Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 20, 28, 48,

91, 93 e 96, lett. f), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra la Banca d'Italia e il Ministero

delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al n. 405 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

b) ordinanze emesse il 14 giugno 1985 (n. due ordinanze) dal

Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra la Banca

d'Italia e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritti ai

nn. 408 e 409 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

c) ordinanze emesse il 14 giugno 1985 (n. due ordinanze) dal

Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra la Banca

d'Italia e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni iscritti ai

nn. 406 e 407 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987 e

ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dalla Corte d'Appello di Roma nel

procedimento civile vertente tra la Banca d'Italia e Losito Maria Pia

ed altro, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Banca d'Italia nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Giorgio Sangiorgio

per la Banca d'Italia e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 26 ottobre 1983, pervenuta a questa

Corte il 28 agosto 1987 (R.O. 405/87), il Tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 del D.P.R.

19 marzo 1973, n. 156, detto "codice postale" ("Testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni"), "nella parte in cui stabiliscono che il

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuto a

nessuna forma di risarcimento, oltre all'indennità prevista

dall'art. 28 dello stesso D.P.R., nel caso di mancato recapito di

raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o, in

genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato".

L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un

giudizio instaurato da Vulpiani Ovidio contro la Banca d'Italia per

sentirla condannare al pagamento della somma portata da un vaglia

cambiario non trasferibile, il quale, spedito per posta in piego

raccomandato mai recapitato al destinatario, era stato pagato dalla

stessa Banca a una persona diversa spacciatasi per il legittimato

mediante un documento di identità falso. A sua volta la Banca

d'Italia aveva citato in garanzia il Ministero delle Poste per essere

da questo manlevata in caso di accoglimento della domanda attrice.

Costituendosi in giudizio, il Ministero replicò di essere esonerato

da responsabilità per il risarcimento dei danni in virtù del

combinato disposto degli artt. 6, 28, 48, 93 del D.P.R. n. 156 del

1973, a norma dei quali, in caso di perdita di corrispondenza

raccomandata, salva la prova della forza maggiore, esso è tenuto

soltanto al versamento di una indennità pari al decuplo dei diritti

di raccomandazione con esclusione di ogni risarcimento ulteriore.

Al Tribunale le dette norme sembrano in contrasto anzitutto con

l'art. 3, primo comma Cost., in quanto conservano un privilegio

dell'Amministrazione postale spiegabile solo storicamente, ma ormai

privo di fondamento razionale di fronte al principio dello Stato di

diritto, secondo cui lo Stato, quando gestisce un pubblico servizio,

è in linea di massima soggetto, nei rapporti con gli utenti, al

regime comune della responsabilità contrattuale.

Le perplessità aumentano, sempre ad avviso del giudice a quo, ove

si consideri che alcune leggi in materia di contabilità di Stato

prevedono che i titoli di spesa dello Stato siano d'ufficio commutati

in vaglia cambiari della Banca d'Italia da inviare al domicilio del

creditore in piego raccomandato. Il collegamento di tali leggi con

quelle denunziate del codice postale delinea "un sistema che sottrae

lo Stato debitore ai rischi concernenti il mancato soddisfacimento

del creditore", accollandoli "al creditore medesimo e alla banca

incaricata di emettere il vaglia e di provvedere al suo pagamento".

Oltre che il principio di eguaglianza, dalle norme in questione

sarebbe violato anche l'art. 28 Cost., considerato che

l'Amministrazione viene esonerata da responsabilità per il

risarcimento dei danni anche nel caso che la perdita della

raccomandata sia dovuta a un fatto criminoso commesso da suoi

dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni, mentre la norma

costituzionale "esige che là dove sia responsabile il funzionario o

dipendente debba esserlo negli stessi limiti lo Stato (Corte cost. n.

2 del 1968)".

"Se poi, soggiunge il Tribunale, dovesse ritenersi che

l'irresponsabilità del Ministero delle Poste e delle

Telecomunicazioni si estenda anche ai dipendenti, sarebbe allora

prospettabile il dubbio che le norme in esame contrastino anche con

l'art. 113 Cost.", in quanto pongono limiti di responsabilità "che

sottraggono determinati atti o comportamenti della pubblica

amministrazione al sindacato giurisdizionale".

2. - Si è costituita in giudizio la Banca d'Italia con un atto

che richiama integralmente le deduzioni presentate in un altro

giudizio, di identico contenuto, del quale si dirà più avanti.

3. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Richiamandosi a precedenti pronunce di questa Corte (sent. n. 190 del

1984; ord. n. 277 del 1986), l'Avvocatura dello Stato fa osservare,

in via pregiudiziale, che "il Tribunale, per poter esaminare il

merito della controversia sottoposta alla sua cognizione, avrebbe

dovuto preliminarmente verificare la proponibilità dell'esperita

azione in relazione alla previsione normativa del previo reclamo in

via amministrativa da presentare nel termine decadenziale di sei mesi

dall'impostazione". Domanda, pertanto, che la questione di

legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza in epigrafe sia

dichiarata inammissibile.

4. - La medesima questione è stata nuovamente sollevata dal

Tribunale di Roma con due ordinanze in data 14 giugno 1985, pervenute

alla Corte il 28 agosto 1987 (R.O. nn. 408 e 409/87), in analoghi

giudizi promossi da Manicuti Giorgio e Anania Morelli Carmela contro

la Banca d'Italia, e integrati, su istanza di quest'ultima, dalla

chiamata in garanzia del Ministero delle Poste.

In questi due casi è stato accertato che la Banca d'Italia non

aveva provveduto, nel termine di decadenza di sei mesi

dall'impostazione delle raccomandate, a proporre il reclamo in via

amministrativa previsto dagli artt. 20, 91 e 96 lett. f) del codice

postale come condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria

contro l'Amministrazione postale. Pertanto, le ordinanze ora in esame

rimettono alla Corte anche le norme appena citate del decreto n. 156

del 1973 per una verifica di costituzionalità "nella parte in cui

stabiliscono che i reclami in via amministrativa per le

corrispondenze raccomandate devono essere presentati entro sei mesi

dalla data dell'impostazione e che l'Amministrazione delle Poste è

liberata da ogni responsabilità per la perdita di oggetti

raccomandati quando il mittente non abbia presentato il detto

reclamo". Esse violerebbero: a) l'art. 3 Cost., "non giustificandosi

il termine breve (sei mesi dall'impostazione) con motivi di interesse

superiore o con criteri di ragionevolezza", tenuto conto specialmente

della "natura contrattuale riconosciuta dalla più recente dottrina e

giurisprudenza al rapporto tra utente e Amministrazione delle Poste";

b) gli artt. 24 e 113 Cost., secondo i quali "la tutela

giurisdizionale dei diritti non può soffrire esclusioni o

limitazioni che ne rendano impossibile o difficile l'esercizio",

vanificando la domanda di giustizia.

Nel merito le due ordinanze seguono una linea argomentativa

analoga a quella già elaborata dallo stesso Tribunale nell'ordinanza

26 ottobre 1983, sopra riferita al n. 1. Aggiungono che "non può

legittimamente argomentarsi, come sostiene l'Avvocatura, che la Banca

aveva la possibilità di scelta tra la spedizione per raccomandata e

quella per assicurata, atteso che norme per essa vincolanti (...)

prescrivevano all'epoca dei fatti la spedizione raccomandata, né la

Banca per i principi regolatori della responsabilità contabile

avrebbe potuto agire diversamente o recuperare le maggiori spese

della spedizione per assicurata".

5. - In entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del

Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

La prima questione, con cui si mette in dubbio la legittimità

degli artt. 20, 91 e 96 lett. f) del codice postale, è ritenuta

infondata dall'Avvocatura. A suo avviso, l'onere di tempestivo

reclamo all'Amministrazione "soddisfa ad un tempo la comune esigenza

di non ritardare gli indispensabili accertamenti di fatto, anche per

l'eventuale recupero della corrispondenza se ancora possibile, e di

consentire all'utente l'indennizzo previsto dall'ordinamento, ove ne

ricorrano i presupposti, attraverso un procedimento semplice e non

dispendioso". Il termine di sei mesi può ritenersi sufficientemente

ampio per escludere che l'onere del reclamo sia tale da rendere

impossibile o difficile l'esercizio del diritto, e quindi da

offendere le garanzie costituzionali.

Quanto alla questione di merito, poiché essa è oggetto di

rimessione condizionata, dovrebbe reputarsi perciò solo

inammissibile. Comunque, essa è dall'Avvocatura ritenuta infondata.

Premesso che "l'istituto della raccomandazione, a differenza di

quello dell'assicurazione, non è volto a garantire il contenuto

degli invii, il quale rimane del tutto ignoto all'Amministrazione, ma

semplicemente a dare prova che un certo plico è stato impostato

presso un certo ufficio postale a una certa data ed è arrivato a

destinazione", l'Avvocatura sostiene, in linea generale, che

l'esenzione dell'Amministrazione postale da responsabilità per danni

è giustificata dall'"esigenza di non gravare il servizio pubblico

del costo di disservizi, ineliminabili dato l'elevatissimo numero

degli addetti e delle prestazioni da rendere (...), e dal cui rischio

l'utente ha d'altra parte deciso di non cautelarsi", come invece

potrebbe scegliendo la forma dell'assicurazione. Del resto, aggiunge

l'interveniente, la previsione della responsabilità

dell'Amministrazione in limiti ben definiti e circoscritti è comune

alla legislazione dei paesi aderenti all'Unione Postale Universale e

per il servizio postale internazionale è sancita dalla vigente

Convenzione postale universale, resa esecutiva in Italia dal d.p.r.

n. 358 del 1981.

Passando a trattare la questione nella più ristretta dimensione

in cui è proposta dal giudice a quo, l'Avvocatura nega rilevanza al

fatto che la forma della raccomandazione postale sia in certi casi

prevista dalla legge come unico modo di invio agli aventi diritto di

vaglia cambiari commutanti titoli di spesa dello Stato. In questi

termini la questione sarebbe male impostata. Non le disposizioni del

codice postale, che esentano l'Amministrazione da responsabilità per

i danni derivati dall'inadempimento dell'obbligazione di trasporto

assunta verso l'utente, dovevano essere impugnate, bensì, semmai, le

norme della contabilità di Stato o di altre leggi le quali prevedono

la novazione di debiti dello Stato mediante emissione di vaglia

cambiari della Banca d'Italia e a questa prescrivono di avvalersi del

servizio postale nella forma della raccomandazione per l'invio dei

vaglia agli aventi diritto, riversando sulla banca il rischio del

furto o dello smarrimento del titolo. Pertanto, a detta

dell'Avvocatura, la questione, così come è stata posta, sarebbe

irrilevante prima ancora che infondata. In ogni caso, quanto al

merito, vengono richiamate le precedenti osservazioni generali circa

la ragionevolezza della disciplina speciale di cui si discorre.

In relazione all'art. 28 Cost., l'Avvocatura rimprovera al

tribunale di dimenticare "che la normativa in esame non esclude ma

limita la responsabilità", così che, entro il limite di legge, è

rispettato il principio di responsabilità civile dello Stato per i

fatti illeciti compiuti dai suoi funzionari e dipendenti

nell'esercizio delle loro funzioni.

Infine, l'Avvocatura ritiene ultroneo il richiamo dell'art. 113

Cost., sul riflesso che "la questione dei limiti di responsabilità

attiene al piano dei diritti sostanziali, come tale estraneo all'area

di incidenza delle garanzie assicurate dall'anzidetta norma".

6. - In entrambi i giudizi si è costituita la Banca d'Italia con

un atto di contenuto identico a quello menzionato sotto al n. 8.

7. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 6,

28, 48, 93 del d.P.R. n. 156 del 1973 è stata sollevata, sempre in

riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., da altre due ordinanze del

Tribunale di Roma in data 14 giugno 1985 (esse pure pervenute alla

Corte solo il 28 agosto 1987, e iscritte nel R.O. del 1987, ai nn.

406 e 407), nonché dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza 18

marzo 1986 (R.O. n. 723 del 1986), in riferimento agli artt. 3 e 28

Cost.: ordinanze emesse nel corso di giudizi analoghi ai precedenti,

instaurati rispettivamente da Di Gilio Rita, Finocchi Aleandro e

Losito Maria Pia contro la Banca d'Italia, e integrati, su istanza di

quest'ultima, mediante chiamata in garanzia del Ministero delle

Poste.

In questi tre casi la Banca aveva fornito la prova di avere

proposto tempestivo reclamo all'Amministrazione postale, così che

non si è posta la pregiudiziale sopra riferita ai nn. 3, 4 e 5 in

punto di rilevanza della questione. Un'altra pregiudiziale,

concernente la legge n. 1575 del 1962, è stata sciolta dalla Corte

d'appello nel senso dell'applicabilità di tale legge nonostante la

mancata emanazione del decreto del Ministro del Tesoro che avrebbe

dovuto stabilire i limiti e le modalità della commutazione dei

debiti dello Stato in vaglia cambiari non trasferibili della Banca

d'Italia.

Nel merito le argomentazioni svolte nelle tre ordinanze, e così

pure le controdeduzioni dell'Avvocatura dello Stato, intervenuta in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono del

tutto analoghe a quelle sopra esposte ai nn. 1 e 3.

8. - In tutti i giudizi si è costituita la Banca d'Italia,

precisando anzitutto che le norme denunziate non prevedono una

limitazione di responsabilità, così che si possa dire che "una

responsabilità" pur sempre esiste, bensì prevedono un esonero

(totale) dell'Amministrazione postale da responsabilità per danni

nei confronti dell'utenza, non potendosi riconoscere natura di

risarcimento (limitato) alla "forma anomala di riparazione"

rappresentata dal pagamento di un'indennità fissa pari a dieci volte

l'importo dei diritti di raccomandazione.

In secondo luogo, la Banca afferma la mancanza di ogni

giustificazione razionale dell'esenzione da responsabilità per danni

dell'Amministrazione postale, esenzione che non si può intendere "se

non come un privilegio del fisco, che risale a tempi passati, quando

le amministrazioni dello Stato avevano l'abitudine diffusa di non

pagare". Conclude chiedendo che pure questo privilegio venga fatto

cadere. Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi dalle sei ordinanze in esame hanno analogo

contenuto, e pertanto devono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 6,

28, 48 e 93 del d.P.R. n. 156 del 1973 è fondata.

Secondo una formula tralaticia, ricorrente nella giurisprudenza

meno recente e ripresa dall'Avvocatura dello Stato, l'esenzione

dell'Amministrazione delle Poste da responsabilità per danni verso

l'utenza si giustificherebbe per la necessità "di garantire

all'Amministrazione la più ampia discrezionalità

nell'organizzazione del pubblico servizio", ponendola "al riparo da

sanzioni risarcitorie per inconvenienti e imperfezioni

nell'adempimento delle prestazioni, inseparabili dalle scelte

organizzative da essa fatte, le quali possono anche tradursi nel

mancato rispetto di regole di servizio da parte del dipendente, delle

quali, per la complessità dell'organizzazione e la difficoltà dei

controlli, non è possibile garantire l'assoluta e costante

osservanza". Ma una simile giustificazione, improntata a una

concezione del servizio postale come servizio puramente

amministrativo, non regge di fronte all'art. 43 Cost., che ha

istituito uno stretto collegamento tra la nozione di servizio

pubblico essenziale e la nozione di impresa. Se ne deduce che tutti i

servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in

forma di impresa, ossia, come dispone l'art. 2 della legge 17 maggio

1985 n. 210 per il servizio ferroviario, "con criteri di

economicità", i quali comportano la conformazione dei rapporti con

gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al

regime del diritto privato. A questo regime, che tende a convertirsi

in "diritto comune a pubblici e privati operatori", indifferente alla

diversa natura degli interessi in gioco, è stata ricondotta, in

ossequio alla direttiva costituzionale, la responsabilità per

inadempimento dell'Amministrazione ferroviaria dalla legge 7 ottobre

1977, n. 754. Solo una discrezionalità organizzativa

responsabilizzata secondo criteri di economicità può assicurare,

tra l'altro, una seria politica delle assunzioni improntata

esclusivamente a rigorosi requisiti di professionalità.

L'eccezione confermata dal d.P.R. n. 156 del 1973 in favore

dell'Amministrazione delle Poste, la cui discrezionalità

organizzativa non è correlata col principio di responsabilità, si

spiega solo come retaggio storico di un privilegio risalente alle

origini del servizio postale. Questo è nato agli inizi del secolo

XVII come servizio "aulico", affidato a privati ai quali il monarca

concedeva, in compenso, la licenza di svolgere un servizio analogo

per i sudditi, in regime di monopolio. Più tardi, quando lo Stato

moderno si riservò il servizio postale come strumento di

acquisizione di un'entrata, i privilegi precedentemente accordati dal

sovrano ai Mastri delle sue Poste, si consolidarono in un privilegio

del fisco, comprendente anche l'immunità da responsabilità per

danni verso l'utenza. La sua conservazione non ha alcuna

giustificazione nell'ordinamento attuale, dove il servizio postale

non può essere più considerato un bene patrimoniale dell'erario e

si configura invece, secondo il criterio organizzativo impartito

dall'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di

monopolio, ossia come una forma di partecipazione dello Stato

all'attività economica.

3. - L'ingiustificatezza del privilegio si accentua nei casi ai

quali i giudici remittenti hanno circoscritto la sollevata questione

di legittimità costituzionale. In questi casi la forma della

raccomandazione postale non è liberamente scelta né dai creditori

(destinatari), né dalla Banca d'Italia (mittente) come mezzo di

trasmissione dei vaglia cambiari, così che si possa dire, come

afferma l'Avvocatura, che gli utenti assumono un rischio cui possono

sottrarsi optando per la forma dell'"assicurazione". Invero, la legge

23 ottobre 1962 n. 1575, rovesciando l'impostazione del precedente

d.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71 (alla quale è tornato il d.P.R. 10

febbraio 1984, n. 21, lasciandone fuori però i rimborsi IRPEF, che

continuano ad essere regolati dalla legge 31 maggio 1977, n. 247),

attribuiva agli Uffici ordinatori della spesa la facoltà di disporre

d'ufficio la commutazione dei titoli di spesa dello Stato in vaglia

cambiari non trasferibili emessi dalla Banca d'Italia,

indipendentemente da una richiesta del creditore: e ciò, come è

scritto nella relazione al disegno di legge, allo scopo di ottenere

una "semplificazione del sistema di pagamento dello Stato". Il

secondo e il terzo comma dell'articolo unico della legge n. 1575 del

1962, da integrare col primo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 71 dello

stesso anno, prescrivevano che i vaglia fossero spediti dalle

Tesorerie di Stato all'indirizzo dei creditori in piego raccomandato,

a spese delle Amministrazioni interessate. Disponeva, infine, il

quinto comma che "l'emissione dei vaglia cambiari estingue il debito

dello Stato".

Dal complesso di questa disciplina risulta che: a) lo Stato è

autorizzato a novare unilateralmente il proprio debito sostituendolo

con una obbligazione pecuniaria di pari ammontare incorporata in un

vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia; b) il servizio di

corrispondenza raccomandata, esercitato dall'Amministrazione postale,

è indicato obbligatoriamente alla Banca d'Italia come mezzo di

adempimento dell'obbligo di trasferire al creditore il possesso del

vaglia, necessario per ottenere il pagamento della somma da esso

portata.

L'integrazione del meccanismo approntato dalla legge n. 1575 del

1962 con le norme del codice postale relative all'istituto della

"raccomandazione" fa emergere una irrazionale disparità di

trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.: mentre nel rapporto tra

Banca d'Italia e creditore l'inadempimento dell'obbligo di consegna

del vaglia è regolato dalla norma generale dell'art. 1218 cod. civ.,

onde la Banca si libera da responsabilità solo con la prova del caso

fortuito, invece nel rapporto tra Banca d'Italia e Amministrazione

delle Poste l'obbligo di trasporto e di consegna del vaglia al

destinatario, assunto dalla seconda verso la prima, è regolato da

norme speciali che esonerano l'amministrazione da responsabilità per

il risarcimento dei danni, con la conseguenza, non coerente con la

ratio della legge n. 1575, di far ricadere il rischio dell'operazione

sulla Banca.

4. - L'Avvocatura obietta che, diversamente dal servizio della

corrispondenza assicurata, l'Amministrazione postale, cui la Banca

d'Italia affida la raccomandata contenente il vaglia cambiario, non

si obbliga a consegnare al destinatario il vaglia, ma soltanto un

plico chiuso, del quale ignora il contenuto. Si può replicare

anzitutto che la distinzione tra raccomandazione e assicurazione

attiene propriamente alla prova del danno derivato dalla perdita del

plico, ma non rileva sul piano del diritto sostanziale: in entrambi i

casi, salvi per le raccomandate i divieti di cui all'art. 83 del

d.P.R. n. 156 del 1973, l'Amministrazione postale assume

contrattualmente l'obbligazione di trasportare e consegnare al

destinatario il plico intatto nella sua originaria consistenza. In

secondo luogo non va trascurato il rilievo che nel caso di specie il

modello delle buste usate dalla Banca d'Italia per la spedizione dei

vaglia cambiari commutanti debiti dello Stato è corredato di segni

esteriori che rendono chiaramente riconoscibili il contenuto della

busta e la funzione cui la raccomandata - secondo legge - è

deputata.

5. - Infine l'Avvocatura eccepisce che, in ogni caso, non le norme

del codice postale che sollevano l'Amministrazione da responsabilità

per danni dovevano essere impugnate, bensì le norme della

contabilità di Stato o di altre leggi, le quali prevedono la

commutazione d'ufficio dei debiti dello Stato in vaglia cambiari da

spedire ai creditori in piego raccomandato, così ponendo a carico

della Banca d'Italia e/o dello stesso creditore il rischio dello

smarrimento o della sottrazione del titolo. Da questo punto di vista

la questione sarebbe male impostata, e quindi inammissibile.

Ma nemmeno tale eccezione appare plausibile. Come si è detto, la

disciplina della commutazione dei debiti dello Stato secondo la legge

n. 1575 del 1962 è integrata dalle norme del codice postale (r.d. n.

645 del 1936, vigente all'epoca di emanazione della legge, poi

sostituito dal d.P.R. n. 156 del 1973), concernenti la

responsabilità dell'Amministrazione per la perdita della lettera

raccomandata con cui il vaglia cambiario è stato spedito al

creditore. Perciò la questione di costituzionalità, in riferimento

all'art. 3 Cost., è stata posta correttamente dai giudici remittenti

con riguardo non alle norme che prevedono la commutazione e impongono

all'Amministrazione delle Poste un servizio di raccomandate in favore

delle Tesorerie di Stato ai fini della trasmissione dei vaglia

cambiari agli aventi diritto, ma appunto alle norme del codice

postale nella parte in cui mantengono il privilegio di

irresponsabilità per danni dell'Amministrazione anche quando essa è

chiamata dalla legge al detto servizio.

6. - Le questioni di costituzionalità in riferimento agli artt.

28 e 113 Cost. rimangono assorbite.

7. - Le ordinanze del Tribunale di Roma indicate in epigrafe sub

b) hanno sollevato anche la questione di costituzionalità, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 20, 91 e 96

lett. f) del codice postale, nella parte in cui, in caso di perdita

di una corrispondenza raccomandata, subordinano l'azione giudiziaria

contro l'Amministrazione postale alla previa presentazione di un

reclamo in via amministrativa entro il termine decadenziale di sei

mesi dalla data di impostazione: reclamo di cui l'Amministrazione ha

eccepito la mancata tempestiva presentazione da parte della Banca

d'Italia.

La questione, nella specie, è irrilevante, e pertanto va

dichiarata inammissibile. Invero le norme impugnate si riferiscono

all'azione giudiziaria esercitata in via principale dal mittente

contro l'Amministrazione, mentre nei due casi in esame l'azione

principale è esercitata, contro il mittente (Banca d'Italia), dal

destinatario dei vaglia cambiari, il quale pretende che il pagamento

sia ripetuto a sue mani. Nel processo l'Amministrazione è stata

chiamata in garanzia, su istanza della Banca, la quale intende

esercitare nel medesimo processo l'azione di regresso (o rivalsa) per

l'eventualità che sia accolta la domanda principale (art. 106 cod.

proc.civ.). A questa azione, la quale trova ingresso in conseguenza

della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme del

codice postale che la escludono, la condizione di procedibilità

prevista dagli artt. 20, 91 e 96 lett. f) del codice postale non è

evidentemente applicabile, trattandosi di un'azione che accede a una

causa principale promossa contro il mittente da un terzo il cui

diritto di agire non è soggetto alla detta condizione.

Per la ragione svolta nel numero precedente risulta assorbita

l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato

nel giudizio promosso dall'ordinanza indicata in epigrafe sub a):

poiché l'azione di rivalsa della Banca non è soggetta alla

condizione del previo tempestivo reclamo in via amministrativa, non

ha rilevanza il fatto che il giudice a quo abbia omesso di accertare

se tale condizione sia stata o no osservata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93

del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni") nella parte in cui dispongono che

l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuta

al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28,

in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano

stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello

Stato;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 20, 91 e 96 lett. f) del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Tribunale

di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe sub b).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari