Art. 94 — Offerta al pubblico di titoli

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Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attivita' dell'emittente nonche' sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, la pubblicazione del prospetto e' autorizzata dalla CONSOB secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti con regolamento. Negli altri casi, la CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalita' di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione. Gli offerenti hanno facolta' di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la CONSOB, su richiesta della societa' di gestione del mercato, puo' affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto per sollecitazioni all'investimento riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato. (( 5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato))

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006 al 24 aprile 2007

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 94, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari sono investiti di un generale dovere di agire informati sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di obblighi particolarmente incisivi di impedire possibili violazioni, in virtù dei regolamenti e delle circolari delle autorità competenti in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

    Art. 94 · Art. 2381 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28122/2025

    22 ottobre 2025

    In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).

    Art. 94 · Art. 191 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 111 cost.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28127/2025

    22 ottobre 2025

    In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esaustiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

    Art. 94 · Art. 13 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2380-bis c.c. · Art. 2381 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20980/2025

    23 luglio 2025

    Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazioni in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, non hanno carattere punitivo e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni Consob relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali.

    Art. 94

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 154 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006. 42 parole aggiunte.

… finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato. aggiunto: 5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art94 · fonte del testo

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