Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Quota esente

[2]((Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e' detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 e' detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/ degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non puo' eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/ 2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/ 1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non puo' eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/ 2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non puo' eccedere le lire 240.000 annue ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2, C/ 1 e B. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire. La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite. Per le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato)). 33

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 dicembre 1962, n. 1682

15

La L. 4 dicembre 1962, n. 1682 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che tale modifica ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 28 ottobre 1970, n. 801

33

La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 513/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 novembre 1990

    Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennità di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiché anche le indennità di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto già deciso riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.

    Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 877/1988

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1988

    L'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL ha caratteristiche comuni alla indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS per quanto concerne le finalità - consistenti nel contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente quando si estingue il rapporto di lavoro - e per quanto concerne il meccanismo contributivo, entrambe le indennità essendo erogate a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati da quest'ultimo e dal pubblico dipendente. Non trovano quindi giustificazione differenze di trattamento nell'assoggettamento dell'indennità all'imposta di R.M. e complementare. (In base a tale principio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL).

    Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 400/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 novembre 1987

    Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1963 al 3 dicembre 1970. 79 parole tolte, 211 parole aggiunte.

tolto: Dai redditi netti delle categorie B,aggiunto: Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 tolto: e C/2 delle persone fisiche aggiunto: degli artisti e dei professionisti e' detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 e' detratta una quota di lire tolto: 240 aggiunto: 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 tolto: tale detrazione si applica in aggiunto: si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga tolto: per un ammontareaggiunto: . Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/ degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non puo' eccedere l'ammontare di lire 240.000 tolto: ragguagliate ad anno. Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse aggiunto: annue ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/ 2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/ 1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non puo' eccedere tolto: l'ammontare indicato nel precedente comma ed e' imputata aggiunto: complessivamente le lire 360.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2tolto: , aggiunto: e C/1 tolto: e B. Iaggiunto: . Ove con i redditi di lavoro subordinato tolto: e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza, mobile se, aggiunto: di categoria C/ 2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati tolto: con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno. Sono altresi' esenti dalla impostaaggiunto: , non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non puo' eccedere le lire 240.000 annue ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2, C/ 1 e B. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire. tolto: Le disposizioni dei commi precedenti si applicano aggiunto: La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, … comunque costituite. Per le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tantoaggiunto: , in seguito alla cessazione del rapporto di lavoroaggiunto: , la quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 ottobre 1970, n. 801

    La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art89 · fonte del testo

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