I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 45/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    La previsione della identica sanzione consistente nella cessata garanzia del rischio nel caso di recidiva specifica in violazioni di obblighi assicurativi, non viola il principio di eguaglianza, in quanto attua una disciplina differenziata per situazioni differenziate per la mancanza di recidiva.

    Art. 1 Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 51 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 64/1973

    Questione infondata
    23 maggio 1973

    L'art. 51 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui alla reiterazione da parte dei datori di lavoro delle inadempienze concernenti l'obbligo della denunzia del lavoro esercitato ed il versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, consegue l'obbligo a loro carico di rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni accaduti nel periodo di inadempienza,non contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Trattasi, invero, nella specie, di un sistema assicurativo basato, da un lato, sul dato costante della automaticità delle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso di inadempienza da parte del datore di lavoro e, dall'altro, dall'apporto dovuto dal datore di lavoro, mediante il puntuale adempimento degli obblighi suddetti. Il datore di lavoro che si sottragga agli oneri a suo carico viene a perdere il beneficio della propria copertura assicurativa, che va sempre esclusa in via di principio comune quando l'infortunio si verifichi durante il periodo di inadempienza, e ne è diretta a razionale conseguenza il diritto al rimborso a favore dell'istituto, che è oltre tutto eventualmente soltanto parziale, secondo il temperamento previsto al riguardo dalla legge 21 aprile 1967, n. 272. Tali conseguenze sono oggettivamente identiche per tutti gli inadempienti, e le differenti conseguenze quantitative seguono le variabilità degli accadimenti umani e, proporzionandosi ad essi, non intaccano il principio di eguaglianza, realizzato nella specie con l'assunzione aprioristica del rischio globalmente considerato, nel suo accidentale verificarsi.

    Art. 51 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art51 · fonte del testo

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