Art. 51 d.P.R. 633/1972 — Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1992 al 1 gennaio 1996. Leggi il testo vigente →

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; ((2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52));
  • 3)inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche ne confronti di loro clienti e fornitori;
  • 4)invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relative alle operazioni stesse;
  • 5)((richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.)) Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, numero 141;
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
  • 7)richiedere ((, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona)), alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.((La richiesta deve essere indirizzta al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.)) Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 1 gennaio 1996

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 51 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13080/2026

    7 maggio 2026

    In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 227 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7835/2026

    31 marzo 2026

    In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 54 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 371 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1423/2026

    22 gennaio 2026

    Ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2026, p. 121 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 173/2008

    Questione infondata
    23 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dato che il rimettente non indica le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione medesima con riferimento a tale parametro, indicato soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/2002

    Questione infondata
    26 febbraio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale. - V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.

    Art. 24 cost. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/2000

    Questione infondata
    6 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come già chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità sociale e dei doveri inderogabili di solidarietà primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quò - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perché il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 22 febbraio 2024 — 29 giugno 2024per 4 mesi
  4. 17 luglio 2011 — 22 febbraio 2024per 13 anni
  5. 5 agosto 2009 — 17 luglio 2011per un anno
  6. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  7. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  8. 1 gennaio 2005 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  9. 9 marzo 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  10. 1 gennaio 1996 — 9 marzo 1999per 3 anni
  11. 1 gennaio 1992 — 1 gennaio 1996per 4 anni
  12. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  13. 28 aprile 1980 — 24 luglio 1982per 2 anni
  14. 1 febbraio 1979 — 28 aprile 1980per un anno
  15. 11 novembre 1972 — 1 febbraio 1979testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1982 al 1 gennaio 1992. 112 parole tolte, 116 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri aggiunto: in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del tolto: successivo n. 7), o aggiunto: numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 52, ultimo commaaggiunto: , o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle … ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; tolto: i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti, soggetti, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al quarto comma dell'art. 41, all'aliquota prevalentemente aggiunto: sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata tolto: con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni del periodo d'imposta. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma tolto: dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni puo' essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri aggiunto: dell'articolo 52;

5) richiedere tolto: la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione; richiedere agli enti pubblici aggiunto: agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' aggiunto: ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, aggiunto: ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente tolto: e aggiunto: o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti …

7) richiedere, tolto: nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 51-bis e con le modalita' ivi previste aggiunto: previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i … approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoroaggiunto: .La richiesta deve essere indirizzta al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art51 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari