Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1968 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,

del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1967 dal

pretore di Viareggio nel procedimento di esecuzione vertente tra

l'Esattoria comunale di Viareggio e Pallesi Emma, iscritta al n. 201

del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 271 del 24 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione

del Giudice Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo promosso da

Pallesi Emma, madre dell'esecutato Ongini Paolo, nei confronti

dell'Esattoria comunale di Viareggio, il pretore di quella città, con

ordinanza del 1 marzo 1967, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) in relazione al combinato

disposto degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, ritenendo la

questione rilevante e non manifestamente infondata.

Si assume nell'ordinanza che, sebbene il principio di eguaglianza

debba ritenersi rispettato se norme diverse regolano situazioni

diverse, non potrebbe, tuttavia, il legislatore dettare norme

differenti in relazione alle sole condizioni personali dei cittadini,

in tema di facoltà di agire in giudizio, dato che questa facoltà è

riconosciuta a "tutti e sempre", rispettivamente dagli artt. 24 e 113

della Costituzione.

Il pretore afferma di rendersi conto che la norma denunciata è

preordinata al soddisfacimento di apprezzabili esigenze di sana

amministrazione e di difesa dell'interesse pubblico contro possibili

fraudolenti simulazioni dei debitori di imposta, ma soggiunge che tali

ragioni di politica legislativa non sono sufficenti a sottrarre la

disposizione al sindacato di legittimità costituzionale.

A riguardo rileva che "nel campo dei diritti privati" la legge ha

adottato la limitazione dei mezzi di prova, con l'art. 621 del Codice

di procedura civile, la cui norma discriminatoria troverebbe legittimo

fondamento nell'art. 3 della Costituzione, analogamente a quella

posta, nella materia fiscale, dalle lett. a e c dell'art. 207 del

citato T.U., relativa all'impugnabilità dell'opposizione di terzo, per

la particolare situazione dei beni assoggettati all'esecuzione (lett.

a) e per il particolare rapporto preesistente fra il terzo ed il fisco

(lett. c).

Secondo il pretore accade, invece, in conseguenza dell'applicazione

della norma denunciata che, ove due beni mobili pignorati per

esecuzione fiscale nella casa del debitore di imposta siano rivendicati

l'uno da un terzo e l'altro da un prossimo congiunto del debitore,

soltanto al primo è accordata la tutela giurisdizionale del diritto di

proprietà, che è negata al secondo, in contrasto con le suindicate

norme costituzionali.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1967.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b

del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte

dirette), sollevata dal pretore di Viareggio, è stata già esaminata e

dichiarata non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, la cui violazione, unitamente a quella del

successivo art. 113, è stata posta a base delle attuali censure.

Per ciò che riguarda, pertanto, l'assunta violazione dei primi due

citati articoli della Carta costituzionale, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata, non avendo l'ordinanza di

rimessione addotto, né ravvisando la Corte argomenti che inducano ad

adottare, una diversa soluzione.

La sentenza n. 42 del 1964, escludendo la violazione del diritto di

difesa (art. 24 Cost.), ha aggiunto che la norma denunziata, in quanto

determina l'oggetto sul quale può essere esercitata l'azione esecutiva

dell'esattore, s'inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali

dell'obbligazione tributaria; ha natura sostanziale; trova la sua ratio

nella finalità - riaffermata dalla stessa ordinanza del pretore di

Viareggio - di evitare fraudolenti simulazioni dirette a sottrarsi al

pagamento delle imposte; ed ha il suo fondamento nel potere del

legislatore di determinare i limiti del diritto di proprietà.

Sulla base di tali criteri (ai quali si richiamano le ordinanze nn.

105 e 106 del 1964, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza

della questione anche sotto il profilo testé indicato), la sentenza n.

93 dello stesso anno ha ritenuto insussistente la violazione del

principio di eguaglianza, non considerando né arbitrario né

ingiustificato il fatto che la norma denunziata escluda che

all'esattore possa opporsi un diritto di proprietà su di un bene,

lasciato nella casa di abitazione dal debitore di imposta, da chi sia

con questo legato da un rapporto di parentela o di affinità entro il

terzo grado.

Tali argomenti hanno come comune presupposto la natura sostanziale

della disposizione denunziata, e, dal mometo che siffatta natura non è

contestata neppure nell'ordinanza di rimessione, sono sufficienti ad

escludere la fondatezza della questione anche con riferimento all'art.

113 della Costituzione.

Invero, se allo scopo di garantire la realizzazione coattiva di un

credito dell'Amministrazione finanziaria, la legge ha compresso un

diritto soggettivo inerente alla proprietà del bene, sottoposto alla

esecuzione esattoriale, non puo essere poi invocata avverso

quest'ultima una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal

diritto sostanziale.

Che poi la tutela prevista dall'art. 113 sussista nei limiti entro

i quali nella specie siano presenti delle posizioni giuridiche

soggettive ai sensi del diritto sostanziale, non può esser contestato,

né lo è stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D. P. R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta con ordinanza

del pretore di Viareggio 1 marzo 1967, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'anzidetta norma, proposta con la stessa ordinanza, in riferimento

all'art. 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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