Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/1984

Altra decisione · depositata il 20/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 597/1973
  • art. 12d.P.R. 597/1973
  • art. 14d.P.R. 597/1973
  • art. 46d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,

lett. e), 14, 46, comma secondo, 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche); art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina

delle agevolazioni tributarie); artt. 85, 87 e 89, u.c. e 140, u.c.,

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle

imposte dirette) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1981 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Napoli sui ricorsi riuniti di Aliotta

Empedocle, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Treviso sul ricorso di Moscatelli Michele, iscritta al n.

448 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 310 dell'anno 1982;

3) otto ordinanze emesse il 31 marzo, 12 e 19 maggio 1982 dalla

Commissione tributaria di 1 grado di Torino sui ricorsi di Severini

Federico, Idda Pietro, Menicucci Elio, Sartirana Giovanni, Di Mauro

Salvatore, Rolle Elio, Lovera di Maria Luigi e Baldi Elio, iscritte ai

nn. 786 a 793 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 94, 101 e 108 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 5 giugno 1982 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Ragusa sui ricorsi riuniti di Vasta Rosario ed altri,

iscritta al n. 930 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Rieti sul ricorso di Parrelli Ettore, iscritta al n. 281

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 dell'anno 1983;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio La porta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e

46, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; degli

artt. 85, 87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645 (mantenuti in vigore dall'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le

indennità percepite entro il 30 dicembre 1973); dell'art. 34 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e

76 della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione prospettano tale contrasto in

quanto: dette norme prevedono la tassabilità delle indennità di

buonuscita erogate dall'ENPAS ai dipendenti statali, mentre la legge di

delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non avrebbe consentito tale

tassazione, avendo dette indennità carattere previdenziale; le

indennità di buonuscita suddette non costituirebbero reddito e non

sarebbero, data la loro natura previdenziale, indice di capacità

contributiva; vi sarebbe una irragionevole differenza di trattamento

rispetto ai sussidi corrisposti dallo Stato a titolo assistenziale ed

ai capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla

vita, i quali sono esenti da imposizione, nonché tra dipendenti

statali e dipendenti privati, i quali percepirebbero l'indennità di

anzianità senza avere versato alcuna somma;

che i giudizi promossi dai giudici a quibus vanno riuniti, vertendo

su questioni analoghe;

considerato che il giudizio sul rispetto dei principi di capacità

contributiva e di eguaglianza tributaria, cui fanno richiamo tutte le

ordinanze in esame, non può essere nella specie compiutamente svolto

limitandosi a verificare se le entrate di cui si discute siano

costituzionalmente assoggettabili ad imposizione tributaria, ma

richiede che la Corte valuti in concreto le forme ed i criteri

dell'imposizione medesima;

che il censurato art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973 non

determina direttamente il sistema di tassazione riguardante le

indennità di fine rapporto, la definizione del quale si trova invece

negli artt. 13 e 14;

che il solo art. 14 è stato specificamente impugnato dalle

commissioni tributarie di Ragusa (ord. n. 930 del 1982) e di Rieti

(ord. n. 281 del 1983), mentre nessuna delle ordinanze di rimessione ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale attinenti

all'articolo 13;

che la soluzione dei problemi concernenti la imposizione suddetta

con riferimento ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza

tributaria, non può essere data dalla Corte senza investire l'art. 13,

nella parte in cui concerne le indennità considerate dall'art. 12,

lett. e);

che la disciplina stabilita dall'art. 13 suscita dubbi di

legittimità costituzionale, poiché non tiene adeguato conto delle

caratteristiche proprie delle indennità in discussione, non prende in

considerazione l'arco di tempo in cui sono andati maturando i diritti

alle indennità medesime né d'altra parte, sembra trovare - a questi

effetti - congruo correttivo nelle previsioni dell'art. 14;

che, dunque, si presenta rilevante e non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n.

597 del 1973, nella parte in cui concerne le indennità considerate

nell'art. 12, lett. e), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53,

primo comma, della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione dinanzi a sé della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche"), nella parte in cui concerne le indennità

considerate nell'art. 12, lett. e), in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio dei giudizi riuniti di cui alle ordinanze

indicate in epigrafe, affinché siano trattati congiuntamente alla

questione di cui al numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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