Decreto IVA

Art. 27 d.P.R. 633/1972 — Liquidazioni e versamenti mensili

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. ((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. 20 56

Gli interventi su questo articolo(15)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

4

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249

9

Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.

D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786

11

Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36, comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione".

D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102

12

Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 12,25 per cento".

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

26

Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento."

L. 22 dicembre 1980, n. 889

27

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

33

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta e' del 10 per cento, per 120 quando l'imposta e' del 20 per cento e per 138 quando l'imposta e' del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima".

38

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291

42

Il D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

56

Il D.L. 11 aprile 1989, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente".

D.L. 13 maggio 1991, n. 151 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202

62

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1 comma 7) che "Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (b), si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformita' ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed e' vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno".

71

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che "nel primo comma, [...] secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente"; Ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".

72

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458, ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994".

Testo vigente dal 17 settembre 2011 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/1985

    Parametro
    1 aprile 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…

    Art. 3 cost. · Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 27 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2027in vigoreper 15 anni
  3. 1 maggio 1998 — 17 settembre 2011per 13 anni
  4. 1 gennaio 1998 — 1 maggio 1998per 4 mesi
  5. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  6. 24 maggio 1994 — 4 ottobre 1997per 3 anni
  7. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  8. 30 ottobre 1993 — 1 marzo 1994per 4 mesi
  9. 13 luglio 1991 — 30 ottobre 1993per 2 anni
  10. 29 giugno 1990 — 13 luglio 1991per un anno
  11. 31 maggio 1988 — 29 giugno 1990per 2 anni
  12. 18 febbraio 1985 — 31 maggio 1988per 3 anni
  13. 4 ottobre 1982 — 18 febbraio 1985per 2 anni
  14. 31 dicembre 1980 — 4 ottobre 1982per un anno
  15. 1 novembre 1980 — 31 dicembre 1980per 2 mesi
  16. 26 febbraio 1979 — 1 novembre 1980per un anno
  17. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979per 25 giorni
  18. 9 aprile 1977 — 1 febbraio 1979per un anno
  19. 9 ottobre 1976 — 9 aprile 1977per 6 mesi
  20. 18 maggio 1976 — 9 ottobre 1976per 5 mesi
  21. 29 dicembre 1974 — 18 maggio 1976per un anno
  22. 29 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  23. 11 novembre 1972 — 29 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1998 al 17 settembre 2011. 110 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare tolto: a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo tolto: a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, tolto: diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi aggiunto: calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per tolto: 109 aggiunto: 110 quando l'imposta e' del tolto: nove aggiunto: dieci per cento, per tolto: 113 aggiunto: 121 quando l'imposta e' del tolto: tredici aggiunto: ventuno per cento, tolto: per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento tolto: e aggiunto: ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, tolto: all'unita' piu' prossima aggiunto: al centesimo di euro. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art27 · fonte del testo

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