[1]Sospensione o limitazione dei servizi Assunzione di quelli dati in concessione

[2]Il Governo della Repubblica, per grave necessita' pubblica, puo' disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione. Nessuna indennita' speciale e' dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione. Il provvedimento e' emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art5 · fonte del testo

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