[1]Perdita di raccomandate - Indennita'

[2]In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28. Non compete indennita' per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario. 13 21

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Corte Costituzionale

21

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilita' dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".

Testo vigente dal 5 marzo 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 74/1992

    Ha colpito questo articolo
    28 febbraio 1992

    La natura contrattuale del rapporto tra utenti e Amministrazione postale non esclude la legittimità di limitazioni di responsabilità di quest'ultima in rapporto alla complessità tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi; nel caso di perdita totale di corrispondenze raccomandate, la previsione di un esiguo indennizzo in luogo della piena responsabilità dell'Amministrazione, si giustifica in correlazione al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione non include la garanzia per il trasporto di carta-valore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.). - S. n. 50/1992; v. anche S. n. 1104/1988, nonché (con riguardo alla perdita di posta raccomandata della Banca d'Italia) S. n. 303/1988.

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 93 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 303/1988

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 1988

    La conservazione dell'immunita` dell'Amministrazione delle Poste dalla responsabilita` per il risarcimento dei danni verso l'utenza non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale in cui il servizio postale - anziche` come bene patrimoniale dell'erario - si configura, secondo il criterio organizzativo impartito dal- l'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio. Tanto piu` ingiustificato si rivela il privilegio del- l'irresponsabilita` nel caso in cui il servizio di corrispondenza raccomandata e` dalla legge indicato obbligatoriamente - e non liberamente scelto ne` dai creditori (destinatari) ne` dalla Banca d'Italia (mittente) - come mezzo di trasmissione di titoli di credito commutanti debiti dello Stato; esso determina, infatti, una irrazionale disparita` di trattamento, poiche`, mentre il rapporto tra Banca d'Italia e creditore e` regolato dalla norma generale (art. 1218 cod.civ.), il rapporto tra Banca d'Italia e Amministrazione delle Poste e` invece regolato dalle norme speciali che, escludendo la responsabilita` dell'Amministrazione, finiscono per addossare alla Banca il rischio dell'operazione. Per contrasto con l'art. 3 Cost. sono, percio`, illegittimi gli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e` tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita` di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 93 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

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  • Sentenza n. 463/1997

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 28 e 43 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (in relazione alla norma che limita la responsabilità dell'Amministrazione per il servizio postale, escludendo l'obbligo del risarcimento, oltre l'indennità commisurata a dieci volte al diritto di raccomandazione, nel caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata), in quanto - posto che il servizio postale ha caratteristiche del tutto peculiari, essendo diretto a rendere effettiva, per tutti, la possibilità di corrispondenza, garantendone la libertà e la segretezza; e che tale servizio è esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione postale universale, secondo una disciplina che rispecchia nella determinazione dei limiti della responsabilità, principi comuni, essendo, in particolare, predeterminata la corresponsione di un'indennità, indipendentemente dalla prova del danno ma anche come limite al risarcimento, in caso di perdita della corrispondenza - non vi è una esclusione di responsabilità ma la predeterminazione dell'indennizzo in rapporto ad un danno non prevedibile da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori (v. massima A). red.: S. Di Palma

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 93 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1988 al 5 marzo 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilita' dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art48 · fonte del testo

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