Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1997

dal tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Vittorio

Macchioni e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1998, iscritta al

n. 68 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti del Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni per il risarcimento del danno

causato dal ritardato pagamento di un vaglia telegrafico, che sarebbe

stato recapitato diciassette giorni dopo la spedizione, con ordinanza

emessa il 6 giugno 1997 il tribunale di Roma ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte

in cui esclude la responsabilità per il servizio postale di vaglia

telegrafico e, in particolare, per l'ipotesi di grave ritardo

nell'espletamento dello stesso servizio.

La disposizione denunciata stabilisce che l'amministrazione non

incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta

e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente

stabiliti dalla legge.

Avendo le Poste - italiane ente succeduto all'amministrazione delle

poste, per effetto della trasformazione disposta dall'art. 6, comma

1, del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,

nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 - eccepito che, indipendentemente

dall'entità del ritardo, l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 esclude

ogni responsabilità, il tribunale di Roma, ritenendo di dover

applicare questa norma, reputa che essa stabilisca una anacronistica

situazione di privilegio e determini una ingiustificata disparità di

trattamento. Lo stesso giudice ricorda che è stata già dichiarata

la illegittimità costituzionale della stessa disposizione

denunciata: sia nella parte in cui essa stabiliva che

l'amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre

all'indennità di cui all'art. 28 dello stesso codice postale e delle

telecomunicazioni, in caso di perdita o di manomissione di

raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi

in commutazione di debiti dello Stato (sentenza n. 303 del 1988); sia

nella parte in cui disponeva che il concessionario del servizio

telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le

interruzioni del servizio dovute a sua colpa (sentenza n. 1104 del

1988) e per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati

(sentenza n. 456 del 1994).

La questione si porrebbe, ora, in termini analoghi per il servizio

postale di vaglia telegrafico. Anzi, la nuova qualificazione di ente

pubblico economico del gestore del servizio postale accentuerebbe il

carattere e l'impronta privatistica di tale servizio, che a maggior

ragione sarebbe da ritenere inconciliabile con limitazioni di

responsabilità non più giustificabili né logicamente sostenibili. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina della responsabilità per il servizio postale di vaglia

telegrafico. Il tribunale di Roma ritiene che l'art. 6 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, stabilendo che l'amministrazione non incontra

alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle

telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge,

escluda il risarcimento del danno determinato da grave ritardo

nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico e sia in

contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. - Nell'esaminare le disposizioni che limitano la

responsabilità dell'amministrazione delle poste per danni cagionati

agli utenti, la giurisprudenza costituzionale ha più volte

considerato superata la concezione amministrativa del servizio

postale, che consentiva di collegare le limitazioni di

responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità

dell'Amministrazione. In presenza di un servizio organizzato e

gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità,

il rapporto con gli utenti assume carattere contrattuale e perde le

connotazioni autoritative, venendo così progressivamente assimilato

alla disciplina di diritto comune.

Nella regolamentazione della responsabilità per il danno causato

agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, viene meno

il rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti

all'amministrazione, all'ente o alla società che li gestisce, mentre

diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche

proprie di ciascun servizio, che possono anche giustificare una

disciplina speciale che, nel rispetto della ragionevolezza, limiti,

senza escluderla del tutto, la responsabilità per l'esecuzione delle

prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi. In

base a questi criteri, per i servizi di bancoposta, che non si

discostano per struttura e funzione dagli analoghi servizi propri

dell'attività bancaria, si è ritenuta non giustificata l'esclusione

generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole

inadempimento da parte dell'amministrazione postale (sentenza n. 463

del 1997).

2.2. - Per quanto specificamente si riferisce alla disciplina della

responsabilità per grave ritardo nell'espletamento del servizio di

vaglia telegrafico, che è posta ad oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale, il codice postale e delle

telecomunicazioni (approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973)

attribuisce rilievo all'osservanza delle norme stabilite dal

regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta:

l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità quando il

pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato

con l'osservanza delle norme stabilite da tale regolamento (art.

102). È da intendere che il pagamento non riguardi solo la fase

terminale del servizio, consistente nella materiale consegna del

denaro al destinatario, ma comprenda anche la disciplina relativa a

quanto sia preordinato a tale consegna, giacché il pagamento ad una

persona e presso un ufficio designati dal mittente costituisce

l'oggetto stesso del servizio di vaglia postali (art. 104 dello

stesso codice postale). La responsabilità dell'Amministrazione è,

dunque, esclusa quando siano osservate le norme che disciplinano il

servizio, quali risultano dall'apposito regolamento e dalle

istruzioni da esso richiamate.

Il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e

delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con il

d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, stabilisce che i vaglia che dispongono

i pagamenti per telegrafo (art. 28, comma 5) siano recapitati ai

destinatari nei modi e nelle forme previsti dalle istruzioni (art.

48). Queste ultime, oltre che regolamentare le modalità di consegna

al destinatario del telegramma-avviso (art. 80), prevedono anche i

termini di consegna, i tempi e i mezzi di recapito (art. 121).

Quando la mancata o ritardata consegna avvenga per cause imputabili

all'amministrazione, i termini previsti dalle istruzioni, cui rinvia

il regolamento, assumono rilievo ai fini non solo del rimborso delle

tasse, ma anche della responsabilità dell'amministrazione, giacché

se essa non rispetta le norme stabilite dal regolamento e dalle

istruzioni non può essere liberata da responsabilità (art. 102 del

codice postale).

La disposizione denunciata, nel contesto normativo nel quale si

colloca, non esclude pertanto la responsabilità dell'Amministrazione

postale per il grave e colpevole ritardo nell'espletamento del

servizio di vaglia telegrafico. Essendo dunque possibile una

interpretazione che supera il contrasto con i parametri indicati per

la verifica della legittimità costituzionale, questa interpretazione

deve essere preferita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale

di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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