Art. 207
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[1]Opposizione di terzi
[2]L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione non puo' essere proposta:
- a)quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
- b)dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote, con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;
- c)dalle persone i cui redditi, ai fini dell'accertamento relativo all'imposta complementare per la quale si procede, siano stati cumulati con quelli del contribuente iscritto a ruolo.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
