Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207,

primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle

leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 10 e il 16 novembre 1970 dal pretore di Roma

nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Menichini Antonio,

Risuleo Irene e l'Esattoria comunale di Roma ed altri, iscritte ai nn.

115 e 116 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Fabozzi Aurora e l'Esattoria comunale

di Roma ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5

maggio 1971;

3) ordinanza emessa il 22 agosto 1971 dal pretore di Massa nel

procedimento civile vertente tra Pitanti Graziella e l'Esattoria

comunale di Massa ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del

1 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione dell'Esattoria comunale di Roma e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giuseppe Mesiano, per l'Esattoria comunale di Roma, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Del Greco, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile di opposizione di terzo ad

esecuzione, promosso da Risuleo Irene contro l'Esattoria comunale di

Roma e Baldini Clelia - e, successivamente, in altri analoghi

procedimenti instaurati da Menichini Antonio contro l'Esattoria e De

Stefano Antonio, e da Fabozzi Aurora contro l'Esattoria e Paolillo

Domenico - il pretore di Roma, con ordinanze rispettivamente emesse il

10 e il 16 novembre ed il 10 dicembre 1970, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondato, in relazione all'art. 24 della Costituzione,

il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma primo,

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette): il quale prescrive che la opposizione di terzo, nel

procedimento di esecuzione esattoriale, "deve essere proposta prima

della data fissata per il primo incanto".

Ha prospettato, invero, il giudice a quo - nella parte motiva delle

indicate ordinanze - il timore che, per effetto della norma denunziata,

risultasse del tutto aleatoria la tutela giurisdizionale dei diritti

del terzo.

E ciò per un triplice ordine di ragioni, che, rispettivamente

attengono:

a) alla brevità del termine, che può ridursi a 10 giorni dal

pignoramento (argomentando dall'art. 223 d.P.R. citato);

b) alla rilevante probabilità che il terzo non abbia tempestiva

notizia del pignoramento;

c) alle gravissime conseguenze dell'inutile decorso del termine, in

quanto il terzo decaduto dal diritto di opposizione non potrebbe

neppure ricorrere all'Intendente di finanza, né agire contro

l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione (come desumesi dagli

artt. 208, primo comma, e 209, terzo comma, d.P.R. citato).

D'altra parte, sempre secondo il pretore, alle considerazioni sopra

esposte, altre ancora se ne affiancherebbero, ad ulteriormente fondare

il sospetto di illegittimità dell'art. 207 citato, ove di tale norma

si condividesse l'interpretazione più rigida:

secondo cui "prima della data fissata per il primo incanto"

l'opponente dovrebbe non solo presentare il ricorso al giudice, ma

anche notificarlo all'esattore.

In tal caso, al termine perentorio stabilito dal giudice per la

notificazione (art. 619, secondo comma, c.p.c.), verrebbe, infatti, a

sovrapporsi un termine ancora più breve, autonomamente determinato

dall'Esattoria, in relazione alla data del primo incanto, e per lo più

sconosciuto al giudice ed al terzo.

Il che rappresenterebbe una vera e propria trappola, in cui rischia

di rimanere impigliato l'opponente di buona fede: venendo a dipendere,

la tempestività dell'opposizione, dal medesimo proposta, da un

elemento affatto estrinseco, quale la tempestiva o tardiva emanazione

del decreto da parte del pretore.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.

207, primo alinea, d.P.R. 1958, n. 645, è stata anche sollevata - in

un procedimento civile vertente tra Pitanti Graziella, l'Esattoria

comunale di Massa e Giannotti Bruna - dal pretore di Massa, con

ordinanza 22 agosto 1971.

In tale ultimo provvedimento il dubbio di legittimità della norma

in parola si svolge, peraltro, in più direzioni; inquantoché vengono

ipotizzate - accanto a quella dell'art. 24 - anche le violazioni degli

artt. 113 e 3 della Costituzione.

La prima, sotto il profilo della carenza di tutela giurisdizionale,

che verrebbe a configurarsi per il terzo, avverso un atto

amministrativo (pignoramento) di una pubblica autorità (tale

considerando l'Esattoria, quale organo della P.A.).

La seconda, per la "macroscopica diversità di trattamento"

riservata al terzo, che rivendichi la proprietà di beni mobili

aggrediti, a seconda che si versi in ipotesi di esecuzione esattoriale,

ovvero, invece, di esecuzione ordinaria: essendo inibita nella prima -

ed in questa soltanto - la facoltà, per l'interessato, di opporsi

tardivamente (ai sensi dell'art. 620 c.p.c.).

3. - Tutte le menzionate ordinanze sono state ritualmente

notificate, comunicate e pubblicate.

4 - Innanzi a questa Corte - in tutti e tre i giudizi promossi con

le ordinanze del pretore di Roma - si è costituita l'Esattoria

comunale di Roma, contestando il fondamento della sollevata questione.

La norma denunziata si sottrarrebbe, invero, ad ogni censura e

risulterebbe pienamente legittima, anche nella interpretazione c.d.

"restrittiva" (che l'Esattoria afferma di condividere).

Ciò, anzitutto, per la decisiva ed assorbente considerazione che

il proprietario di beni mobili colpiti da pignoramento esattoriale in

danno di un contribuente, cui egli li abbia dati in locazione o,

comunque, in godimento, sarebbe perfettamente in grado di conoscere

l'esistenza del vincolo e far valere per tempo i suoi diritti,

avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 214 t.u. (per cui è

fatto obbligo all'esattore di dare, entro cinque giorni, notizia del

pignoramento a chiunque abbia chiesto di venire informato dei

procedimenti esecutivi promossi nei confronti di un determinato

contribuente).

D'altra parte - in base al principio (già affermato dalla Corte

con la sentenza n. 93 del 1962) che "la congruità di un termine

processuale si valuta, oltreché in rapporto all'interesse del soggetto

che ha l'onere di compiere l'atto, anche in relazione alla funzione

assegnata all'istituto per il quale il termine è previsto" -

risulterebbe nella specie, appunto, "congruo" il termine previsto

dall'art. 207: in relazione alle finalità dell'esecuzione esattoriale,

che "rispondono ad evidenti interessi generali, hanno natura pubblica

ed esigono, accanto a misure di immediato intervento, anche un notevole

grado di stabilità giuridica dei provvedimenti".

5. - L'Avvocatura dello Stato - per la Presidenza del Consiglio dei

ministri, intervenuta nel solo giudizio promosso con ordinanza 16

novembre 1970 del pretore di Roma - ha, da parte sua, con analogo

ordine di argomentazioni, sostenuto, anch'essa, l'infondatezza della

questione di costituzionalità dell'art. 207: partendo, però, dal

diverso presupposto che il termine, da tale norma previsto, si

riferisca al solo deposito del ricorso, e non anche alla emissione del

decreto del pretore ed alla sua notifica, come, invece, dall'Esattoria

ritenuto. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe propongono

sostanzialmente, anche se sotto profili parzialmente diversi, la

medesima questione di legittimità costituzionale, e pertanto i

relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione devoluta a questa Corte concerne la legittimità

costituzionale dell'art. 207, comma primo, del testo unico sulle

imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale

dispone che l'opposizione di terzi prevista dall'art. 619 del codice di

procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il

primo incanto. Le ordinanze di rimessione sollevano il dubbio che

questo termine di preclusione vulneri la tutela giurisdizionale del

diritto del terzo garantita dall'art. 24 della Costituzione, sia per la

brevità del termine, che - come si desume dall'art. 223 dello stesso

testo unico - può ridursi a dieci giorni dal pignoramento, del quale

per di più il terzo può non avere avuto conoscenza, sia per la

mancanza di rimedi correttivi o sostitutivi in favore del terzo, non

essendogli concesso il ricorso all'intendente di finanza a norma

dell'art. 208, comma primo, e non potendo egli nemmeno agire contro

l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione, per ottenere il

risarcimento del danno.

L'ordinanza del pretore di Massa ritiene altresì che la denunciata

norma dell'art. 207, comma primo, contrasti in pari tempo, oltre che

con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 113, il quale non

consentirebbe alcuna limitazione di carattere temporale alla tutela

giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione (e tali

appunto devono qualificarsi gli atti del procedimento esecutivo

esattoriale mobiliare).

Ricorrerebbe infine la violazione del principio di uguaglianza

dettato dall'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata

esclusione, in materia di esecuzione forzata esattoriale,

dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura

civile.

3. - La questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte in materia di termini di

preclusione o di decadenza è ferma nel ritenere che la lesione del

diritto di difesa costituzionalmente garantito si ha solo quando la

irrazionale brevità del termine renda meramente apparente o

estremamente difficile la possibilità del suo esercizio, e che la

congruità di un termine deve essere valutata tanto con riguardo

all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per

la salvaguardia del proprio diritto quanto in rapporto alla funzione

che nel sistema dell'ordinamento ha lo specifico istituto nella cui

regolamentazione il termine è prescritto (vedi, tra le altre, le

sentenze n. 93 del 1962, n. 58 e n. 80 del 1967).

Sotto questo aspetto, va considerato che la esistenza nel processo

esecutivo di preclusioni o decadenze, poste a garanzia dell'interesse

del creditore e a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente

intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e

sollecita, è tanto più giustificata nel processo esecutivo

esattoriale la cui rapidità ed efficienza deve soddisfare l'interesse

fondamentale di garantire il regolare svolgimento della vita

finanziaria dello Stato (v. sentenza di questa Corte n. 87 del 1962).

Ed è con riguardo a questa esigenza che appare razionale la norma

dell'art. 207, primo comma, del testo unico del 1958, la quale

prescrive che la opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c.

deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.

Non ha consistenza il rilievo che, nell'ipotesi in cui il primo

incanto sia fissato nel termine minimo di dieci giorni dal pignoramento

previsto dall'art. 223 capoverso del detto testo unico, la tutela del

diritto del terzo può risultare del tutto sacrificata o resa

estremamente difficile per effetto della preclusione predetta, anche in

considerazione del fatto che non gli è assicurata la possibilità di

una tempestiva conoscenza del pignoramento.

Sta in fatto che in Ogni caso è garantita al terzo la possibilità

di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data

fissata per il primo incanto, sol che si avvalga della facoltà

concessa dall'art. 214, il quale prescrive che l'esattore è tenuto ad

informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia

fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale di una modica

somma, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un

determinato contribuente. Ed è ovvio che nel caso di violazione di

questo obbligo dell'esattore, questi sarebbe tenuto verso il

richiedente al risarcimento del danno.

È poi appena il caso di dire che, nella ipotesi normale - alla

quale deve aversi riguardo - in cui la collocazione del bene del terzo

nella sfera di disponibilità di chi è assoggettato all'esecuzione sia

dipesa dalla stessa volontà del terzo, la cognizione dell'avvenuto

pignoramento è più sollecitamente acquisibile tramite lo stesso

debitore, il quale, qualora omettesse di informare il terzo, potrebbe,

ricorrendone i presupposti, essere tenuto al risarcimento del danno.

Né, perché l'opposizione possa dirsi tempestiva, occorre che nel

termine previsto dall'art. 207 si sia anche provveduto alla

notificazione del ricorso all'esattore, unitamente al decreto del

pretore che, a norma dell'art. 619 c.p.c., fissa la udienza di

comparizione delle parti, bastando invece che nel termine sia stato

presentato il ricorso.

Ciò risponde a un principio, del quale la giurisprudenza ha fatto

applicazione ormai costante specialmente in tema di riassunzione del

processo interrotto, e la cui estensione al caso di opposizione

nell'esecuzione esattoriale è legittimata dal richiamo specifico

dell'art. 619 contenuto nella disposizione del detto art. 207 e della

norma generale dell'art. 200 capoverso dello stesso testo unico.

Non manca, in fine, a completare la tutela del diritto del terzo,

il rimedio dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice

di procedura civile. L'applicabilità di essa nella esecuzione

esattoriale è riconosciuta dalla dottrina dominante; e tale soluzione,

oltre che fondata sul richiamato capoverso dell'art. 200 del testo

unico del 1958 e sui precedenti storici, trova anche sostegno nel

rilievo che, ritenendo altrimenti, si finirebbe col fare dipendere dal

pretore, anche nel caso di opposizione tempestivamente proposta,

qualora egli non ritenga di avvalersi della facoltà di sospendere la

vendita, la definitiva sorte della opposizione, rispetto al merito

della quale egli può, peraltro, mancare della competenza per valore.

L'applicabilità, nella materia de qua, dell'istituto ora

considerato comporta che, tanto nel caso in cui, nonostante la

tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, non si eviti la

vendita del bene pignorato (perché il pretore non conceda la

sospensione ovvero questa giunga a conoscenza dell'esattore dopo

avvenuta la vendita), quanto nel caso in cui l'opposizione sia proposta

tardivamente, il terzo sarà comunque in grado di fare valere il suo

diritto per ottenere l'equivalente economico del bene, sempre che non

sia conclusa la distribuzione del ricavato della vendita.

E tale tutela, pur se sostitutiva, gode delle più ampie garanzie

giurisdizionali. Basta considerare che la somma ricavata dovrà in ogni

caso, e quindi anche nella ipotesi di vendita compiuta dal sindaco a

norma dell'art. 227, essere depositata nella cancelleria della pretura

(art. 228); e che, in base ai principi accolti dalla dottrina (la quale

riconosce al terzo opponente ex art. 620 c.p.c. la veste di creditore,

con diritto alla collocazione in via di prededuzione), il pretore avrà

il dovere, e non semplice facoltà, di sospendere il procedimento di

distribuzione a norma dell'art. 512 c.p.c., procedendosi poi alla

decisione della causa col rispetto anche della norma di competenza

fissata dall'art. 17 c.p.c.

4. Per le considerazioni svolte deve escludersi che l'articolo 207,

primo comma, del testo unico in questione, visto nel quadro complessivo

dei rimedi offerti al terzo, vulneri la tutela garantita dall'art. 24

della Costituzione.

E risultano anche non fondati i dubbi di legittimità

costituzionale sollevati dal pretore di Massa con riferimento

all'articolo 113 e all'art. 3 della Costituzione: quanto al primo,

perché è appena il caso di ricordare che l'essere "sempre" ammessa la

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro

gli atti della Pubblica Amministrazione non significa affermare la

perpetuità della tutela (v. sentenza numero 47 del 1964); quanto al

secondo, perché la violazione del principio di uguaglianza viene

dedotta in base all'erroneo presupposto che nella esecuzione

esattoriale non sia consentita l'opposizione tardiva prevista dall'art.

620 del codice di procedura civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo

unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata con le ordinanze di

cui in epigrafe, in riferimento agli articoli 24, 113 e 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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