Art. 1 d.P.R. 633/1972 — Operazioni imponibili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1974 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni. 4a L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

4a

con decorrenza dal 1 settembre 1974

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto".

Testo in vigore dal 10 luglio 1974 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/2000

    Questione inammissibile
    20 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui però nessuna specifica censura è stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quò, in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 45/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di…

    Art. 76 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 10 luglio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

    Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari