpa con

l'infortunato nella produzione dell'evento. Di conseguenza non è

ipotizzabile una violazione del principio costituzionale di

uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 11, primo e secondo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione dalle ordinanze in epigrafe dei tribunali di Modica e di

Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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