Art. 207
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ap…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 619 c.p.c. · Art. 527 c.c.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986. F.to…
Art. 24 cost. · Art. 619 c.p.c. · Art. 52 Riscossione imposte sul reddito · Art. 207 Testo unico imposte dirette
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 "e norme connesse" T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della società Massimo del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sent. 67 del 1974) che i dubbi di costituzionalità degli artt. 206, 208, 209, 227, D.P.R. n. 645 del 1958, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 25, comma primo, e 102, comma primo, Cost. sono palesemente non fondati, in quanto l'esecuzione esattoriale è regolata come un procedimento nel quale si manifesta energicamente il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo per assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, interesse che giustifica la prevalenza della particolare procedura esecutiva esattoriale anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Tali considerazioni valgono anche per quanto concerne l'art. 207, lett. b) citato (sent. 107 del 1969), nonché per gli artt. 2, 24 e 29 Cost., che genericamente si assumono violati.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 29 cost.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, già dichiarata non fondata dalle sentenze n. 4 del 1973 e n. 13 del 1971 e riproposta dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
Non è fondata - in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 comma primo del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette), che dispone che nel procedimento di esecuzione esattoriale, l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. "deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto": anche se, ex art. 223 t.u. cit., il primo incanto può aver luogo dopo soli dieci giorni dal pignoramento. Invero, la relativa brevità del termine, entro cui può rimaner circoscritta l'opposizione del terzo, assolve ad esigenze di celerità ed efficienza, cui si informa il processo di esecuzione esattoriale nell'interesse fondamentale del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato; e, d'altra parte, neppure vulnera il diritto di difesa del terzo opponente, ove si consideri che, in ogni caso, è garantita al medesimo, ex art. 214 D.P.R. 1958 cit., la possibilità di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incanto: che, inoltre, per la tempestività dell'opposizione non è richiesta anche la notifica del ricorso all'esattore, essendo sufficiente la presentazione, nel termine, del ricorso stesso; che, infine, residua, comunque, per il terzo, il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civile.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 113 Cost., dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui stabilisce che non può essere proposta opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., quando i mobili esistenti nell'abitazione del contribuente, sui quali si pretende di avere diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore; questione già dichiarata infondata non solo in riferimento all'art. 113 Cost. ma anche rispetto agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost., con sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973.
Art. 113 cost. · Art. 619 c.p.c. · Art. 42 cost. · Art. 24 cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, non è fondata, così come proposta, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. Ed invero, detta norma del T.U., disponendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) non può essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non contrasta con l'art. 3 Cost. perché la particolare disciplina del procedimento di esecuzione fiscale è giustificata da ragioni di interesse generale e dalla finalità di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare possibili fraudolente collusioni. Ond'è che non può dirsi ingiustificato od irrazionale il diverso trattamento fatto per la opposizione di terzo al pignoramento di mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, e seconda che trattasi di procedimento esattoriale o procedimento comune.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 113 cost.
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO…
Art. 207 Testo unico imposte dirette
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera b, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con le ordinanze…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.
L'esclusione, a norma dell'art. 207 T.U. delle leggi sulle imposte dirette, della proponibilità dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, è stata dettata dalla finalità di salvaguardare i diritti dell'Erario alla riscossione dei tributi contro possibili frodi ed attiene, comunque, alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, avendo la legge operato direttamente sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale. E poiché non può invocarsi una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale, l'art. 113 Cost. non risulta violato nella specie, e la questione di legittimità costituzionale del citato art. 207 del T.U. sulle imposte dirette sollevata sotto tale profilo deve dichiararsi infondata.
Art. 113 cost. · Art. 42 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 5 luglio 1967 del tribunale di Ancona sulla legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma,…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.
Nell'escludere dall'opposizione all'esecuzione esattoriale il coniuge e parenti ed affini entro il terzo grado del debitore d'imposta relativamente ai beni esistenti nella casa di abitazione di quest'ultimo, la legge ha compresso il diritto soggettivo inerente alla proprietà di tali beni, sottoposti all'accertamento esattoriale. Non sussiste pertanto la violazione dell'art. 113 Cost., non potendo essere invocata una tutela che superi i limiti posti dal diritto sostanziale.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Frosinone. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella…
Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Soriano Calabro. Così deciso in Roma, in camera di consiglio,…
Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. b, 208 e 209 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novemb…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal Pretore di Avola con ordinanza del 15 febbraio 1963, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…
Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 207
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art207 · fonte del testo
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