Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale

a) degli artt. 84 lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130, 136, 137

secondo comma, 139, 173, 174, 176, 288 lett. c, del testo unico delle

leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645;

b) degli artt. 31, primo, secondo e terzo comma, e 45 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni);

c) degli artt. 12, 14, 32 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269

(legge del registro);

d) dell'art. 2, ultimo comma, in relazione all'art. 1, primo comma,

lett. a, della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni di

natura non penale in materia tributaria);

e) degli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, della legge 5

gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n.

25, sulla perequazione tributaria);

f) dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (nuovi

provvedimenti in materia di imposta di registro);

g) dell'art. 11, ultimo comma, del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90

(modifiche alle imposte sulle successioni e donazioni);

h) della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per

l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale

sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili

urbani); promossi con le ordinanze emesse:

1) l'11 gennaio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Milano sul ricorso della società Distillerie italiane (reg. ord. n.

107/67 - Gazz. Uff. 8 luglio 1967, n. 170);

2) il 30 settembre 1967 dalla Commissione distrettuale delle

imposte di Tricarico sul ricorso di Biscaglia Mario (reg. ord. n.

255/67 - Gazz. Uff. 23 dicembre 1967, n. 321);

3) il 23 gennaio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte

di Varese sul ricorso di Minici Ippolito (reg. Ord. n. 52/68 - Gazz.

Uff. 18 maggio 1968, n. 127);

4) il 1 marzo 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di

Lecce sul ricorso di Serafini Anna Maria (reg. ord. n. 111/68 - Gazz.

Uff. 10 agosto 1968, n. 203);

5) il 31 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Modena sul ricorso di Manzini Silvana (reg. Ord. n. 142/68 - Gazz. Uff.

31 agosto 1968, n. 222);

6) l'11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Bari sul ricorso di Lamberti Cesare (reg. ord. n. 152/68 - Gazz. Uff.

14 settembre 1968, n. 235);

7) il 15 luglio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte

di Vasto sui ricorsi della società Industria paste alimentari (reg.

ord. nn. 189 e 190/68 - Gazz. Uff. 12 ottobre 1968, n. 261);

8) il 18 aprile 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Bari sul ricorso di Minervini Maddalena (reg. ord. n. 227/68 - Gazz.

Uff. 30 novembre 1968, n. 305);

9) l'11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Bari sul ricorso di Milella Antonia e Teresa (reg. ord. n. 244/68 -

Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 6);

10) il 9 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Bari sul ricorso di Alfonso Filomena (reg. ord. n. 282/68 - Gazz. Uff.

12 febbraio 1969, n. 38);

11) il 9 ottobre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte

di Milano sul ricorso di Poggi Caterina ed il 16 marzo 1967 dalla

Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Bonomo

Vincenzo (reg. ord. nn. 6 e 16/69 - Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n.

52);

12) il 5 novembre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte

di San Severo sul ricorso di Gervasio Franco ed Ennio, il 2 marzo e il

20 aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sui

ricorsi di Garzone Vito Michele e di Quaranta Stefano ed altri (reg.

ord. nn. 22, 29 e 30/69 - Gazz. Uff. 12 marzo 1969, n. 66);

13) il 19 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte

di Milano sul ricorso di Emanueli Corinna (reg. ord. n. 52/69 - Gazz.

Uff. 26 marzo 1969, n. 78);

14) il 9 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte

di Rieti sul ricorso di Iacuitto Alfredo (reg. ord. n. 85/69 - Gazz.

Uff. 2 aprile 1969, n. 85);

15) il 13 maggio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte

di Udine sui ricorsi di Calligaris Mario (reg. Ord. nn. 270 e 271/69 -

Gazz. Uff. 16 luglio 1969, n. 179);

16) il 14 marzo 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di

Gorizia sul ricorso dell'INAIL (reg. ord. n. 173/70 - Gazz. Uff. 10

giugno 1970, n. 143).

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte da

Commissioni per i tributi erariali, e quindi i giudizi con esse

promossi possono essere riuniti;

che le questioni sollevate hanno ad oggetto disposizioni:

a) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e precisamente: l'art. 84, lett. g,

denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; l'art.

87, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; gli artt. 89 e

127, denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 109,

denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 109, lett. c,

denunciato in riferimento all'art. 53 Cost.; l'art. 136, denunciato in

riferimento agli artt. 76 e 53 Cost.; l'art. 137, secondo comma,

denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 176,

denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. ed inoltre agli

artt. 3 e 53, comma primo, Cost.; l'art. 288, lett. c, denunciato in

riferimento all'art. 76 Cost.; gli artt. 126,130,139,173 e 174,

denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost.;

b) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Legge tributaria sulle

successioni, e precisamente: l'art. 31, primo, secondo e terzo comma,

denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 45,

denunciato in riferimento all 'art. 3 Cost.;

c) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - Legge del registro, e

precisamente: gli artt. 12, 14,32 e 55, denunciati in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

d) della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - Condono di sanzioni di

natura non penale in materia tributaria, e precisamente: l'art. 2,

ultimo comma, in relazione all'art. 1, primo comma, lett. a, denunciato

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

e) della legge 5 gennaio 1956, n. 1 - Norme integrative della legge

11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e precisamente:

gli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, denunciati in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost.;

f) del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 - Nuovi provvedimenti in

materia di imposta di registro, e precisamente: l'art. 4, denunciato in

riferimento all'art. 3 Cost.;

g) del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 - Modifiche alle imposte sulle

successioni e sulle donazioni, e precisamente: l'art. 11, ultimo comma,

denunciato in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

h) della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - Nuove disposizioni per

l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale

sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili

urbani, impugnata "laddove impone la corresponsione dell'imposta per

tutto il periodo della durata contrattuale nonostante la successiva

risoluzione per qualsi voglia causa e la correlativa corresponsione di

nuova imposta per altro rapporto contrattuale di locazione", in

riferimento all'art. 53 Cost.; che innanzi a questa Corte si son

costituiti la società anonima Industria paste alimentari (S.A.I.P.A.),

rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Paolucci e Carmelo Pepe;

la signora Serafini Anna Maria, rappresentata e difesa dal l'avv. Lucio

Pansini e dall'avv. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli; l'avv. Ippolito

Minici, in proprio; e l'Amministrazione delle finanze, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed è altresì intervenuto, anche a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Considerato che con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa

Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali

costituiscano organi giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 del 1969 e con

altre successive (da ultimo sent. 20 marzo 1969, n. 50) le questioni di

costituzionalità di leggi sollevate da Commissioni provinciali e

distrettuali per le imposte dirette ed indirette, sono state dichiarate

inammissibili "per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della

legge costituzionale n. 1 del 1948";

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi

non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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