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[1]Quota esente

[2]Dai redditi netti delle categorie B, C/1 e C/2 delle persone fisiche e' detratta una quota di lire 240.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 tale detrazione si applica in ciascun periodo di paga per un ammontare di lire 240.000 ragguagliate ad anno. Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la quota esente non puo' eccedere l'ammontare indicato nel precedente comma ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi delle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite. Per le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro la quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 6 gennaio 1963

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 513/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 novembre 1990

    Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennità di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiché anche le indennità di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto già deciso riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.

    Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 877/1988

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1988

    L'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL ha caratteristiche comuni alla indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS per quanto concerne le finalità - consistenti nel contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente quando si estingue il rapporto di lavoro - e per quanto concerne il meccanismo contributivo, entrambe le indennità essendo erogate a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati da quest'ultimo e dal pubblico dipendente. Non trovano quindi giustificazione differenze di trattamento nell'assoggettamento dell'indennità all'imposta di R.M. e complementare. (In base a tale principio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL).

    Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 400/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 novembre 1987

    Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art89 · fonte del testo

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