Corte costituzionale

Sentenza n. 456/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

e dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema

di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono), in quanto

recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza

nel procedimento civile vertente tra Collazzo Rosa e la S.I.P.,

iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza nel

procedimento civile vertente tra Sole Fortunato e la S.I.P., iscritta

al n. 345 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi promossi nei confronti della S.I.P. -

Società concessionaria del servizio telefonico da due utenti, i

quali avevano visto il proprio nominativo rispettivamente omesso e

trascritto in modo inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati, il

Tribunale di Potenza, con due identiche ordinanze emesse il 10 marzo

1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

e 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza

a tipo unico per abbonamento al telefono) in quanto recepito

dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156, nella parte in cui dette norme

esonerano la società concessionaria (S.I.P.) dalla responsabilità

nelle ipotesi descritte.

Il giudice a quo premette: a) che non si controverte, nella specie, delle indennità o dei rimborsi previsti dal codice postale, ma

si verte esclusivamente nell'àmbito del risarcimento dei danni, per

cui non è applicabile la disposizione che impone il preventivo

esperimento del reclamo in via amministrativa, b) che entrambe le

vicende sono anteriori al nuovo regolamento di servizio per gli

abbonamenti telefonici approvato con D.M. 8 settembre 1988, n. 484.

Nel merito il Tribunale remittente osserva che la norma di cui

all'art. 6 esonera il concessionario da ogni responsabilità fuori

dei casi stabiliti dalla legge, mentre nell'art. 2 si opera un rinvio

alle disposizioni regolamentari, una delle quali sarebbe appunto

quella contenuta nell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930.

Tale sistema determinerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra concessionario ed utente, così da "alterare la

materia sostanzialmente privatistica del rapporto tra gli stessi

contraenti". A riguardo viene richiamata la giurisprudenza

costituzionale in tema di responsabilità dell'amministrazione

postale per la perdita di raccomandate e della S.I.P. per

interruzioni del servizio dovute a sua colpa. In tale occasione sono

state sottolineate, ricorda il Tribunale, la necessità che i

rapporti con gli utenti si conformino ad un regime privatistico e

l'anacronismo di un "privilegio del fisco" in favore del servizio

pubblico.

Secondo questa prospettiva le limitazioni alla responsabilità

dovrebbero essere specifiche e giustificate, mentre la deroga in

argomento consentirebbe alla S.I.P. di sottrarsi al risarcimento

anche ove l'omissione o l'errore circa le indicazioni relative

all'abbonato siano ad essa addebitabili. Risulterebbe in tal modo

alterato "l'equilibrato componimento degli interessi riferibili alle

parti del contratto di utenza". Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevede

l'esclusione o la limitazione della responsabilità

dell'amministrazione postale e dei concessionari dei servizi postali,

di bancoposta e di telecomunicazioni, nonché dell'art. 25 del D.M.

11 novembre 1930 (recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156 del

1973), che espressamente esclude la responsabilità della Società

concessionaria dei servizi telefonici per omissioni o errori negli

elenchi degli abbonati.

Il Tribunale remittente si avvale della medesima argomentazione,

concernente l'asserita disparità di trattamento tra concessionario

ed utente, in entrambe le ordinanze, relative a due distinti

procedimenti aventi ad oggetto i casi di due utenti, il cui

nominativo era stato rispettivamente omesso e trascritto in modo

inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati.

I due giudizi, per la stretta analogia della materia, debbono

essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la

censura della disposizione regolamentare di cui all'art. 25 del D.M.

11 novembre 1930, palesemente non suscettibile, per la sua natura di

norma secondaria, di essere sottoposta al controllo diretto di

legittimità costituzionale.

3. - Tuttavia - come ha già affermato questa Corte in un caso del

tutto analogo (sentenza n. 1104 del 1988) - l'inammissibilità della

questione proposta nei confronti della disposizione regolamentare non

può comportare anche l'inammissibilità, per difetto di rilevanza,

delle censure formulate nei confronti dell'art. 6 del d.P.R. n. 156

del 1973.

Quest'ultima disposizione, infatti, trova applicazione attraverso le

specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui

contenuti integrano il precetto della norma primaria, in quanto fatti

salvi fino all'emanazione del nuovo regolamento postale dall'art. 2

dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973.

Il rapporto che così si determina tra la legge e la fonte

secondaria, che ne concretizza un preciso significato, consente lo

scrutinio di costituzionalità dell'art. 6, nella parte in cui

esclude la responsabilità del concessionario del servizio telefonico

per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative

all'abbonato negli elenchi telefonici.

Sotto tale profilo la questione è fondata.

È evidente che il totale esonero dalla responsabilità del

concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture,

qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla

individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica, non trova

una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio

telefonico, in vista delle quali soltanto va considerata in linea con

i princìpi costituzionali la configurabilità di una disciplina

speciale nella materia della responsabilità stessa, a fronte di

quella prevista in via generale dal codice civile. Disciplina

speciale che, d'altronde, viene ad alterare - per la disposta

esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente

per colpa del concessionario - l'equilibrato componimento degli

interessi delle parti del contratto d'utenza (cfr. sentenza n. 1104

del 1988, nonché sentenze n. 132 del 1985 e n. 303 del 1988).

Non a caso, del resto, con l'art. 26, comma 3, del successivo

regolamento di servizio (approvato con il D.M. 8 settembre 1988, n.

484, ma non applicabile nei giudizi a quibus) è stata dettata una

disciplina che, seppure entro limiti assai ristretti, prevede la

responsabilità della società concessionaria nelle ipotesi in

argomento.

Nel senso attribuitogli dall'art. 25 del D.M. del 1930, quindi,

l'impugnato art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato

illegittimo.

4. - La citata norma regolamentare non è invece idonea a fondare

un'interpretazione dell'art. 6, tale da escludere la responsabilità

in caso di totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente.

Come ha in più occasioni affermato la giurisprudenza di

legittimità, infatti, col riferirsi a numeri, diciture, qualifiche,

indirizzi e simili, la disposizione in parola intende considerare

solo errori ed omissioni parziali, presupponendo che il diritto

all'inserzione nell'elenco, sia pure in modo imperfetto, si sia

comunque realizzato ed implicando quindi che il nome non sia stato

del tutto omesso. Tesi, questa, confortata anche dal rilievo che, ove

avesse inteso comprendere nell'esonero dalla responsabilità il caso

dell'omissione totale, il legislatore non avrebbe certo provveduto a

specificare tutti i possibili oggetti dell'omissione stessa e degli

errori incorsi, ai quali soltanto si correla dunque la lamentata

esclusione.

La lettura conforme a Costituzione che ne consegue, conduce ad

escludere, secondo tale prospettiva, la fondatezza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilità

della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee

indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25

del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a

tipo unico per abbonamento al telefono);

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la

questione di legittimità costituzionale della medesima norma,

sollevata dal Tribunale di Potenza in riferimento all'art. 3 della

Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, sollevata

dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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