Art. 206
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Gli artt. 205 e 206, primo comma, D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando è già in corso altra procedura esecutiva innanzi l'autorità giudiziaria (erroneamente indicati nell'ordinanza del Pretore di Cittadella come artt. da 231 a 242 del citato Testo Unico), non contrastano con gli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale è regolata secondo un procedimento in cui si manifesta, sia pure più energicamente che in altri casi, il principio di esecutorietà dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte, da' luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sent. n. 87 del 1962). Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale, che è configurata come prevalente, entro certi limiti, non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Pertanto le questioni sopraindicate, già dichiarate non fondate con sentenze n. 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del 1968 ed 87 del 1962, non sorrette da argomenti nuovi sono manifestamente infondate.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.
Cfr.: sent. n. 115/1967.
Art. 3 cost. · Art. 206 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 206 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché l'esecuzione esattoriale è regolata con un procedimento nel quale si manifesta più energicamente che in altri casi, il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo: e l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione, ammette che al giudice ordinario sia sottratto il potere di annullare gli atti della pubblica Amministrazione.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 206 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 206
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art206 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.