Corte costituzionale

Sentenza n. 400/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo

comma, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), promossi con

n. 4 ordinanze emesse l'11 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Modena sui ricorsi proposti dall'Ufficio II.DD. di

Modena contro Lanna Isacco, Ciappetti Giuseppe, Fulginiti Francesco e

Tibis Bernardi Eleonora ed altri, rispettivamente iscritte ai nn.

616, 617, 618 e 619 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Modena ha

sollevato, con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, tutte in

data 11 marzo 1986, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo comma,

89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, nella parte in cui dispongono l'assoggettamento delle indennità

di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. all'imposta di ricchezza mobile

e a quella complementare, quale reddito di lavoro subordinato.

Nelle ordinanze di rimessione il giudice a quo svolge,

innanzitutto, argomentazioni volte a dimostrare la tempestività

delle domande di rimborso proposte dai ricorrenti alle Intendenze di

finanza e dei ricorsi aventi ad oggetto la restituzione delle imposte

di ricchezza mobile e complementare.

Si sottolinea, quindi, la rilevanza della questione sollevata

poiché, in base alle norme impugnate, le indennità di buonuscita

erogate dall'E.N.P.A.S. vanno assoggettate ad imposta di ricchezza

mobile e complementare e solo se esse siano dichiarate

incostituzionali le domande di rimborso potrebbero essere accolte. In

particolare si sottolinea che nessuna influenza sui giudizi a quibus

ha la l. 26 settembre 1985, n. 482, la quale ha modificato il

trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, ma è

inapplicabile alle indennità per le quali il diritto alla percezione

è insorto prima dell'1 gennaio 1984 e, comunque, non ha eliminato

l'imposizione sulle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.

Riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, nelle

ordinanze si prospetta la violazione, da parte delle norme impugnate

dell'art. 3 Cost. Esse avrebbero irragionevolmente sottoposto a

tassazione le indennità di buonuscita, mentre sino all'emanazione

della l. n. 482 del 1985 erano lasciate esenti da imposizione le

somme percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita.

Del pari irragionevolmente, esse tratterebbero in modo uguale ed

assoggetterebbero al medesimo criterio impositivo le indennità di

buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e le indennità di fine rapporto

erogate ai lavoratori privati, non ostante che le prime abbiano

natura previdenziale e siano alimentate anche da contributi versati

dagli aventi diritto, mentre le seconde hanno natura di retribuzione

differita e sono erogate interamente dai datori di lavoro.

Le norme impugnate, inoltre, secondo le ordinanze di rimessione,

violerebbero anche l'art. 38 Cost. in quanto, con il prelievo

dell'imposta su un'indennità corrisposta a fini previdenziali, una

parte di essa verrebbe illegittimamente distratta da tali fini.

Violerebbero, infine, anche l'art. 53 Cost., giacché la natura

previdenziale delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.

comporterebbe che esse non possano essere considerate reddito e non

possano costituire indice di capacità contributiva.

2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata.

Nell'atto di costituzione si afferma al riguardo che i profili

d'incostituzionalità prospettati nelle ordinanze di rimessione in

relazione agli artt. 38 e 53 Cost. sono già stati ritenuti non

fondati da questa Corte con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, con

riferimento alla normativa sull'IRPEF applicabile all'indennità di

buonuscita. Parimenti è stato ritenuto non fondato il profilo

riguardante il più favorevole trattamento fatto ai capitali

percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., connessa al

rilievo che le norme impugnate stabiliscono identici criteri di

tassazione per le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e

per le indennità di fine rapporto relative al lavoro privato, senza

tenere conto che solo per le prime gli aventi diritto versano

contributi, l'Avvocatura generale dello Stato nega che in proposito

possa pervenirsi alle stesse conclusioni della richiamata sentenza di

questa Corte. Infatti, l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del

1958 (nel testo modificato con l'art. 2 legge 4 dicembre 1962, n.

1682), non attiene, alle modalità di tassazione dell'indennità di

fine rapporto, limitandosi a prevederne l'assoggettamento all'imposta

mobiliare; l'ultimo comma dell'art. 89 del citato d.P.R. stabilisce

soltanto una esenzione assoluta per le indennità d'importo non

superiore a un milione di lire; l'ultimo comma dell'art. 140 del

d.P.R. n. 645 del 1958 concerne l'imposta complementare e cioè un

tributo la cui funzione e le cui caratteristiche non autorizzano ad

estendergli le considerazioni svolte circa la tassazione dei singoli

redditi da lavoro dipendente. Considerato in diritto

3. - La Corte è chiamata a decidere sulla legittimità

costituzionale degli artt. 87, primo comma (nel testo di cui alla l.

4 dicembre 1962, n. 1682), 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui dispongono

l'assoggettamento alle imposte di ricchezza mobile e complementare,

quali reddito di lavoro subordinato, delle indennità di buonuscita

corrisposte dall'E.N.P.A.S. Tali norme, secondo il giudice a quo,

contrasterebbero con l'art. 53 Cost., giacché la natura

previdenziale delle indennità di buonuscita comporterebbe che esse

non possano essere considerate reddito e costituire indice di

capacità contributiva. Contrasterebbero, inoltre, con l'art. 38

Cost. in quanto il prelievo d'imposta sulle indennità di buonuscita,

aventi finalità previdenziali, sottrarrebbe una parte di esse a tali

fini, in contrasto con la garanzia stabilita dalla su detta norma

costituzionale. Violerebbero, infine, anche l'art. 3 Cost. in primo

luogo sotto il profilo che irragionevolmente avrebbero sottoposto a

tassazione le indennità di buonuscita, mentre sino all'emanazione

della l. n. 482 del 1985 erano lasciate esenti da imposizione le

somme percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita;

in secondo luogo sotto il profilo che irragionevolmente trattavano in

modo uguale ed assoggettavano al medesimo criterio impositivo le

indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti

statali e le indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori

privati, non ostante che le prime abbiano natura previdenziale e

siano alimentate anche da contributi versati dagli aventi diritto,

mentre le seconde hanno natura di retribuzione differita e sono

erogate interamente dai datori di lavoro, senza che gli aventi

diritto versino alcun contributo.

4. - Va precisato che la normativa impugnata riguarda il sistema

d'imposizione diretta vigente prima dell'entrata in vigore della

riforma tributaria e dell'istituzione, con il d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, dell'I.R.P.E.F.

Il d.P.R. n. 645 del 1958, nel titolo V, agli artt. 81 e seguenti,

regolava l'imposta di ricchezza mobile, il cui presupposto era

costituito dalla produzione di un reddito netto, continuativo od

occasionale, derivante da capitale o lavoro, o dal concorso di

entrambi, ovvero da qualsiasi altra fonte, non assoggettabile ad

imposta fondiaria.

L'art. 87, primo comma, del d.P.R. nel testo di cui alla legge n.

168 del 1962, stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta

di R.M., (Cat. C/2: aliquota dell'8%) "le indennità di anzianità e

di previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato".

L'art. 89 prescriveva che per "le indennità di anzianità e di

previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del

rapporto di lavoro, la quota esente è di lire quarantamila per ogni

anno di servizio prestato".

Lo stesso d.P.R. n. 645 del 1958 nel titolo sesto, agli artt. 130

e seguenti, disciplinava l'imposta complementare progressiva sul

reddito complessivo, la quale, com'è noto colpiva il coacervo dei

redditi annualmente percepiti dalle persone fisiche, ancorché già

assoggettati alle altre imposte dirette. Ai fini di tale imposizione,

l'art. 140, ultimo comma, prevedeva che sulle indennità di

licenziamento, anzianità, previdenza e su ogni altra somma percepita

una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro,

l'imposta fosse "liquidata separatamente dagli altri redditi del

contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di

ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente della

indennità globale percepita, divisa per il numero degli anni di

servizio prestati".

Con la riforma tributaria si è proceduto, alla eliminazione delle

preesistenti imposte dirette a carattere reale, sostituendosi ad

esse, nonché alle imposte di ricchezza mobile e complementare,

l'I.R.P.E.F., alla quale sono stati assoggettati, in linea di

principio, tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti dalle

persone fisiche, con l'applicazione di aliquote progressive.

Anche nel nuovo sistema, peraltro, tutte le indennità dovute in

conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro furono sottoposte

a tassazione, prevedendosi agli articoli 12 e 14 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, la tassazione di esse separatamente dagli

altri redditi percepiti dal soggetto nello stesso anno e con

modalità particolari.

Essendo state prospettate alcune questioni di legittimità

costituzionale di tali ultime norme, alcune delle quali dalla stessa

Corte costituzionale come giudice a quo, il legislatore emanò la

legge 26 settembre 1985, n. 482. Con questa legge il trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto disposto dal d.P.R. n.

597 del 1973 (e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti

di assicurazione sulla vita) fu in parte modificato, con effetto

parzialmente retroattivo.

5. - Questa Corte ha già deciso, con sentenza 7 luglio 1986, n.

178, varie questioni di legittimità costituzionale - per molti

aspetti analoghe a quelle sollevate dalla Commissione tributaria di

Modena - relative all'assoggettamento ad I.R.P.E.F., previsto dal

d.P.R. n. 597 nel 1973 e dalla l. n. 482 del 1985, delle indennità

di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.

Con l'anzidetta decisione è stata dichiarata non fondata -

innanzitutto - la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2 e 4 della l. 26 settembre 1985, n. 482, sollevata sotto il

profilo che tali norme, considerando reddito le indennità di

buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. ed assoggettandole ad

imposizione fiscale, avrebbero violato gli artt. 38 e 53 Cost.,

poiché dette indennità hanno natura previdenziale e, pertanto, non

potrebbero essere assunte ad indice di capacità contributiva. In

proposito nella sentenza è sottolineato che per capacità

contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi

l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal

presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata,

presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di

ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il

controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o

irrazionalità. Sotto questo profilo, pertanto, secondo la citata

sentenza, pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia

previdenziale dall'art. 38 della Costituzione, l'allegata natura

previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.,

non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi

indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali, secondo

valutazioni che competono al legislatore.

Parimenti, con detta sentenza, si è ritenuta non fondata la

questione di legittimità cosituzionale della normativa dettata dai

suddetti articoli, sollevata sotto il profilo della violazione

dell'art. 3 Cost. in quanto le buonuscite erogate dall'E.N.P.A.S.

erano state assoggettate ad un diverso e meno favorevole trattamento

fiscale rispetto ai capitali percepiti in relazione a contratti di

assicurazione sulla vita. Al riguardo questa Corte ha rilevato che

trattasi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione

a fattispecie che presentano - al di là di alcune analogie -

elementi di differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini

del giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di

uguaglianza. Infatti, i capitali percepiti in base a contratti di

assicurazione sulla vita, lo sono in conseguenza di un atto

previdenziale volontario - il contratto il assicurazione - retto da

una particolare disciplina, caratterizzata dalla proporzionalità tra

premio e rischio e dall'essere il premio pagato dall'assicurato e il

rischio assunto dall'impresa assicuratrice, secondo una logica che

rapporta il capitale assicurato al premio pagato in base al calcolo

di probabilità dell'evento. Viceversa, le indennità di buonuscita

erogate dall'E.N.P.A.S. sono prestazioni previdenziali obbligatorie,

caratterizzate dall'automaticità e dalla mancanza di un rapporto

sinallagmatico tra contributi versati e indennità di buonuscita, non

essendo i primi rapportati ad un rischio, bensì alla retribuzione

del pubblico dipendente. Inoltre il fondo per le liquidazioni erogate

dall'E.N.P.A.S. è costituito da contributi erogati dallo Stato, con

obbligo di rivalsa

per una quota imputabile al pubblico dipendente. La diversità delle

situazioni legittima quindi il differente regime tributario e rientra

nella discrezionalità del legislatore prevedere per i premi

assicurativi e per i capitali percepiti in relazione a contratti di

assicurazione sulla vita, forme di totale o parziale esenzione

fiscale, quali mezzi d'incentivazione della previdenza volontaria,

secondo i propri indirizzi di politica legislativa.

Ingiustificata e, quindi, illegittima è stata invece ritenuta

dalla Corte la sottoposizione delle indennità di buonuscita erogate

dall'E.N.P.A.S. allo stesso trattamento tributario delle indennità

di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato,

tenuto conto che alla formazione dell'indennità di buonuscita

concorre il contributo del dipendente statale avente diritto. In

relazione a tale profilo d'incostituzionalità, con la suindicata

sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli

artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n.

482, "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da

assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla

percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del

d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla

data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a

carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del

contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza

dell'E.N.P.A.S.".

La circostanza che alle indennità erogate dall'E.N.P.A.S.

concorrano anche i contributi del pubblico dipendente, oltre che

dello Stato, è un elemento che conferisce ad esse struttura e

fisionomia differenziate, che dovevano essere congruamente valutate e

trattate dal punto di vista fiscale, tenendo conto, nella

determinazione dell'imponibile, dell'ammontare dei contributi

gravanti sul pubblico dipendente.

6. - Venendo all'esame delle questioni ora sottoposte alla Corte,

va osservato che le differenze sopra menzionate, esistenti tra le

imposte di ricchezza mobile e complementare (previste dal d.P.R. n.

645 del 1958) e l'I.R.P.E.F., che le ha sostituite nel nuovo sistema

tributario, non incidono sulla sostanziale identità delle questioni

in esame con quelle decise con la sentenza n. 178 del 1986. Infatti,

i profili d'incostituzionalità ora allegati attengono anch'essi

all'assoggettamento ad imposizione diretta delle indennità di

buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ed alla loro dedotta

intassabilità, in relazione agli artt. 38, 53 e 3 della

Costituzione. Le questioni prospettate, vanno perciò decise in base

ai principi affermati in detta sentenza.

Alla stregua di essi, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, nel testo di

cui alla l. n. 1682 del 1962, va dichiarata non fondata.

Come sopra si è visto, tale articolo dispone che, ai fini

dell'imposta di ricchezza mobile, "le indennità di anzianità e di

previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato". Secondo

le ordinanze di rimessione detta assimilazione contrasterebbe con gli

artt. 38, 53 e 3 della Costituzione, comportando l'assoggettamento

all'imposta di ricchezza mobile delle indennità di buonuscita

erogate dall'E.N.P.A.S., in quanto esse non costituirebbero reddito,

ma erogazioni con finalità previdenziali; sarebbero state fatte

oggetto di un trattamento fiscale ingiustificatamente diverso da

quello previsto per i capitali percepiti in relazione ai contratti di

assicurazione sulla vita; irragionevolmente sarebbero state

sottoposte allo stesso trattamento tributario previsto per le

indennità di fine rapporto dei lavoratori privati, senza tener conto

che gl'impiegati statali, a differenza di essi, alimentano con propri

contributi le indennità erogate dall'E.N.P.A.S.

Su quest'ultimo profilo va osservato che la doglianza non può

inficiare la norma in esame, attenendo non alla tassazione in sé, ai

fini dell'imposta di ricchezza mobile, delle indennità di

buonuscita, ma al meccanismo impositivo, che è regolato dall'art. 89

e di cui si dirà appresso.

Quanto agli altri profili, in conformità a quanto stabilito nella

sentenza n. 178 del 1986, va ritenuto che anche la percezione delle

indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. è, ai sensi

dell'art. 53 Cost., un indice rivelatore di ricchezza, idoneo a

giustificare un'imposizione fiscale, purché congrua e razionale.

Parimenti, pur tenendo conto della garanzia apprestata dall'art. 38

Cost., l'allegata natura previdenziale dell'indennità in questione

non ne esclude la tassabilità, al di là dei limiti indispensabili a

garantire l'assolvimento delle sue finalità previdenziali, secondo

valutazioni riservate al legislatore nei limiti delle razionalità.

A prescindere dall'indagine, omessa nelle ordinanze di rimessione,

su quale fosse il regime impositivo, durante il vigore del d.P.R. n.

645 del 1958, dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita, neppure è censurabile un più favorevole

trattamento eventualmente fatto a questi ultimi, trattandosi, come

già si è posto in rilievo, di somme dovute in base a titoli diversi

e non comparabili.

7. - Passando all'esame delle rimanenti questioni, riguardanti gli

artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del

1958, va sottolineato che tali articoli ineriscono - assieme alle

norme che determinano le aliquote - alle modalità di tassazione,

rispettivamente ai fini delle imposte di ricchezza mobile e

complementare, delle indennità di fine rapporto.

In relazione al particolare carattere di tali indennità essi

prevedevano taluni accorgimenti, connessi alla loro origine e

funzione.

Anche in relazione a tali norme vanno dichiarati non fondati i

profili di incostituzionalità vòlti a contestare in radice la

tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.,

sotto il profilo che esse non costituirebbero reddito - data la loro

natura previdenziale - e avrebbero avuto, irrazionalmente, un

trattamento tributario deteriore rispetto a quello previsto per i

capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla

vita.

Fondata è, invece, nei limiti che si diranno, l'eccezione

d'incostituzionalità prospettata sotto il profilo che le indennità

di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. non potevano essere sottoposte

allo stesso trattamento tributario previsto per le indennità di fine

rapporto dei lavoratori privati.

Invero, a norma dell'art. 15 del D.lgs.lgt. C.P.S. 5 agosto 1947,

n. 778, all'Opera di previdenza dell'E.N.P.A.S. veniva versato un

contributo del 4%, ripartito in parti uguali tra Amministrazione e

personale, così come stabilito dall'art. 20 del D.lgs.lgt. 21

novembre 1945, n. 722. In seguito, l'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965,

n. 759 elevò, dall'1 marzo 1966, il contributo dovuto al fondo di

previdenza al 5,10% di cui il 2,50% a carico dell'iscritto e la parte

restante a carico dell'Amministrazione, stabilendo che, a partire

dall'1 gennaio 1968, ogni due anni, il contributo fosse maggiorato, a

carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50% fino a

raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10%. Ulteriori modifiche di

tali disposizioni - ma sempre con la previsione di una contribuzione

del 2,50% della base imponibile da parte del dipendente - furono poi

introdotte dall'art. 37 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'art. 18

della l. 20 marzo 1980, n. 75. Ne deriva che, essendo le indennità

di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. alimentate, in parte, da

contributi dei dipendenti statali, anche in riferimento agli artt.

89, ultimo comma, e 140 del d.P.R. n. 645 del 1958, vale la

considerazione (cfr. la più volte citata sentenza n. 178 del 1986)

secondo la quale, per la parte afferente in via virtuale a tali

contribuzioni, dette indennità non possono essere considerate

reddito e non potevano essere, quindi, sottoposte ad imposizione ai

fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare. La loro

tassazione, per quella parte, ha leso, infatti, il principio di

capacità contributiva, tenuto anche conto - come affermato da questa

Corte nella più volte citata sentenza n. 178 del 1986 - che l'art.

53, primo comma, Cost. va interpretato nel senso che a situazioni

uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e,

correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario

disuguale: cosicché il legislatore avrebbe potuto e potrebbe

legittimamente trattare in modo unitario il regime tributario

dell'indennità di fine rapporto, soltanto in assenza, tra le diverse

indennità, di sostanziali elementi di differenziazione. Viceversa,

la circostanza che le indennità erogate dall'E.N.P.A.S. siano

formate anche con contributi del pubblico dipendente, oltre che dello

Stato, è un elemento che conferisce ad esse struttura e fisionomia

differenziate, che dovevano essere congruamente valutate e trattate

dal punto di vista fiscale.

Con riguardo al contributo del lavoratore, deve, dunque, ritenersi

che, per ricondurre il sistema di tassazione stabilito dagli artt.

89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, al

rispetto dell'art. 53 Cost., è indispensabile che l'imponibile ivi

previsto sia preceduto anche dalla detrazione di una somma pari alla

percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto

esistente (alla data del collocamento a riposo) tra il contributo del

2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva

del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di

previdenza dell'E.N.P.A.S.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo

comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U.

delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono

che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche

una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita

corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a

riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico

dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale

obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 38 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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