Art. 4 — Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

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La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ((e l'Isvap)) collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. (( La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. )) (( Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. )) La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. 3. la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

  • a)con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
  • b)con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
  • c)con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;
  • d)con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

Testo in vigore dal 23 agosto 2012 al 4 settembre 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, non viola il diritto di accesso dell'interessato il rifiuto all'ostensione di documenti secondari - acquisiti nel corso dell'ispezione e non utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti - in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente, la cui istanza di accesso deve essere circoscritta e mirata, fornendo indizi precisi e concordanti circa l'oggetto degli atti e la loro pertinenza rispetto al procedimento civile nel quale devono essere utilizzati.

    Art. 4 · Art. 22 l. 241/1990 · Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 54 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/2005

    Questione infondata
    26 gennaio 2005

    È infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell’attività di vigilanza. Premesso che, nel giudizio principale, l’accesso a documenti sottoposti a segreto d’ufficio è stato richiesto non per esercitare il diritto di difesa avverso un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, ma per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto - nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si è ritenuto danneggiato, non sussiste la denunciata lesione del diritto di difesa, posto che l’eventuale caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile, con conseguente introduzione, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, di un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti; né la disposizione censurata è intrinsecamente irragionevole o arbitraria, posto che la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto e il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, sicché l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale tale provvedimento è stato adottato contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, risultando quindi la disposizione censurata ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa; né sussiste la denunciata violazione dell’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, posto che l’art. 25, primo comma, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, di cui il decreto legislativo n. 58 del 1998 costituisce attuazione, individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, riferendosi piuttosto detta richiesta a documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. - Sulla impossibilità di opporre il segreto di cui all’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, v. la citata sentenza n. 460/2000 e le citate ordinanze nn. 80/2001 e 93/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2001

    Questione infondata
    30 marzo 2001

    Manifesta infondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati (artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97 e 98, nonchè art. 76) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto questione sulla quale è intervenuta sentenza di rigetto, nei sensi di cui in motivazione (n. 460/2000), la quale, escludendo dalla sfera di applicazione dell'articolo qui censurato gli atti, le notizie e i dati in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, ha ritenuto pienamente accessibili gli stessi atti non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 80/2001

    Questione infondata
    23 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui preclude l'accesso ai dati in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), anche quando tali dati siano utilizzati per promuovere un procedimento sanzionatorio. La Corte infatti, con la sentenza n. 460 del 2000, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale. M.R.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  7. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016per 4 mesi
  8. 9 aprile 2014 — 4 giugno 2016per 2 anni
  9. 4 settembre 2013 — 9 aprile 2014per 7 mesi
  10. 23 agosto 2012 — 4 settembre 2013per un anno
  11. 13 gennaio 2011 — 23 agosto 2012per un anno
  12. 28 dicembre 2007 — 13 gennaio 2011per 3 anni
  13. 1 novembre 2007 — 28 dicembre 2007per un mese
  14. 12 maggio 2005 — 1 novembre 2007per 2 anni
  15. 29 febbraio 2004 — 12 maggio 2005per un anno
  16. 22 ottobre 2003 — 29 febbraio 2004per 4 mesi
  17. 26 marzo 1998 — 22 ottobre 2003testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2011 al 23 agosto 2012. 16 parole tolte, 70 parole aggiunte.

La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensionetolto: , l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi aggiunto: e l'Isvap collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La Banca d'Italia e tolto: al CONSOB aggiunto: la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' tolto: competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, aggiunto: e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. aggiunto: Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea aggiunto: e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanzaaggiunto: . La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art4 · fonte del testo

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