Art. 79-octies — (Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012)

((La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.)) ((La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie.)) ((Le autorita' nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:))

  • a)((la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;))
  • b)((la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.))

Testo vigente dal 6 marzo 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2016 al 6 marzo 2026. 4 parole tolte, 137 parole aggiunte in 3 capoversi.

La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 4, paragrafo 3, tolto: del regolamento n. aggiunto: 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione aggiunto: e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali … cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7aggiunto: , del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centraliaggiunto: . La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie. Le autorita' nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:

aggiunto: a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;

aggiunto: b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79octies · fonte del testo

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