Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1971 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett.

a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dal

pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Abbaticola

Ernesto e la Banca agricola di Matino, iscritta al n. 32 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento di opposizione promosso da Abbaticola avv. Ernesto

avverso l'esecuzione mobiliare iniziata dall'Esattoria del Comune di

Nardò sui mobili di arredamento della casa di Saracino Luigi per tasse

e imposte dovute da questo ultimo, l'opponente asseriva di avere

acquistato, attraverso una precedente asta esattoriale a carico del

Saracino stesso, i mobili sottoposti ad esecuzione, e di averglieli

successivamente locati.

Il pretore di Nardò, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 lett.

a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte

dirette), osservando che la impugnata norma esclude l'opposizione di

terzo all'esecuzione, quando i mobili esistenti nella casa di

abitazione del contribuente, sui quali si pretenda aver diritto, "

hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico

del medesimo debitore". Tale disposizione, in base alla quale dovrebbe

respingersi l'opposizione nella specie, sarebbe infatti in contrasto

anzitutto con l'art. 113 della Costituzione perché priverebbe di ogni

tutela giurisdizionale il diritto di proprietà del terzo, e ciò

persino nel caso in cui i beni liquidati siano stati sottoposti a

precedente vendita esattoriale senza che il terzo ne abbia avuto

conoscenza ed abbia così potuto premunirsi, evitando l'affidamento

alla stessa persona espropriata dall'esattore.

L'esclusione in esame inoltre si risolverebbe in una vera e propria

privazione del terzo del suo diritto di proprietà senza possibilità

di indennizzo, e per ciò dovrebbe altresì lamentarsi la violazione

dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. D'altra

parte la giurisprudenza della Corte con cui furono a suo tempo definite

questioni analoghe concernenti la legittimità di altre norme del t.u.

in esame, finirebbe col confortare le dette conclusioni, poiché il

rigetto delle questioni stesse sarebbe stato, in sostanza, giustificato

con il riconoscimento che il diritto di proprietà di determinate

categorie di soggetti esclusi dall'opposizione gode pur sempre della

garanzia giurisdizionale ai sensi dell'art. 209, ultimo comma, dello

stesso t.u., oltre che della difesa amministrativa davanti

all'Intendenza di finanza, prevista dall'art. 208 precedente, mentre

nell'attuale fattispecie mancherebbero anche tali garanzie.

Non vi è stata costituzione di parte. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità dell'art. 207 lettera a del

sopracitato testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte

dirette, viene proposta, con l'ordinanza del pretore di Nardò, sotto

duplice profilo. Si assume, in primo luogo, che l'esclusione della

proponibilità di opposizione di terzo "quando i mobili esistenti nella

casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto,

hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico

del medesimo debitore" verrebbe a privare il terzo della tutela

giurisdizionale, garantita dall'art. 113 della Costituzione: ed in

secondo luogo, si assume che il terzo verrebbe così ad essere posto

nella condizione di subire una espropriazione dei beni di sua

proprietà, senza ricevere alcun indennizzo, in contrasto con l'art. 42

della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 207 lettera a del vigente testo unico sopraindicato (uguale

disposizione trovavasi inserita nel precedente testo unico per effetto

dell'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 242) risulta dettato, come

spiega la relazione ministeriale, dalla finalità di salvaguardare i

diritti dell'Erario, nella riscossione dei tributi, contro possibili

frodi, facili ad attuarsi se all'aggiudicazione, in precedente asta

esattoriale di beni pignorati, facciano seguito, da parte del terzo

aggiudicatario, atti di disposizione dei beni stessi, che consentano al

contribuente esecutato di continuare a possederli nella propria casa di

abitazione.

Perciò occorre che l'aggiudicatario, se vuol salvare a sé quei

beni, li asporti dalla casa del debitore.

Il riferimento alla localizzazione del bene nella casa del

debitore, di cui all'art. 207 lettera a, s'inquadra, sia nel sistema

generale del diritto comune (dove, in materia di privilegi su mobili,

la localizzazione assume rilievo condizionante - artt. 2756-2760,

2761-2764 codice civile - oltre che in materia di opposizione

all'esecuzione da parte della moglie del debitore - art. 622 codice

procedura civile) sia nel sistema del diritto tributario (uguale

posizione è indicata nella lettera b dello stesso art. 207 t.u.).

Le ragioni, particolari e sistematiche, della disposizione

conducono ad escluderne il denunciato contrasto con gli articoli 113 e

42 della Costituzione.

3. - L'art. 113 non è violato perché il diritto a tutela

giurisdizionale contro atti della pubblica Amministrazione non risulta

eluso in conseguenza della prospettata situazione.

Quanto dispone il testo unico attiene alla disciplina sostanziale

del rapporto di imposta. Pertanto (come questa Corte ha ritenuto con

sentenza n. 129 del 1968 in relazione alla lettera b dello stesso art.

207) se, allo scopo di garantire la realizzazione di un credito

fiscale, la legge ha operato sul diritto soggettivo relativo al bene

sottoposto ad esecuzione esattoriale, non può essere invocata, per

contrastarne la legittimità, una tutela giurisdizionale che superi i

limiti posti dal diritto sostanziale.

Nemmeno sussiste alcuna violazione dell'art. 42, secondo e terzo

comma, della Costituzione.

L'ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale,

accompagnata ad indennizzo, è estranea a quella di una assicurata

sottoposizione del bene ad esecuzione forzata, in relazione al sistema

delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria (sentenze nn.

42 e 93 del 1964).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207 lettera a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico

sulle imposte dirette) sollevata con ordinanza del pretore di Nardò

del 18 dicembre 1968 in riferimento agli artt. 113 e 42, secondo e

terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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