È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente, in quanto - posto che, superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità, è venuta meno la possibilità di collegare le limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione, trattandosi dell'organizzazione di un pubblico servizio che, gestito in forma di monopolio, configura una forma di partecipazione dello Stato all'attività economica; che il rapporto tra Amministrazione delle poste ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali; che la progressiva assimilazione alla disciplina di diritto comune è ancor più accentuata nella prospettiva della trasformazione, già attuata, dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella, prevista ed in corso di realizzazione, di società per azioni (art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994; e art. 2, comma 27, l. n. 662 del 1996), risultando così confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non più qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; che, pertanto, nella disciplina della responsabilità per inadempimento inerente ai servizi postali viene meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'Amministrazione, all'ente e alla società che li organizza e fornisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio, i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi; che, negli aspetti generali, i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, da analoghi servizi propri dell'attività bancaria; che i relativi contratti, pur nella loro particolare regolamentazione, non hanno caratteristiche tali da presentare elementi di differenziazione idonei a giustificare l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole inadempimento da parte dell'Amministrazione postale, in assenza di una disciplina speciale specificamente e ragionevolmente derogatoria; e che, in particolare, gli assegni postali localizzati costituiscono titoli di credito, per i quali è già verificata la provvista di fondi corrispondenti, da riscuotere solo presso l'ufficio postale di destinazione, e che, in ragione delle caratteristiche ad essi proprie, in caso di smarrimento o sottrazione prima del recapito al beneficiario, possono essere rinnovati subito dopo il periodo di validità dell'assegno - non rispecchia esigenze ancorate alla oggettiva configurazione ed organizzazione di questo servizio, e quindi al canone della ragionevolezza, la assoluta esclusione di qualsiasi responsabilità per il colpevole ed ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel rinnovo di tali titoli. - S. nn. 303/1988, 50/1992 e 74/1992. red.: S. Di Palma
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