Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) può lamentarsi, per palese insussistenza, la disparità di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennità di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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  • Ordinanza n. 207/1989

    Questione inammissibile
    20 aprile 1989

    Manifesta inammissibilità della questione perché non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nella ordinanza di remissione non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ( oggetto delle denunziate disposizioni degli artt. 85 e 87 del d. P.R. n. 645 del 1958) ma solo le modalità della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R. M. e complementare, regolate dagli artt. 89 e 140, non impugnati.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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  • Sentenza n. 877/1988

    Illegittimità dichiarata
    26 luglio 1988

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quò in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalità di detti articoli.

    Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1963 al 1 gennaio 1974. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Redditi del lavoro subordinatoaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 87

tolto: Il reddito del lavoro subordinato e' costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato. Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga, al termine di un ciclo lavorativo comprendente piu' periodi di paga. Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorche' commisurati alle retribuzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art87 · fonte del testo

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