Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma ((degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico)). La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi ((dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2)), nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui ((all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. 3. Per le operazioni indicate ((nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. 72 parole tolte, 97 parole aggiunte.

… e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli tolto: da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 aggiunto: 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. tolto: 633 aggiunto: 10, e quelle di cui all'articolo tolto: 21 aggiunto: 72, comma 6, del medesimo tolto: decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. aggiunto: testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo tolto: 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies aggiunto: 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato tolto: decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiunto: testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo tolto: 10, secondo comma aggiunto: 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti … Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo tolto: 10, primo comma, numero 8 aggiunto: 37, comma 1, lettera h), del tolto: decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo tolto: 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 aggiunto: 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art44 · fonte del testo

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