Art. 51 d.P.R. 633/1972 — Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

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Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto alla autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
  • 2)invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti a fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
  • 3)inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine non inferiore a quindici giorni, questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
  • 4)invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
  • 5)richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 51 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13080/2026

    7 maggio 2026

    In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 227 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7835/2026

    31 marzo 2026

    In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 54 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 371 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1423/2026

    22 gennaio 2026

    Ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2026, p. 121 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 173/2008

    Questione infondata
    23 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dato che il rimettente non indica le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione medesima con riferimento a tale parametro, indicato soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/2002

    Questione infondata
    26 febbraio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale. - V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.

    Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 24 cost. · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/2000

    Questione infondata
    6 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come già chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità sociale e dei doveri inderogabili di solidarietà primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quò - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perché il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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15 versioni dal 1972

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  5. 5 agosto 2009 — 17 luglio 2011per un anno
  6. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  7. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  8. 1 gennaio 2005 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  9. 9 marzo 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  10. 1 gennaio 1996 — 9 marzo 1999per 3 anni
  11. 1 gennaio 1992 — 1 gennaio 1996per 4 anni
  12. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  13. 28 aprile 1980 — 24 luglio 1982per 2 anni
  14. 1 febbraio 1979 — 28 aprile 1980per un anno
  15. 11 novembre 1972 — 1 febbraio 1979testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art51 · fonte del testo

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