Art. 11 — Composizione del gruppo

La Banca d'Italia, sentita la Consob:

  • a)determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), (( 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f)));
  • a-bis)individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o ((un gestore autorizzato)), individuate ai sensi della lettera b);
  • b)emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
  • 1)sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da ((un gestore autorizzato));
  • 2)controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o ((un gestore autorizzato)). Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2021 al 29 aprile 2026. 20 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), tolto: e 34 aggiunto: 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f);

a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o tolto: una societa' di gestione del risparmio aggiunto: un gestore autorizzato, individuate ai sensi della lettera b);

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da tolto: una societa' di gestione del risparmio aggiunto: un gestore autorizzato;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o tolto: una societa' di gestione del risparmio aggiunto: un gestore autorizzato. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art11 · fonte del testo

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