Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett.

b, 208 e 209 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U.

delle leggi sulle imposte dirette, promosso con ordinanza emessa il 17

febbraio 1964 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente

tra Maggia Pericle contro l'Esattoria consorziale di Biella e il

Ministero delle finanze, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1964

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2

maggio 1964.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maggia Pericle e del

Ministro delle finanze;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Ministro delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel giudizio di opposizione di terzo ad esecuzione

esattoriale, promosso dal sig. Pericle Maggia contro l' Esattoria

consorziale di Biella (Banca Popolare di Novara), il Pretore di Biella

con ordinanza 24 ottobre 1962 rimise a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del D.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, in

riferimento all'art. 102 della Costituzione. Con sentenza n. 116 del 27

giugno 1963 la questione venne dichiarata infondata.

Intervenuta la riassunzione del processo, il Pretore ha ritenuto

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale delle stesse norme in riferimento agli artt. 3, 24 e 42

della Costituzione e con ordinanza del 17 febbraio 1964 ha sospeso

nuovamente il giudizio ed ha trasmesso gli atti a questa Corte.

2. - Nell'ordinanza di rimessione il Pretore - dopo aver premesso

di non aver conoscenza della motivazione della sentenza n. 87 del 3

luglio 1962 con la quale la Corte costituzionale dichiarò non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e

terzo comma, del citato T. U. in riferimento agli artt. 3 e 113 della

Costituzione - assume che il contrasto delle impugnate norme con gli

artt. 3 e 24 discende dalla circostanza che determinati cittadini per

il solo fatto di essere parenti del debitore entro il terzo grado sono

privati di Ogni garanzia giurisdizionale in ordine ai loro diritti sui

beni rinvenuti dall'esattore nella casa di abitazione dell'esecutato;

osserva che tale garanzia non può riconoscersi nella possibilità di

ricorrere al Consiglio di Stato contro il provvedimento dell'Intendente

di finanza, atteso che, trattandosi di giudizio di legittimità

dell'atto amministrativo, non sarebbe consentita alcuna indagine sul

diritto di proprietà, il cui accertamento verrebbe in definitiva

rimesso alla discrezionalità dell'Intendente; aggiunge, infine, che il

contrasto con l'art. 42 della Costituzione risulta evidente, giacché

l'espropriazione del bene appartenente al terzo avviene senza la

sussistenza di motivi di interesse generale e senza indennizzo (tale

non essendo possibile configurare il risarcimento del danno che il

terzo può chiedere all'esattore), e perché il diritto di proprietà

non risulta garantito, essendone affidato l'apprezzamento ad un organo

sprovvisto di imparzialità e di indipendenza.

3. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 27 febbraio 1964) e

comunicata ai Presidenti delle due Camere (atto 24 febbraio 1964), è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 108 del 2 maggio 1964.

Nel presente giudizio si sono costituiti, con atto depositato il 28

marzo 1964, il signor Pericle Maggia, difeso dagli avvocati Franco

Borgogelli e Camillo Buratti, e con atto depositato il 21 maggio 1964,

il Ministro delle finanze - parte nel processo a quo - rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato. Non è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

4. - Nella comparsa di costituzione la difesa del signor Maggia

osserva che palese è il contrasto delle norme in esame con gli artt. 3

e 24 della Costituzione: esse, infatti, precludono la difesa dei

diritti a determinati soggetti in considerazione della loro condizione

personale (esser, cioè, parenti o affini del debitore entro il terzo

grado), e l'impugnabilità innanzi al Consiglio di Stato del

provvedimento dell'Intendente non costituisce sufficiente garanzia

giurisdizionale, dato che il relativo giudizio, limitato alla

valutazione della legittimità dell'atto amministrativo, non permette

un'indagine in ordine al diritto di proprietà dei beni sottoposti ad

esecuzione. Altrettanto indubitabile, secondo la stessa difesa, è la

violazione dell'art. 42 della Costituzione, non solo perché si

verifica una vera e propria espropriazione senza motivi di interesse

generale che la giustifichino e senza indennizzo, ma soprattutto

perché non viene garantito il diritto di proprietà, rimesso alla

discrezionale valutazione dell'Intendente di finanza, che è

rappresentante dello Stato creditore.

In data 9 ottobre 1964 - fuori del termine massimo previsto

dall'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale - la difesa del Maggia ha depositato una memoria

illustrativa.

5. - Nell'atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato rileva

preliminarmente che il Pretore di Biella, rinunciando ad accertare se

in base alla precedente giurisprudenza della Corte abbia ragion

d'essere il dubbio sulla legittimità delle norme impugnate, ha

rinunziato a compiere il giudizio sulla non manifesta infondatezza

della questione, e ritiene che in conseguenza l'ordinanza di rimessione

appare inidonea ad aprire il giudizio di legittimità costituzionale.

Nel merito l'Avvocatura, premesso che le argomentazioni del Pretore

non appaiono del tutto comprensibili, osserva che l'ordinanza muove da

una erronea definizione del contenuto del giudizio di legittimità

instaurato con la impugnazione del provvedimento dell'Intendente di

finanza e da un inammissibile accostamento dell'espropriazione forzata

e dell'espropriazione per pubblica utilità; richiamata la

giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare la sentenza n. 87 del

1962, conclude chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata o, quanto meno, infondata.

Nella memoria depositata il 7 ottobre 1964 e nella pubblica udienza

del 21 ottobre 1964, l'Avvocatura ha ribadito le esposte considerazioni

ed ha insistito nelle predette conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la circostanza che il

Pretore di Biella abbia rimesso gli atti alla Corte nonostante

l'ignoranza, esplicitamente ammessa, della precedente giurisprudenza

relativa alle questioni di legittimità costituzionale delle norme

oggetto dell'attuale impugnativa, rivelerebbe "una deliberata

astensione dal giudizio di non manifesta infondatezza": l'ordinanza, di

conseguenza, risulterebbe priva di uno dei requisiti essenziali

stabiliti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Tale assunto non appare fondato. Che il giudice debba tener

presenti tutti gli elementi necessari alla valutazione della

sussistenza del dubbio circa la legittimità costituzionale delle norme

applicabili, è cosa che discende dal suo dovere di dare adeguata

motivazione al provvedimento e di fare corretto uso del potere che la

legge gli conferisce. Ma per la regolare instaurazione del giudizio

incidentale di legittimità costituzionale è da ritenere sufficiente

che l'ordinanza di rimessione consenta la individuazione della

questione sollevata. L'apprezzamento delle ragioni che il giudice a quo

pone a base del suo convincimento forma invece oggetto dell'esame della

fondatezza della questione che, al fine della decisione sul dedotto

contrasto fra le norme denunziate a norme della Costituzione, è

devoluto alla Corte costituzionale.

2. - Le censure che il Pretore muove alle norme in esame hanno per

comune presupposto l'assunto che la disciplina dettata dal D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645 (T. U. delle leggi sulle imposte dirette)

illegittimamente escluda la tutela giurisdizionale dei diritti che

parenti ed affini fino al terzo grado del debitore di imposta vantano

sui beni mobili rinvenuti, in occasione dell'esecuzione esattoriale,

nella casa di abitazione di questo ultimo. Dalla motivazione

dell'ordinanza di rimessione - la cui interpretazione, allo scopo della

precisa determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale, rientra nei compiti della Corte - risulta pertanto in

modo non equivoco che fra le norme denunziate è da comprendere,

ancorché non espressamente indicata, quella dell'art. 207, lett. b,

che preclude ai suddetti soggetti privati (e, in certi limiti, al

coniuge) l'opposizione di terzi prevista e disciplinata dall'art. 619

del vigente Codice proc. civile.

3. - La Corte ritiene che le questioni sollevate nell'ordinanza del

Pretore di Biella non siano fondate.

Dal coordinamento degli artt. 207, 208 e 209 del citato T. U. delle

leggi sulle imposte dirette si ricava che il terzo, parente o affine

entro il terzo grado del debitore di imposta: a) non può proporre

opposizione innanzi all'autorità giudiziaria (art. 207, lett. b); b)

può impugnare col reclamo all'Intendente di finanza gli atti esecutivi

che illegittimamente siano stati posti in essere dall'esattore (art.

208, primo comma); c) conclusa l'esecuzione, può agire contro

l'esattore per il risarcimento del danno (art. 209, terzo comma).

Già nella sentenza n. 42 del 1964 la Corte precisò che la norma

contenuta nell'art. 207, lett. b, comporta l'inopponibilità

all'esattore del diritto di proprietà dei beni rinvenuti nella casa di

abitazione del debitore: inquadrata nel sistema delle garanzie

patrimoniali dell'obbligazione tributaria, essa appartiene al diritto

sostanziale e trova la sua giustificazione in ragioni di interesse

generale (necessità di assicurare la riscossione delle imposte e di

evitare fraudolente simulazioni), il suo fondamento nel potere del

legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i

limiti del diritto di proprietà.

Tali considerazioni - che nella citata sentenza n. 42 del 1964

portarono già ad escludere la violazione degli artt. 24, primo comma,

e 42, secondo comma, della Costituzione - sono sufficienti a far

ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale anche

in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione e le argomentazioni svolte dalla

difesa del Maggia, la legge, negando la tutela giurisdizionale, farebbe

al parente o affine fino al terzo grado un trattamento differenziato

rispetto agli altri terzi, e ciò in violazione dell'art. 3 della

Costituzione che proibisce ogni discriminazione operata sulla base

delle condizioni personali dei soggetti. Ma è da osservare che il

principio di eguaglianza, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, non è leso quando la legge detti discipline diverse per

situazioni diverse. E nel caso in esame non appare né arbitrario né

ingiustificato il fatto che il legislatore, per le ricordate ragioni di

pubblico interesse, abbia tenuto considerazione, in relazione

all'opponibilità del diritto vantato sulla cosa mobile, del rapporto

familiare che intercorre fra il debitore di imposta ed il parente od

affine: tanto più che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo

in conseguenza di un suo comportamento volontario (l'aver lasciato,

cioè, il bene nella casa di abitazione del congiunto).

È poi da escludere che possa venire qui in discussione il disposto

del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione. È sufficiente

rilevare, anche richiamando quanto la Corte, in un caso del tutto

analogo, statuì con la sentenza n. 4 del 1960, che, una volta

riconosciuto che senza violare la Costituzione il legislatore ha

dichiarato inopponibile il diritto del terzo sulla cosa, l'eventuale

perdita della proprietà consegue non già ad una espropriazione per

motivi di interesse generale, ma alla legittima sottoposizione del bene

all'esecuzione forzata.

4. - Relativamente alla pronunzia dell'Intendente di finanza sul

reclamo proposto in base all'art. 208, primo comma, la Corte -

decidendo la questione di legittimità costituzionale sollevata, in

riferimento all'art. 102 della Costituzione, dal Pretore di Biella

nello stesso procedimento ora nuovamente sospeso - con sentenza n. 116

del 1963 ha escluso che essa costituisca esercizio di attività

giurisdizionale.

Ma da ciò non discende affatto che l'Intendente, come il Pretore

di Biella ritiene, abbia un potere discrezionale, e per di più tanto

assoluto da non consentire che il successivo sindacato giurisdizionale

raggiunga lo scopo di tutelare adeguatamente le situazioni soggettive

che gli interessati pretendano siano state lese dagli atti esecutivi

compiuti fuori dei modi e delle condizioni stabilite dalla legge. Vero

è, invece, che il reclamo, mettendo in moto un procedimento

contenzioso amministrativo, determina l'obbligo dell'Intendente di

esaminare la conformità della esecuzione alla legge, di provvedere

motivatamente sulla richiesta di sospensione e, ove le doglianze

risultino fondate, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro il

suo provvedimento, che è atto amministrativo definitivo, possono poi

essere esperiti i normali rimedi giurisdizionali predisposti

dall'ordinamento, sicché valutando il sistema nel suo complesso, è da

concludere, come la Corte già affermò nella sentenza n. 87 del 1962,

che il diritto di difesa non resta privo di realizzazione. E cadono,

perciò, tutte le conseguenze che l'ordinanza di rimessione fa derivare

dalla ricordata, erronea premessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 207, lett. b, 208 e 209 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento

agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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