Art. 139
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 22 luglio 1976
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 22 luglio 1976
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con a…
Art. 131 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 2 Testo unico imposte dirette
L'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi con il criterio della progressività, dall'altro esclude che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del tutto. Non è quindi esatto che l'art. 53 Cost. esiga che ad ogni reddito, indipendentemente dalla sua entità, debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. D'altra parte il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma secondo, Cost., al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale, presuppone (fra l'altro) che a nessuno l'imposizione fiscale tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo. Non contrastano, quindi, ed anzi trovano fondamento, in tali principi gli artt. 130 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (e successive modifiche), in virtù dei quali i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila sono esenti dall'imposta complementare e l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza tra il reddito complessivo e le lire 960 mila. Ed è perciò infondata la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa ingiustificata disparità di trattamento a scapito dei contribuenti percettori di redditi di poco o di molto superiori a tale cifra.
Art. 53 cost. · Art. 130 Testo unico imposte dirette · Art. 138 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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6 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 22 luglio 1976.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui e' applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art139 · fonte del testo
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