Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 17 febbraio 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 17 febbraio 2011
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte privata, perché l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile nel processo costituzionale, chiamato a rispondere a particolari esigenze di rapidità e certezza. Sul punto, v., da ultimo, la sentenza n. 278 del 2010.
Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma. Infatti l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, degrada il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto e rappresenta, quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione. - La decisione, rilevata la mancanza di speciali norme di legge, afferma che appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie del gestore del servizio telegrafico e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio medesimo.
Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 249 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente, in quanto - posto che, superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità, è venuta meno la possibilità di collegare le limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione, trattandosi dell'organizzazione di un pubblico servizio che, gestito in forma di monopolio, configura una forma di partecipazione dello Stato all'attività economica; che il rapporto tra Amministrazione delle poste ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali; che la progressiva assimilazione alla disciplina di diritto comune è ancor più accentuata nella prospettiva della trasformazione, già attuata, dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella, prevista ed in corso di realizzazione, di società per azioni (art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994; e art. 2, comma 27, l. n. 662 del 1996), risultando così confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non più qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; che, pertanto, nella disciplina della responsabilità per inadempimento inerente ai servizi postali viene meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'Amministrazione, all'ente e alla società che li organizza e fornisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio, i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi; che, negli aspetti generali, i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, da analoghi servizi propri dell'attività bancaria; che i relativi contratti, pur nella loro particolare regolamentazione, non hanno caratteristiche tali da presentare elementi di differenziazione idonei a giustificare l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole inadempimento da parte dell'Amministrazione postale, in assenza di una disciplina speciale specificamente e ragionevolmente derogatoria; e che, in particolare, gli assegni postali localizzati costituiscono titoli di credito, per i quali è già verificata la provvista di fondi corrispondenti, da riscuotere solo presso l'ufficio postale di destinazione, e che, in ragione delle caratteristiche ad essi proprie, in caso di smarrimento o sottrazione prima del recapito al beneficiario, possono essere rinnovati subito dopo il periodo di validità dell'assegno - non rispecchia esigenze ancorate alla oggettiva configurazione ed organizzazione di questo servizio, e quindi al canone della ragionevolezza, la assoluta esclusione di qualsiasi responsabilità per il colpevole ed ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel rinnovo di tali titoli. - S. nn. 303/1988, 50/1992 e 74/1992. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 43 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
La disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, per cui la società concessionaria non incontra alcuna responsabilità per i servizi telefonici, fuori dei casi e nei limiti espressamente stabiliti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, e quindi, in particolare, per quanto riguarda l'elenco degli abbonati, - per i rapporti anteriori al nuovo regolamento approvato con D.M. 8 settembre 1988 - dall'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria in quanto fatti salvi dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156. Il rapporto che così si determina tra la legge e la fonte secondaria, consente lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilità del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 25 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
La natura contrattuale del rapporto tra utenti e Amministrazione postale non esclude la legittimità di limitazioni di responsabilità di quest'ultima in rapporto alla complessità tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi; nel caso di perdita totale di corrispondenze raccomandate, la previsione di un esiguo indennizzo in luogo della piena responsabilità dell'Amministrazione, si giustifica in correlazione al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione non include la garanzia per il trasporto di carta-valore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.). - S. n. 50/1992; v. anche S. n. 1104/1988, nonché (con riguardo alla perdita di posta raccomandata della Banca d'Italia) S. n. 303/1988.
Art. 3 cost. · Art. 43 cost. · Art. 113 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Il giudice istruttore civile non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale la cui soluzione è pregiudiziale alla decisione relativa all'ammissione di determinati mezzi di prova (prova testimoniale e consulenza tecnica) in ordine ai quali la competenza a emettere provvedimenti di carattere definitivo e riservata al collegio. (Inammissibilità, per difetto di legittimazione del giudice a quo, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 nelle parti in cui limitano le responsabilità del concessionariodel servizio telefonico per le interruzioni del servizio dovute a colpa del concessionario stesso, sollevata - in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. - dal giudice istruttore civile del Tribunale di Roma).
Art. 89 c.p. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
La conservazione dell'immunita` dell'Amministrazione delle Poste dalla responsabilita` per il risarcimento dei danni verso l'utenza non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale in cui il servizio postale - anziche` come bene patrimoniale dell'erario - si configura, secondo il criterio organizzativo impartito dal- l'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio. Tanto piu` ingiustificato si rivela il privilegio del- l'irresponsabilita` nel caso in cui il servizio di corrispondenza raccomandata e` dalla legge indicato obbligatoriamente - e non liberamente scelto ne` dai creditori (destinatari) ne` dalla Banca d'Italia (mittente) - come mezzo di trasmissione di titoli di credito commutanti debiti dello Stato; esso determina, infatti, una irrazionale disparita` di trattamento, poiche`, mentre il rapporto tra Banca d'Italia e creditore e` regolato dalla norma generale (art. 1218 cod.civ.), il rapporto tra Banca d'Italia e Amministrazione delle Poste e` invece regolato dalle norme speciali che, escludendo la responsabilita` dell'Amministrazione, finiscono per addossare alla Banca il rischio dell'operazione. Per contrasto con l'art. 3 Cost. sono, percio`, illegittimi gli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e` tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita` di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio postale non incorre in alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge: infatti, la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo presenta gravi lacune, tali da precludere il necessario controllo sulla rilevanza, e il rimettente non motiva in ordine alla perdurante rilevanza della questione, avente ad oggetto norma abrogata. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo v., citate, ex multis , ordinanze n. 441, 423 e 395/2008 e n. 251/2007. - Sulla manifesta inammissibilità di questione avente ad oggetto norma abrogata, in mancanza di adeguata motivazione in ordine alla perdurante rilevanza, v., citate, ordinanze n. 168/2007 e n. 300/2006.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che il gestore del servizio postale non incontra alcuna responsabilità per il mancato recapito di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata. Invero, l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 - cui l'art. 19 del d.lgs. n. 261 del 1999 fa rinvio per la disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio postale universale - è stato abrogato anteriormente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera dell'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ed il rimettente ha omesso ogni argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme impugnate ai fini della definizione del giudizio principale. - In senso analogo v., citata, ordinanza n. 300/2006.
Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto risultando una delle norme impugnate - l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 - abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale. > >- Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità di disposizione abrogata, citate ordinanze n. 144/2003 e n. 184/2002.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, censurato nella parte in cui prevede che l’Amministrazione postale ed i concessionari dei servizi non incontrano alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge, per l’asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione, a causa della lesione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, in quanto successivamente all’ordinanza di rimessione la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), denunciato - perché stabilirebbe una anacronistica situazione di privilegio e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento (artt. 2, 3 e 41 Cost.) - nella parte in cui esclude la responsabilità per il servizio postale di vaglia telegrafico e, in particolare, per l'ipotesi di grave ritardo nell'espletamento dello stesso servizio. L'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel contesto normativo nel quale si colloca, esclude la responsabilità dell'Amministrazione postale, diversamente da quanto ritiene il rimettente, soltanto quando siano osservate le norme che disciplinano il servizio di vaglia telegrafico, quali risultano dall'apposito regolamento e dalle istruzioni da esso richiamate; quando invece la mancata o ritardata consegna avvenga per cause imputabili all'Amministrazione, i termini previsti dalle istruzioni, cui rinvia il regolamento, assumono rilievo ai fini non solo del rimborso delle tasse, ma anche della responsabilità dell'Amministrazione; sicché se essa non rispetta le norme stabilite dal regolamento e dalle istruzioni non può essere liberata da responsabilità. Questa interpretazione, superando il contrasto con i parametri indicati per la verifica della legittimità costituzionale, deve essere preferita. - Cfr., sulla responsabilità dell'Amministrazione postale per il danno causato agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, tra regole di diritto comune e disciplina speciale, e sul superamento della concezione amministrativa del servizio postale, da ultimo, sent. n. 463/1997.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Deve ordinarsi la restituzione, al Tribunale di Reggio Calabria, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata con riferimento agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 Cost., per un nuovo esame della rilevanza alla luce del 'jus superveniens' (d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994). red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 43 cost. · Art. 97 cost.
Le norme che, esonerando l'Amministrazione da responsabilità piena, prevedono il pagamento di una mera indennità in caso di manomissione o mancato recapito della posta raccomandata, non violano il principio di eguaglianza, in quanto la natura contrattuale e fondamentalmente privatistica del rapporto tra Amministrazione e utenti non esclude la possibilità di una disciplina speciale limitativa dell'ordinaria responsabilità 'ex' art. 1218 cod. civ., in rapporto alla complessità tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi, ed in quanto l'esiguo ammontare dell'indennizzo (conforme, peraltro, alla convenzione postale universale) corrisponde al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione è quella di mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione della corrispondenza e non quella (estranea alla causa del contratto e consentita solo a rischio e pericolo dell'utente) di mezzo di trasporto di carte-valore a legittimazione nominale, alla cui garanzia è invece preordinato, verso adeguato corrispettivo, il servizio di assicurazione convenzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalità degli art. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). - V. S. n. 1104/1988; per il diverso caso in cui il mittente (Banca d'Italia) sia legalmente tenuta ad usare la forma della corrispondenza raccomandata, v. S. n. 303/1988.
Art. 3 cost. · Art. 113 cost. · Art. 28 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt.6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui limitano al solo pagamento dell'indennità di cui all'art. 28 del testo unico la responsabilità del Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i danni causati dal mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.; perché lo stesso giudice integri la delibazione sulla rilevanza di detta questione con riguardo alla (non esaminata) eccezione preliminare (formulata dal convenuto Ministero nel giudizio a quo) di intervenuta decadenza dell'azione, perché proposta oltre il termine di sei mesi previsto dagli artt. 91 e 96, lett. f, del d.P.R. n. 156 cit.. - S. n. 190/1984.
Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate è fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quò avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilità e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilità dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimità si dubita, in quanto limitative della responsabilità della pubblica amministrazione. Poiché tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perché integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilità della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennità stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimità costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non può essere proposta, e l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità).
Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 20 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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9 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2003 al 17 febbraio 2011.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 11 febbraio 2011, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 16/02/2011, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art6 · fonte del testo
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