Art. 140
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 8 novembre 1990
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 8 novembre 1990
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennità di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiché anche le indennità di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto già deciso riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.
Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette
L'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL ha caratteristiche comuni alla indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS per quanto concerne le finalità - consistenti nel contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente quando si estingue il rapporto di lavoro - e per quanto concerne il meccanismo contributivo, entrambe le indennità essendo erogate a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati da quest'ultimo e dal pubblico dipendente. Non trovano quindi giustificazione differenze di trattamento nell'assoggettamento dell'indennità all'imposta di R.M. e complementare. (In base a tale principio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL).
Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette
Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette
Manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988, 513/1990, 231/1991, nonché S. n. 50/1994. red.: G. Leo
Art. 53 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 16 t.u.i.r.
Questione concernente norme già dichiarate illegittime 'in parte qua'. - S. n. 400/1987.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette
È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 ultimo comma e 140, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. - Sent. n. 400/1987
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 38 cost.
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata, sotto il profilo dedotto, non fondata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta a diverso regime impositivo le indennità di fine rapporto erogate dall'E.N.P.A.S. e i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita. Sent. n. 400/1987
Art. 3 cost. · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 12 Testo unico imposte dirette · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Le norme che assoggettavano all'imposta complementare sul reddito l'indennita di anzianità ed il premio di fedeltà erogati dall'I.N.A. ai dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo prevedono un meccanismo di imposizione del tutto particolare, adeguato alle speciali caratteristiche delle indennità di fine rapporto, e la mancanza di oneri contributivi a carico dei lavoratori esclude la necessità di una correlativa, parziale esenzione dall'imposta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 53 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, comma primo, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). - v. massima precedente.
Art. 53 cost. · Art. 38 cost. · Art. 87 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinché riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennità di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacità contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennità) sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennità percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennità di fine rapporto erogate dall'INPS, nonché la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennità dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilità della indennità di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 non consentisse di tassare tale indennità e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi, in quanto con la legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia è stata mutata in molti aspetti, con effetto parzialmente retroattivo e tutto il meccanismo di tassazione delle indennità dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale non trovano più nella nuova legislazione tutti gli agganciamenti posti in luce nelle ordinanze di rimessione, cosicché occorre procedere ad un riesame della rilevanza.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1988 al 8 novembre 1990.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 15 ottobre - 2 novembre 1990, n. 513 (in G.U. 1a s.s. 07/11/1990, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art140 · fonte del testo
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