Art. 54 d.P.R. 633/1972 — Rettifica delle dichiarazioni

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L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con le dichiarazioni mensili o trimestrali e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto fra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere anche alla rettifica delle dichiarazioni mensili o trimestrali, a norma dei commi precedenti, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 54 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7835/2026

    31 marzo 2026

    In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.

    Art. 54 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 371 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17536/2025

    30 giugno 2025

    In forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di rispettare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva annullato l'atto di recupero a tassazione di maggiore Iva ritenta indebitamente detratta, omettendo di considerare il duplice dato saliente dell'omessa contabilizzazione delle fatture emesse, con conseguente pregiudizio per la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, e del mancato versamento dell'IVA dovuta in relazione alle operazioni oggetto di causa).

    Art. 54 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di giugno 2025, p. 191 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 788/2025

    12 gennaio 2025

    In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).

    Art. 54 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 Accertamento con adesione · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2025, p. 130 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 173/2008

    Parametro
    23 maggio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l…

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2011 — 1 gennaio 2027in vigoreper 16 anni
  3. 29 luglio 2009 — 1 gennaio 2011per un anno
  4. 12 agosto 2006 — 29 luglio 2009per 3 anni
  5. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  6. 1 gennaio 2005 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  7. 17 agosto 1996 — 1 gennaio 2005per 8 anni
  8. 30 ottobre 1993 — 17 agosto 1996per 3 anni
  9. 1 gennaio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  10. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  11. 1 febbraio 1979 — 24 luglio 1982per 3 anni
  12. 11 novembre 1972 — 1 febbraio 1979testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art54 · fonte del testo

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