Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e

93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di

telecomunicazioni) promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1990

dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra S.p.a.

LI.CO.SA. (Libreria Commissionaria Sansoni) e Ministero delle Poste e

telecomunicazioni iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. LI.CO.SA.;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Umberto Fortini per la S.p.a. LI.CO.SA;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla S.p.a.

LI.CO.SA. (Libreria Commissionaria Sansoni) contro il Ministero delle

poste e telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno

sofferto a causa del mancato arrivo a destinazione di due lettere

raccomandate contenenti assegni bancari, poi risultati incassati da

persone diverse dai beneficiari, il Pretore di Firenze, con ordinanza

del 28 dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 (c.d. codice postale).

Le norme denunciate limitano la responsabilità

dell'Amministrazione postale per la perdita di corrispondenze

raccomandate al pagamento di una indennità, attualmente fissata

nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di

raccomandazione. Ad avviso del giudice remittente, esse violano:

a) l'art. 3 Cost. perché attribuiscono all'Amministrazione un

privilegio ingiustificato, attesa la natura contrattuale del rapporto

con gli utenti del servizio; b) l'art. 28 Cost., perché

l'Amministrazione non risponde dei danni conseguenti alla perdita

delle raccomandate nemmeno nel caso che essa abbia "luogo per fatto

criminoso dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni"; c)

l'art. 113 Cost., giacché i limiti di responsabilità sottraggono

determinati atti e comportamenti della pubblica amministrazione al

sindacato (e alla tutela) giurisdizionale.

A sostegno della censura sub a) viene invocata la sentenza n. 303

del 1988 di questa Corte.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società

attrice, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza

di rimessione e integrandone i richiami di giurisprudenza con

riferimenti anche alla successiva sentenza n. 1104 del 1988, nonché

a pronunce della Corte di cassazione che ribadiscono la natura

privatistica dei rapporti tra gli utenti e l'Amministrazione postale. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Firenze è sollevata questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 (codice postale), "per possibile contrasto con gli artt. 3,

primo comma, 28 e 113 della Costituzione, in quanto stabiliscono che

il Ministero delle poste e telecomunicazioni non è tenuto ad alcuna

forma di risarcimento verso l'utenza oltre l'indennità prevista

dall'art. 28 dello stesso decreto presidenziale, nel caso di mancato

recapito o manomissione di raccomandata".

2. - In riferimento agli artt. 3 e 113 Cost. la questione non è

fondata.

Che il rapporto dell'Amministrazione delle poste con gli utenti

abbia natura contrattuale e sia perciò fondamentalmente soggetto al

regime del diritto privato (sent. n. 303 del 1988) non è una

premessa sufficiente per dedurre che, in caso di perdita di una

corrispondenza raccomandata, l'Amministrazione deve essere

assoggettata a responsabilità per il pieno risarcimento dei danni,

secondo la regola generale dell'art. 1218 cod. civ. Come ha precisato

ulteriormente la sent. n. 1104 del 1988, questo dato non conduce di

per sé ad escludere la possibilità di configurare una disciplina

speciale, ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria in

rapporto tanto alla complessità tecnica della gestione quanto

all'esigenza del contenimento dei costi. Non vale richiamare il

precedente della sentenza n. 303 del 1988, perché il caso su cui

verte il giudizio a quo non può essere paragonato al caso che ha

dato luogo a quella sentenza, nel quale il mittente (Banca d'Italia)

era legalmente tenuto a usare la forma della corrispondenza

raccomandata.

Né si può obiettare che le norme denunciate, in quanto riducono

la responsabilità dell'Amministrazione a una somma pari a dieci

volte l'importo del diritto di raccomandazione, non rispettano la

condizione che la somma-limite della responsabilità sia fissata in

misura tale da garantire in ogni caso un ristoro serio e non fittizio

del danno. La misura dell'indennizzo (conforme all'art. 50, n. 4,

della Convenzione postale universale, resa esecutiva con d.P.R. 11

febbraio 1981, n. 358) è correlativa al basso prezzo del servizio di

raccomandazione, la cui funzione istituzionale è quella di fornire

un mezzo di prova facilmente accessibile della spedizione e

dell'arrivo a destinazione di una lettera o di un plico, non la

funzione di mezzo di trasporto di oggetti di valore. Se l'utente include nella corrispondenza raccomandata carte-valore, pur nei limiti

in cui ciò non è vietato dall'art. 83 del codice postale (che vieta

solo l'inclusione di titoli esigibili al portatore), egli usa il

servizio per uno scopo estraneo alla causa del contratto, e quindi a

suo rischio e pericolo. Se non intende correre questo rischio e

garantire il contenuto della corrispondenza deve scegliere, pagando

un corrispettivo adeguato, la forma dell'assicurazione convenzionale,

che comporta l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, di

responsabilità commisurata al valore dichiarato.

L'art. 113 Cost. è richiamato fuori di proposito. Le norme denunciate non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto

dell'utente contro atti dell'Amministrazione postale, bensì limitano

il diritto per il quale la tutela può essere invocata.

3. - In riferimento all'art. 28 Cost. la questione è

inammissibile per difetto di rilevanza.

Nel corso della sua argomentazione il giudice remittente osserva

che l'Amministrazione postale è esonerata da responsabilità per il

pieno risarcimento dei danni "pure nell'ipotesi che la perdita delle

raccomandate abbia luogo per fatto criminoso dei suoi dipendenti,

nell'esercizio delle loro mansioni". Ma egli non formula una autonoma

questione di legittimità costituzionale riferita a questo caso

specifico, né dalla narrativa di fatto risulta in qualche modo che

di questo caso si tratti nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale

di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in

riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal Pretore sopra

nominato con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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