Art. 87
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) può lamentarsi, per palese insussistenza, la disparità di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennità di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette
Manifesta inammissibilità della questione perché non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nella ordinanza di remissione non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ( oggetto delle denunziate disposizioni degli artt. 85 e 87 del d. P.R. n. 645 del 1958) ma solo le modalità della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R. M. e complementare, regolate dagli artt. 89 e 140, non impugnati.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quò in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalità di detti articoli.
Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette
Le norme che assoggettavano all'imposta complementare sul reddito l'indennita di anzianità ed il premio di fedeltà erogati dall'I.N.A. ai dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo prevedono un meccanismo di imposizione del tutto particolare, adeguato alle speciali caratteristiche delle indennità di fine rapporto, e la mancanza di oneri contributivi a carico dei lavoratori esclude la necessità di una correlativa, parziale esenzione dall'imposta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 53 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, comma primo, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). - v. massima precedente.
Art. 53 cost. · Art. 38 cost. · Art. 87 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette
Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinché riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennità di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacità contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennità) sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennità percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennità di fine rapporto erogate dall'INPS, nonché la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennità dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilità della indennità di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 non consentisse di tassare tale indennità e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi, in quanto con la legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia è stata mutata in molti aspetti, con effetto parzialmente retroattivo e tutto il meccanismo di tassazione delle indennità dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale non trovano più nella nuova legislazione tutti gli agganciamenti posti in luce nelle ordinanze di rimessione, cosicché occorre procedere ad un riesame della rilevanza.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1963 al 1 gennaio 1974. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Redditi del lavoro subordinatoaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 87
tolto: Il reddito del lavoro subordinato e' costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato. Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga, al termine di un ciclo lavorativo comprendente piu' periodi di paga. Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorche' commisurati alle retribuzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art87 · fonte del testo
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