Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) può lamentarsi, per palese insussistenza, la disparità di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennità di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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  • Ordinanza n. 207/1989

    Questione inammissibile
    20 aprile 1989

    Manifesta inammissibilità della questione perché non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nella ordinanza di remissione non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ( oggetto delle denunziate disposizioni degli artt. 85 e 87 del d. P.R. n. 645 del 1958) ma solo le modalità della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R. M. e complementare, regolate dagli artt. 89 e 140, non impugnati.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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  • Sentenza n. 43/1969

    Questione inammissibile
    21 marzo 1969

    Le commissioni per i tributi erariali sia distrettuali che provinciali avendo natura amministrativa, sia per la loro compagine e il loro funzionamento, sia perché resta ferma la competenza dell'A.G. per quanto attiene all'accertamento del debito, non sono legittimate a proporre questioni di legittimità costituzionale. (Principio ribadito in sentenza, di inammissibilità, di questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357 - concernenti addizionali comunali e provinciali, contributi di cura, imposta camerale, ecc. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como). Cfr.: sent. n. 10/1969.

    Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 178 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Classificazione dei redditi

tolto: Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono distinti nelle categorie seguenti: Cat. A. - Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse; Cat. B.- Redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate; Cat. C/1. - Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia; Cat. C/2. - Redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennita', assegni ed ogni altro emolumento, nonche' redditi alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili. Gli interessi percepiti da aziende ed istituti di credito o da altri soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 85

aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art85 · fonte del testo

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