Art. 89
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[1]Quota esente
[2]Dai redditi netti delle categorie B, C/1 e C/2 delle persone fisiche e' detratta una quota di lire 240.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 tale detrazione si applica in ciascun periodo di paga per un ammontare di lire 240.000 ragguagliate ad anno. Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la quota esente non puo' eccedere l'ammontare indicato nel precedente comma ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi delle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite. Per le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro la quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 6 gennaio 1963
