Articolo abrogato dalla l. 26 aprile 1983, n. 130.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dalla l. 26 aprile 1983, n. 130.
Abrogato dal 16 settembre 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Poiché il ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o nella questione di giurisdizione, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento in relazione alla stessa normativa concernente la giurisdizione. (Nella specie, il regolamento di giurisdizione investiva proprio il potere del giudice, adito ex art. 700 cod. proc. civ., ad emettere provvedimenti d'urgenza). Cfr.: sentt. nn. 221 del 1972, 135 del 1975 e 118 del 1976.
Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1983 al 16 settembre 2003.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art7 · fonte del testo
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