Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) può lamentarsi, per palese insussistenza, la disparità di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennità di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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  • Sentenza n. 877/1988

    Illegittimità dichiarata
    26 luglio 1988

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quò in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalità di detti articoli.

    Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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  • Sentenza n. 43/1969

    Questione inammissibile
    21 marzo 1969

    Le commissioni per i tributi erariali sia distrettuali che provinciali avendo natura amministrativa, sia per la loro compagine e il loro funzionamento, sia perché resta ferma la competenza dell'A.G. per quanto attiene all'accertamento del debito, non sono legittimate a proporre questioni di legittimità costituzionale. (Principio ribadito in sentenza, di inammissibilità, di questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357 - concernenti addizionali comunali e provinciali, contributi di cura, imposta camerale, ecc. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como). Cfr.: sent. n. 10/1969.

    Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974. 315 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Aliquote

tolto: L'imposta si applica con le aliquote seguenti:

tolto: Categoria A........................... 22% Categoria B........................... 18% Categorie C/1 e C/2........................ 8%

tolto: Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/ 1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/ 1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/ degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/ 1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/ 1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non puo' applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/ 2, C/ 1 e B. L'aliquota e ridotta alla meta' sulle quote di reddito delle aziende ed istituti di credito che vengano destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 90

aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art90 · fonte del testo

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