Art. 76 d.P.R. 633/1972 — Istituzione e decorrenza dell'imposta

L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con decorrenza dal 1° gennaio L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art76 · fonte del testo

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