Art. 55 d.P.R. 633/1972 — Accertamento induttivo
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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5 pronunce che riguardano l’art. 55 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di accertamento tributario - sia presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, trattandosi di elemento fondamentale, se non indispensabile, nelle consumazioni effettuate, e tale metodo (cd. bottigliometro), fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio per singolo avventore, può integrare una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., poiché la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore nel periodo di imposta costituisce indizio grave e preciso del numero di pasti serviti, sicché, a fronte dell'inattendibilità del reddito dichiarato, non occorrono ulteriori elementi a sostegno della pretesa.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2729 c.c.
In tema di IVA, ove il contribuente realizzi operazioni completamente occultate all'amministrazione finanziaria (cd. evasore totale), la ricostruzione della maggiore materia imponibile, con accertamento cd. induttivo puro, deve essere intesa, secondo gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità, come comprensiva dell'importo di tale tributo, cosicché, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, al soggetto passivo va riconosciuto il diritto di detrarre l'imposta a monte, da esercitarsi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972
In tema di accertamento tributario, che sia presuntivo del reddito d'impresa (a norma dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero induttivo in materia di IVA (ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972), è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento tributario, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditi
In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.
Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 u.c. e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. L'accertamento induttivo di cui all'art. 55 non comporta automaticamente la perdita del credito maturato, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. cit.) in quanto l'onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta, non può essere assolto, nel caso di incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con le modalità previste dall'art. 2724 c.c. e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie. Del pari, quanto all'applicabilità delle soprattasse e delle pene pecuniarie in materia tributaria, pur essendo sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato - la cui prova non incombe all'amministrazione - non è escluso l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute. red.: R. Foglia
Art. 48 d.P.R. 633/1972 · Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 19 d.P.R. 633/1972
In ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, concernente l'impossibilità di detrazione da parte dei contribuenti a contabilità semplificata dell'imposta assolta, ma non annotata sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre, in caso di omessa presentazione di dichiarazione annuale I.V.A. - questione pressoché analoga a precedenti già dichiarate manifestamente inammissibili in quanto implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore - va ribadito che non sono identiche le situazioni poste a raffronto, che l'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione comunque possiede i mezzi per tenere conto della situazione dell'ultimo trimestre, che il mancato riconoscimento, in altre ipotesi, di imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione e che, infine, nella specie, i limiti di ragionevolezza posti all'azione discrezionale del legislatore volta a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, non risultano superati. - O. nn. 108/1988, 817/1988, 1038/1988, 385/1989.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 27 d.P.R. 633/1972
È manifestamente inammissibile in quanto già decise nel senso della manifesta inammissibilità con precedente ordinanza, ne' sono stati addotti dal giudice "a quo" elementi da modificare tale indirizzo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziato - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non consente da detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalla dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorché essa sia domuntata da regolari fatture. - v. O. n. 108/1988.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Come già affermato con precedente pronuncia, l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 76 Cost. nella parte in cui esclude la detraibilità delle imposte pagate, risultanti da fatture regolarmente tenute ma non registrate). O. n. 108/1988.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 denunziato, per contrasto con l'art. 76 Cost., nella parte in cui non consente la rivalsa dell'imposta corrisposta sugli acquisti non evidenziata nella dichiarazione annuale, pur quando il relativo assolvimento sia comprovato da documenti e fatture. O. n. 108/1988.
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 76 cost. · Art. 5 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe; b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.…
Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1997 al 1 gennaio 2027. 345 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione... reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
tolto: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni ditali registri e scritture;
tolto: 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato ha rifiuta tu di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
tolto: 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art55 · fonte del testo
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