Art. 131
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 22 luglio 1976
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 22 luglio 1976
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, in quanto la Corte con sent. n. 179 del 1976 si è già pronunciata su identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 33 cost. · Art. 53 cost.
dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con a…
Art. 131 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 2 Testo unico imposte dirette
Non è ammissibile, perché non rilevante ai fini della decisione della causa pendente davanti al giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede che ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito i redditi della moglie si cumulano con quelli marito, questione sollevata limitatamente all'art. 29 della Costituzione e non pure in riferimento agli artt. 3, 31, 53 della stessa Carta che pure in ipotesi, avrebbe potuto legittimare il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata.
Art. 29 cost. · Art. 131 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 22 luglio 1976.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui e' applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art131 · fonte del testo
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