Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1984

Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

20, 28, 48, 91, 93 e 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale di Roma nei

procedimenti civili vertenti tra Manicuti Giorgio, Banca d'Italia e

Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 233 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

2) due ordinanze emesse il 6 ottobre 1982 dal tribunale di Roma nei

procedimenti civili vertenti tra Anania Morelli Carmela, Di Giglio

Rita, Banca d'Italia e Ministero delle poste e telecomunicazioni,

iscritte ai nn. 29 e 30 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 163 e 170 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dal tribunale di Roma nei

procedimenti civili vertenti tra Finocchi Aleandro, Banca d'Italia,

Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 31

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Troisi Vittorio, Banca d'Italia e

Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 337 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Banca d'Italia nonché gli

atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Giorgio Sangiorgi per

la Banca d'Italia e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre ordinanze, di contenuto in gran parte identico,

emesse, la prima, il 18 novembre 1981, e le altre due il 6 ottobre

1982, il tribunale di Roma, sez. II civ., ha sottoposto al giudizio di

questa Corte gli artt. 6, 28, 48 e 93 del c.d. codice postale (testo

unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta

e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),

"nella parte in cui stabiliscono che il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni non è tenuto a nessuna forma di risarcimento, oltre

all'indennità prevista dall'art. 28 dello stesso decreto legislativo,

nel caso di mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati

spediti vaglia cambiari, o, in genere, titoli di credito, commutanti

titoli di spesa dello Stato".

La questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, 28 e 113 della Costituzione, nel corso di giudizi promossi,

rispettivamente, da Giorgio Manicuti (dipendente del Pio Istituto di

Santo Spirito e degli Ospedali Riuniti di Roma), da Carmela Anania

Morelli e da Rita Di Giglio (la prima insegnante in una scuola media

statale e la seconda impiegata presso un provveditorato agli studi)

contro la Banca d'Italia, che in tutti e tre i casi gli attori avevano

chiesto fosse condannata al pagamento di somme portate da vaglia

cambiari non trasferibili ad essi intestati, emessi dalla Banca

d'Italia, e che, spediti per posta, con raccomandate peraltro mai

recapitate, erano stati quindi pagati dalla stessa Banca a persone

diverse, falsamente qualificatesi per i veri prenditori.

In tutti e tre i giudizi, la convenuta Banca d'Italia, pur

opponendosi alle domande, aveva chiesto ed ottenuto di essere

autorizzata a chiamare in causa il Ministero delle poste e

telecomunicazioni, al fine, in caso di accoglimento delle domande

medesime, "di essere dal medesimo manlevata". Facendo presente che i

vaglia, nei quali era stata disposta dal Ministero del tesoro la

commutazione di mandati intestati agli attori, erano stati emessi su

richiesta dello stesso Ministero, e spediti per raccomandata, in

ottemperanza a quanto espressamente prescritto dall'art. 2 del d.P.R.

25 gennaio 1962, n. 71, la Banca d'Italia sosteneva che del mancato

recapito delle raccomandate doveva essere ritenuto pienamente

responsabile il Ministero delle poste, e ciò anche perché

sussistevano concreti elementi presuntivi idonei a far ritenere che i

vaglia erano stati illecitamente sottratti da dipendenti

dell'amministrazione.

Costituitosi a sua volta in giudizio, il Ministero delle poste

aveva replicato che nessuno degli elementi acquisiti era tale da

lasciar supporre che il mancato arrivo delle raccomandate fosse stato

causato dall'illecita condotta di alcuno dei suoi dipendenti,

aggiungendo peraltro che, comunque, ogni sua responsabilità, alla

stregua delle disposizioni vigenti, era da escludere, posto che, per il

combinato disposto degli articoli 48 e 93 del codice postale, in caso

di perdita di raccomandate, l'amministrazione è tenuta al versamento

di un'indennità pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di

raccomandazione (Tab. 3, n. 1, d.P.R. 12 ottobre 1976, n. 718), con

esclusione di ogni ulteriore risarcimento.

Pronunciandosi separatamente, con altrettante sentenze, sulle

domande degli attori nei confronti della Banca d'Italia, il tribunale

condannava quest'ultima (che giudicava non liberata dai pagamenti già

erroneamente effettuati) alla corresponsione delle somme da essi non

ricevute. Al tempo stesso, però, riguardo alle chiamate in garanzia

della Banca d'Italia verso il Ministero delle poste, esaminando una

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Banca medesima

riguardo alle suddette norme limitative della responsabilità

dell'amministrazione, ritenuta la questione stessa rilevante e non

manifestamente infondata (anche se per motivi, e su presupposti, solo

in parte coincidenti con quelli sostenuti dalla parte), sospesi i

giudizi, disponeva, con le suddette ordinanze, la trasmissione degli

atti a questa Corte.

Secondo il giudice a quo, le denunciate norme contrasterebbero:

a) con il principio di ragionevolezza stabilito dall'art. 3, comma

primo, della Costituzione, in quanto la sottrazione dello Stato

debitore ai rischi del mancato soddisfacimento del creditore, da una

parte, e, dall'altra, il totale accollo di essi, che ne consegue, a

carico della Banca emittente, non troverebbero giustificazione

nell'accettazione delle modalità del servizio da parte della Banca

medesima, tenuta per legge ad avvalersene;

b) con l'art. 28 della Costituzione, posto che, mentre nulla sta ad

indicare che, nel sistema del codice postale, l'irresponsabilità

dell'amministrazione delle poste costituisca il riflesso di quella

degli addetti, il precetto costituzionale esige che là dove sia

responsabile il funzionario o dipendente, debba esserlo, negli stessi

limiti, lo Stato;

c) con l'art. 113 della Costituzione, giacché, qualora dovesse

ritenersi che in forza delle norme impugnate l'irresponsabilità del

Ministero delle poste, da esse sancita, si estenda anche ai dipendenti,

le norme stesse cadrebbero sotto il divieto, anch'esso stabilito dal

precetto costituzionale, per cui il legislatore ordinario non può

introdurre limitazioni di responsabilità che sottrarrebbero atti o

comportamenti al sindacato giurisdizionale.

2. - Notificate, comunicate, e pubblicate le ordinanze di rinvio,

innanzi alla Corte si è costituita, nel primo (n. 233 del R.O. 1982) e

nel secondo (n. 29 del R.O. 1983) dei suddetti giudizi, con atti di

deduzioni depositati, rispettivamente, il 29 agosto 1982 e il 7 luglio

1983, la Banca d'Italia, chiedendo che, per le parti in cui escludono

la responsabilità dell'amministrazione delle poste, gli artt. 6, 28,

48 e 93 del codice postale siano dichiarati costituzionalmente

illegittimi. La costituzione, per il giudizio contraddistinto con il n.

29 del R.O. 1983 è, peraltro, avvenuta fuori termine.

Secondo la difesa della Banca d'Italia, le questioni aperte dalle

disposizioni che, contenute, in via primaria, negli artt. 48 e 93 del

codice postale, trovano riscontro in quelle degli artt. 6, 28 e 96,

sono impostate nei provvedimenti di rimessione in modo assai chiaro, ed

in conformità, del resto, con la dottrina, che a sua volta ha sempre

unanimemente considerato le statuizioni del codice postale in materia

come un retaggio di antichi e superati ordinamenti non giustificabile

in base ai principi propri di quelli attuali. È pure esatto - si

aggiunge - che le norme in questione, come anche rilevato nelle

ordinanze, stabiliscono una irresponsabilità dell'amministrazione

postale di carattere assoluto: l'irresponsabilità, infatti, investe

tanto i fatti leciti quanto i fatti illeciti, e resta indifferente la

circostanza del se, nella fattispecie, la perdita delle raccomandate

contenenti i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, sia avvenuta

per fatti dolosi di dipendenti dell'amministrazione o per altre cause.

3. - Con atti depositati, rispettivamente, il 17 settembre 1982 e

il 5 e il 17 luglio 1983, è intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo, in via

principale, nel primo giudizio (n. 233 del R.O. 1982) che la questione

sollevata sia dichiarata inammissibile per irrilevanza; e negli altri

due la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame

della rilevanza.

Le richieste dell'Avvocatura si basano, in tutti gli atti di

intervento, sull'omesso esame, nelle ordinanze di rinvio, della

eccezione, formulata nei giudizi a quibus dal Ministero delle poste, di

decadenza, da parte della Banca d'Italia, da ogni diritto nei confronti

del Ministero, per la mancata proposizione del previo reclamo,

dall'art. 91 del codice postale prevista come condizione per la stessa

proponibilità dell'azione giudiziaria. Tale reclamo - si sostiene -

veniva, infatti, a porsi come pregiudiziale, in ordine alla rilevanza

della questione di legittimità costituzionale delle norme sulla

limitazione della responsabilità dell'amministrazione.

Nel merito, l'Avvocatura, in tutti e tre i giudizi, ha concluso per

la non fondatezza della sollevata questione.

Nel proporre la questione di legittimità costituzionale - si

rileva negli atti d'intervento - il tribunale muove da una cognizione

imprecisa di quella prestazione accessoria del servizio delle

corrispondenze che è il servizio di raccomandazione. L'istituto della

raccomandazione, in effetti, non è diretto a garantire il contenuto

degli invii che ne fruiscono - funzione questa notoriamente assolta

dalle "assicurate" - ma solo a dar prova della loro impostazione e del

loro arrivo a destinazione.

Inoltre, dopo aver ricordato che la questione è stata sollevata

nei confronti delle norme (degli artt. 6, 28, 48 e 93 del codice

postale) limitative delle responsabilità dell'amministrazione delle

poste nel caso di mancato recapito di titoli di credito commutanti

titoli di spesa dello Stato, quando cioè l'invio in plico raccomandato

sarebbe obbligatorio, l'Avvocatura osserva che la circostanza che una

norma imponga, in ipotesi, l'uso di una delle forme in cui il servizio

può essere reso, e di una forma per cui vale una limitazione di

responsabilità, non fa venir meno il fatto che, anche in questo caso,

il trasporto e la distribuzione di quella corrispondenza saranno

richiesti e avverranno secondo le regole organizzative proprie di quel

servizio. Il che significa che il problema della ragionevolezza d'una

normativa che abbia come risultato quello di imporre la sopportazione

del rischio inerente all'utilizzazione di quel servizio, si pone con

riguardo non alle disposizioni - quali sono quelle impugnate - che

organizzano il funzionamento del servizio, ma alle diverse disposizioni

che impongono di avvalersene. Così come proposta perciò, la questione

non appare correttamente impostata.

4. - La stessa questione di legittimità costituzionale delle norme

degli artt. 6, 28, 48 e 93 del codice postale è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione, con un'altra

ordinanza, in data 21 aprile 1982, dello stesso tribunale di Roma, sez.

II civile. In questa ordinanza, però, vengono anche impugnati, in

riferimento all'art. 113 Cost., gli artt. 20, 48, 91 e 96, lett. f),

del codice postale, concernenti il reclamo che, in caso di perdita,

manomissione od avaria di oggetti raccomandati, il mittente ha l'onere

di presentare entro sei mesi dalla data dell'impostazione, e le

conseguenze della mancata tempestiva proposizione di esso (liberazione

dell'amministrazione delle poste da ogni responsabilità e

improponibilità dell'azione giudiziaria).

Le vicende per cui è sorta la controversia innanzi al tribunale e

il successivo corso della procedura sono in tutto simili a quelli degli

altri giudizi a quibus. Riguardo alla prima questione (sostanziale

esclusione della responsabilità dell'amministrazione delle poste per i

danni causati dal mancato recapito di raccomandate), il giudice a quo

fa espresso richiamo alla prima delle precedenti ordinanze dello stesso

tribunale, ribadendo, sia in punto di rilevanza, sia in punto di non

manifesta infondatezza, i motivi e gli argomenti in essa svolti. Per

quanto concerne la seconda questione ("inammissibilità dell'azione"

per omessa tempestiva presentazione del "previo reclamo"), premesso che

anche sotto questo aspetto il proposto incidente appare rilevante ai

fini della decisione del processo principale, osserva che alla luce

dell'art. 113 della Costituzione sembra dubbia la legittimità

costituzionale degli artt. 20, 48, 91 e 96, lett. f), del codice

postale, in quanto pongono limiti alla tutela giurisdizionale dei

diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

5. - Adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 6

luglio 1983, si è costituita la Banca d'Italia, richiamando le

deduzioni svolte nel giudizio a quo ed i documenti ivi esibiti, e

riservandosi di svolgere più compiutamente, in una successiva memoria

e/o nella discussione orale, a sostegno della eccezione di

illegittimità costituzionale, le proprie difese.

A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, con atto

depositato l'11 luglio 1983, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, contestando, su tutti i punti, le eccezioni formulate

nell'ordinanza, ha concluso per il rigetto delle questioni. Ribaditi e

ulteriormente svolti i motivi e gli argomenti già dedotti nei

precedenti giudizi, in aggiunta ad essi la difesa del Presidente del

Consiglio ricorda, in particolare, che, nel campo del servizio postale,

la previsione della responsabilità dell'amministrazione in limiti ben

definiti e circoscritti per la perdita di invii raccomandati, che non

tengono conto del contenuto di tali invii, è comune alla legislazione

di quasi tutti i paesi aderenti all'Unione postale universale, e per il

servizio postale internazionale essa è sancita dall'art. 50, paragr.

4, della vigente Convenzione postale universale (resa esecutiva in

Italia con d.P.R. 11 febbraio 1981, n. 358).

6. - Nel corso di un altro analogo giudizio, promosso nei confronti

della Banca d'Italia, con successiva chiamata in garanzia, da parte di

quest'ultima, del Ministero delle poste, gli artt. 6, 28, 48 e 93 dello

stesso codice postale sono stati oggetto di una ulteriore impugnativa,

formulata, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione,

con ordinanza in data 3 marzo 1983, dal pretore civile di Roma, "nella

parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di

raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri

titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo

o a colpa grave del personale dipendente dell'amministrazione postale,

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad

altro risarcimento oltre all'indennità stabilita nella misura indicata

dal decreto previsto dall'art. 28 del codice postale".

7. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio,

anche in questo giudizio si è costituita, con atto depositato il 27

settembre 1983, la Banca d'Italia, con deduzioni a sostegno della

fondatezza della questione, identiche a quelle svolte nei giudizi

promossi dal tribunale di Roma.

Ed anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata priva di

fondamento.

8. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, dopo la relazione

del Giudice Antonino De Stefano, l'avv. Massimo Severo Giannini, per

la Banca d'Italia, ha osservato, in ordine alla eccepita irrilevanza

nei giudizi a quibus delle proposte questioni, per il mancato

esperimento del previo reclamo, che proprio una delle ordinanze di

rinvio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 113 della Costituzione, delle norme che

prescrivono tale reclamo; e nel merito ha insistito per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle denunciate norme.

Dal suo canto, l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria, richiamati gli

argomenti svolti negli atti d'intervento, ha concluso per la non

fondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :

1. - Come esposto in narrativa, tre ordinanze emesse dal tribunale

di Roma (una in data 18 novembre 1981 e due in data 6 ottobre 1982)

deferiscono a questa Corte la questione di legittimità costituzionale

- in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione - degli

artt. 6, 28, 48 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale e

delle telecomunicazioni), approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n 156

nella parte in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che il

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad alcuna

forma di risarcimento, oltre all'indennità prevista dallo stesso art.

28, nei casi di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano

stati spediti vaglia cambiari o, in genere, titoli di credito

commutanti titoli di spesa dello Stato

Anche il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 3 marzo 1983,

solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

stessi parametri, dei suddetti articoli del codice postale, nella parte

in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate,

con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di

credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa

grave del personale dipendente dell'amministrazione postale, il

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad altro

risarcimento, oltre all'indennità stabilita nella misura indicata dal

decreto previsto dal denunziato art. 28.

Infine, il tribunale di Roma, con altra ordinanza emessa il 21

aprile 1982, proponendo la stessa questione di legittimità

costituzionale già sollevata con le altre ordinanze, ha compreso

nell'impugnativa, denunziandole per contrasto con lo art. 113 della

Costituzione, anche le norme degli artt. 20, 48, 91 e 96, lett. f), del

codice postale, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto,

stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza

raccomandata, se il mittente non abbia presentato, entro sei mesi dalla

data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione

giudiziaria non può essere proposta, e l'amministrazione è liberata

da ogni responsabilità.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte questioni

identiche o connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

3. - Va, innanzi tutto, presa in considerazione l'eccezione di

inammissibilità prospettata, nel giudizio promosso con l'ordinanza del

tribunale di Roma del 18 novembre 1981, dall'Avvocatura dello Stato.

Questa in proposito deduce che il tribunale avrebbe omesso di decidere

sulla richiesta, avanzata dall'amministrazione delle poste all'atto

della sua costituzione nel giudizio a quo, di rigetto della domanda

proposta nei suoi confronti dalla Banca d'Italia, la quale, non avendo

tempestivamente proposto il reclamo di cui al citato art. 91 del

codice postale, sarebbe decaduta da ogni diritto ad indennizzo, essendo

ormai tardiva la doglianza del mittente per il mancato arrivo della

raccomandata al destinatario.

Per lo stesso motivo (mancata pronuncia sull'eccezione opposta

dall'amministrazione delle poste per l'omesso esperimento del previo

reclamo), l'Avvocatura dello Stato, nei giudizi promossi con le due

ordinanze emesse dal tribunale di Roma il 6 ottobre 1982, chiede che

gli atti siano restituiti al giudice a quo.

Ora, non v'ha dubbio che il codice postale, al comma secondo del

menzionato art. 20, subordina espressamente la proponibilità

dell'azione giudiziaria contro l'amministrazione delle poste per i

servizi dal codice stesso disciplinati, alla previa presentazione di

reclamo in via amministrativa, entro un termine perentorio (che, per le

corrispondenze raccomandate, è fissato, dal successivo art. 91, in sei

mesi dalla data d'impostazione). A sua volta, il citato art. 96, lett.

f), prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nel

termine previsto dall'art. 91, l'amministrazione è liberata da ogni

responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti

raccomandati. Per poter, dunque, esaminare il merito della controversia

sottoposta alla sua cognizione, il giudice adito doveva preliminarmente

verificare la proponibilità della esperita azione, come, del resto,

gli veniva espressamente richiesto dalla stessa amministrazione delle

poste. In quella sede andava, infatti, accertato, per ciascun giudizio,

se la Banca d'Italia avesse presentato, nel prescritto termine, il

reclamo de quo agitur: ipotesi, oltre tutto, non esclusa dalla stessa

amministrazione resistente, in quanto l'onere della prova del

soddisfatto adempimento, che rende proponibile l'azione giudiziaria,

incombe ovviamente su chi esperisce l'azione medesima. Soltanto ove

fosse stato positivamente superato tale stadio, con l'accertata

proponibilità dell'azione, ciascun procedimento avrebbe potuto

proseguire il suo corso: ed avrebbero potuto, solo allora, trovar

applicazione nel giudizio a quo, quelle norme, della cui legittimità

costituzionale si dubita in quanto delimitano la responsabilità

dell'amministrazione per il mancato recapito delle corrispondenze

raccomandate.

In proposito va ricordato che questa Corte ha già affermato, da

ultimo con la sentenza n. 300 del 1983, che il requisito della

rilevanza, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di

legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza

attuale e non meramente eventuale. Ed invero, la pregiudizialità della

questione medesima, conditio sine qua non ai fini del giudizio

incidentale di legittimità costituzionale, si concreta solo allorché

il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della

definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice a quo

dimostri di non poter prescindere.

Le tre ordinanze di rimessione, alle quali fa riferimento

l'Avvocatura dello Stato, non lumeggiano, invece, il profilo sopra

indicato; né da esse risulta se l'eccezione di improponibilità

dell'azione sia stata presa in esame, e con quale esito. Si rende,

pertanto, necessario disporre che gli atti vengano restituiti ai

giudici a quibus, perché integrino con le necessarie delucidazioni sul

punto le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di

pronunciarsi sull'ammissibilità della sollevata questione.

4. - Eguale provvedimento di restituzione degli atti al giudice a

quo, pur in mancanza di analoga richiesta dell'Avvocatura dello Stato,

ritiene la Corte di dover adottare, per le stesse esigenze ai fini

della verifica della rilevanza della sollevata questione, sotto il

profilo innanzi indicato, nel giudizio promosso con l'ordinanza del 3

marzo 1983 del pretore di Roma.

5. - Per quanto, infine, concerne l'ordinanza emessa il 21 aprile

1982 dal tribunale di Roma, la Corte rileva che in tal caso il giudice

si è dato carico della eccezione di improponibilità dell'azione,

mossa dall'amministrazione delle poste, ed ai fini della relativa

pronuncia ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle

norme che subordinano l'esperimento dell'azione medesima e la stessa

responsabilità dell'amministrazione al previo reclamo amministrativo.

Ma non risulta che il giudice a quo abbia preliminarmente accertato se

la Banca d'Italia avesse presentato, nel prescritto termine, il reclamo

in parola. Solo nell'ipotesi negativa, infatti, la questione sollevata

spiegherebbe, nel giudizio di provenienza, una incidenza attuale e

concreta; mentre tale incidenza resterebbe esclusa nell'ipotesi

affermativa, che consentirebbe al procedimento di proseguire il suo

corso, indipendentemente dalla risoluzione della questione medesima.

Non procedendosi, invece, all'accertamento circa la presentazione del

reclamo, l'incidenza della deferita questione sarebbe meramente

eventuale.

Anche in quest'ultimo giudizio, pertanto, la Corte avverte - in

ordine alla pronuncia che le viene richiesta - la necessità di

acquisire ulteriori elementi circa la rilevanza, nei sensi sopra

esposti, da parte del giudice a quo, cui a tal fine vanno restituiti

gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 233 RO. 1982, 29, 30, 31 e

337 RO. 1983;

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma ed al

pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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